Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10746 — MORGAN STANLEY / BAWAG / GYLE JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2022/C 201/07)
1. In data 6 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
— Morgan Stanley Principal Funding, Inc. («MSPF»), appartenente a Morgan Stanley Group («Morgan Stanley», entrambi Stati Uniti), 1.
— RF zwölf BAWAG Leasing Gesellschaft m.b.H («Bawag Leasing»), appartenente a Bawag Group AG («BAWAG Group», entrambi Austria),
— Gyle JV, costituita ai fini dell’acquisizione del Gyle Shopping Centre (Regno Unito).
MSPF e Bawag Leasing acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, indirettamente tramite Gyle JV, il controllo comune del Gyle Shopping Centre da DRC Capital LLP («RDC»).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di obbligazioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— MSPF: MSPF, che appartiene a Morgan Stanley, è una società di servizi finanziari che offre un’ampia gamma di servizi nei settori dell’investment banking, dei titoli, della gestione patrimoniale e della gestione degli investimenti;
— Bawag Leasing: Bawag Leasing fa parte di Bawag Group, una holding quotata in borsa che offre prodotti e servizi relativi a risparmio, pagamenti, prestiti, leasing, investimenti, crediti immobiliari, factoring e assicurazioni;
— Gyle JV sarà attiva nella proprietà, nella gestione, nella locazione, nel miglioramento e nello sviluppo del Gyle Shopping Centre, situato a Edimburgo, nel Regno Unito, nonché nella gestione dei servizi connessi alla fornitura di spazi di vendita al dettaglio all’interno del centro.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10746 — MORGAN STANLEY / BAWAG / GYLE JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: [email protected] Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
(Caso M.10624 – ENEL / INTESA / JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2022/C 201/08)
1. In data 10 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
— ENEL X S.r.l. (Italia), controllata da Enel S.p.A.,
— Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italia),
— Mooney Group S.p.A. (Italia),
— PayTipper S.p.A., CityPoste Payment S.p.A., Enel X Financial Services S.r.l. e Junia Insurance S.r.l. (Italia).
Enel X S.r.l. e Intesa Sanpaolo S.p.A. acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Mooney Group S.p.A., PayTipper S.p.A., CityPoste Payment S.p.A., Enel X Financial Services S.r.l. e Junia Insurance S.r.l..
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— Enel S.p.A. è un gruppo attivo nel settore dell’energia che opera nella produzione, nel commercio, nella distribuzione e nella fornitura di energia elettrica e gas naturale;
— Intesa Sanpaolo S.p.A. è un gruppo bancario attivo nei servizi bancari al dettaglio e alle imprese e nella gestione patrimoniale. Il gruppo offre servizi a 13,5 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 3700 filiali in Italia e 1 000 filiali e 7,1 milioni di clienti nel resto del mondo;
— Mooney Group S.p.A. offre servizi di pagamento tramite singoli punti vendita e le proprie piattaforme digitali in Italia,
— PayTipper S.p.A., CityPoste Payment S.p.A., Enel X Financial Services S.r.l. e Junia Insurance S.r.l. offrono servizi di pagamento di imposte e bollette.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10624 – ENEL / INTESA / JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: [email protected]
Fax +32 22964301
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
(Caso M.10722 — CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP) Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2022/C 201/09)
1. In data 10 maggio 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
— Chevron Corporation («Chevron», Stati Uniti),
— Renewable Energy Group, Inc («REG», Stati Uniti).
Chevron acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di REG.
La concentrazione è effettuata mediante un accordo di fusione (operazione in contanti).
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— Chevron è una società integrata che opera nel settore dell’energia con sede in California che produce petrolio greggio e gas naturale, carburanti per trasporti, lubrificanti, prodotti petrolchimici e additivi;
— REG è un produttore di biocarburanti con sede in Iowa, che produce biodiesel e diesel rinnovabile e vende crediti di carbonio, prodotti a base di petrolio e prodotti a base di petrolio miscelati con diesel a base biologica.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10722 – CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: [email protected] Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
(Caso M.10662 – ATLANTIA / YUNEX) Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2022/C 201/10)
1. In data 10 maggio 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
— Atlantia S.p.A. («Atlantia», Italia),
— Yunex GmbH («Yunex», Germania), controllata in ultima istanza da Siemens AG (Germania).
Atlantia acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Yunex.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— Atlantia fornisce servizi di pedaggio e mobilità e gestisce infrastrutture autostradali e aeroportuali in concessione. Opera in diversi paesi del SEE, tra cui Italia, Spagna, Francia e, in misura limitata, Polonia.
— Yunex è un fornitore globale di soluzioni intelligenti per il traffico stradale urbano e interurbano.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10662 – ATLANTIA / YUNEX
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: [email protected] Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
(Caso M.10700 — HY24 / ENAGAS / ENAGAS RENOVABLE) Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2022/C 201/11)
1. In data 11 maggio 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
— HY24 SAS («HY24», Francia), controllata congiuntamente da Ardian SAS («Ardian», Francia) e da FiveT Group AG («FiveT Group», Svizzera),
— Enagás, S.A. («Enagás», Spagna),
— Enagás Renovable, S.L.U. («Enagás Renovable», Spagna), attualmente soggetta al controllo esclusivo di Enagás.
HY24 SAS e Enagás acquisiranno il controllo comune di Enagás Renovable ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— Ardian è un gruppo di private equity costituito da varie società di gestione e fondi di investimento che investono in imprese operanti in un’ampia gamma di settori (sanità, infrastrutture, energia, beni di consumo, nuove tecnologie, ecc.) a livello mondiale;
— FiveT Group è la holding di un gruppo di fondi con sede in Svizzera, dove FiveT Hydrogen è un fondo per infrastrutture private pulite destinato al finanziamento di progetti di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno pulito;
— Enagás è una società spagnola di trasporto di gas naturale e responsabile tecnico del sistema spagnolo del gas;
— Enagás Renovable opera nello sviluppo di progetti nel campo dei gas rinnovabili e della decarbonizzazione.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10700 – HY24 / ENAGAS / ENAGAS RENOVABLE
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
E-mail: [email protected] Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË