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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell’UE. COM(2019) 8 final (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del

Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale) . . . . 59 ALLEGATO (Documento finale approvato dalla Commissione) . . . . 61

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 22 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – In-terviene il sottosegretario di Stato per l’eco-nomia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 12.05.

Comunicazione della Commissione europea al Par-lamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio:

Verso un processo decisionale più efficiente e demo-cratico nella politica fiscale dell’UE.

COM(2019) 8 final.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2020.

Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di documento finale, che è a disposizione su geoComm. Avverte inoltre che la XIV Com-missione Politiche dell’Unione europea ha espresso parere favorevole con

osserva-zioni sul provvedimento, che è a disposi-zione su geoComm.

Massimo UNGARO (IV), relatore, illu-strando la proposta di documento finale (vedi allegato), ricorda l’esame approfon-dito svolto dalla Commissione sull’atto in oggetto, completato da alcune audizioni, nel corso delle quali la maggior parte degli auditi ha espresso parere favorevole al pas-saggio alla procedura legislativa ordinaria per le decisioni in materia fiscale.

Segnala il costo elevato, pari, in Italia, a circa 13 miliardi di euro annui soltanto per l’IVA, dell’attuale procedura decisionale, per la quale è prevista l’unanimità, che rallenta l’adozione delle decisioni necessarie per combattere evasione, elusione e frodi. Pro-pone pertanto di esprimere una valuta-zione favorevole con osservazioni sull’atto in oggetto, il quale affronta un importan-tissimo tema strategico, mirante a superare l’attuale frammentazione delle regole ap-plicate nei diversi Stati membri.

Sottolinea quindi la concorrenza sleale esercitata da alcuni Paesi, i quali attirano capitali provenienti da altri Stati membri mediante l’introduzione di norme fiscali di favore. In proposito cita in particolare Pa-esi Bassi e Lussemburgo e quantifica in

circa 3.400 miliardi di dollari i capitali che sono stati trasferiti all’estero per godere di una tassazione ridotta. Rileva inoltre come la persistenza di rilevanti divari all’interno dell’UE indebolisca la credibilità delle ini-ziative assunte al fine di elevare il livello di tassazione dell’economia digitale.

Contesta poi il paventato pericolo, espresso anche dalla Svezia e dalla Repub-blica Ceca, di una perdita di sovranità. Al riguardo segnala infatti che gli interventi dell’Unione europea in materia tributaria, restando ferma la ripartizione di compe-tenze definita nell’ambito degli attuali Trat-tati, non potranno avere ad oggetto l’intro-duzione di nuove imposte o la modifica delle aliquote delle imposte vigenti.

Infine, con riferimento alle osservazioni contenute nella proposta di documento fi-nale, si sofferma in particolare sull’esi-genza di una più equa distribuzione del carico fiscale tra i diversi fattori della pro-duzione, che privilegi in particolare il

fat-tore lavoro rispetto alla tassazione dei con-sumi e dei redditi di capitale. Propone quindi di valutare la praticabilità di ricor-rere all’articolo 116 del TFUE, il quale prevede l’ammissibilità del voto a maggio-ranza qualificata nell’ambito della proce-dura legislativa ordinaria per eliminare di-storsioni di concorrenza dovute alla dispa-rità delle norme fiscali. Auspica poi che possa essere definita una base consolidata comune per l’imposta sulle società, fermo restando il potere dei singoli Paesi di de-terminare le aliquote di tassazione appli-cabili. Chiede infine che sia garantito un più sistematico coinvolgimento del Parla-mento europeo, a garanzia di processi de-cisionali pienamente democratici.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di docu-mento conclusivo formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell’UE (COM(2019) 8

final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Ca-mera dei deputati,

esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento euro-peo, al Consiglio europeo e al Consiglio:

« Verso un processo decisionale più effi-ciente e democratico nella politica fiscale dell’UE » (COM(2019) 8 final), presentata dalla Commissione europea il 15 gennaio 2019;

preso atto degli elementi di cono-scenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

preso atto altresì del parere favore-vole con osservazioni approvato sul docu-mento dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea nella seduta del 10 dicembre 2020;

premesso che:

l’iniziativa, avanzata dalla Commis-sione Juncker, ma che trova piena condi-visione nella Commissione von der Leyen, propone di avviare, nel procedimento de-cisionale dell’UE in materia fiscale, una transizione in quattro fasi, da completare entro il 2025, dalla procedura legislativa speciale (che prevede la regola dell’unani-mità) alla procedura legislativa ordinaria senza ricorrere a modifiche del vigente quadro normativo dell’Unione e senza in-cidere sulle attuali competenze degli Stati membri in materia fiscale;

risulta evidente che la regola dell’u-nanimità in sede di Consiglio rallenta e ostacola l’efficienza dei processi decisionali e favorisce comportamenti opportunistici da parte di taluni Stati membri che

utiliz-zano le proposte in materia tributaria come terreno di scambio per altre richieste a scapito della possibilità di conseguire pro-ficui risultati a vantaggio dell’Europa nel suo complesso;

la Commissione europea ha anche tentato di quantificare il costo dell’inazione in materia fiscale che risulterebbe supe-riore a 13 miliardi di euro annui di man-cato gettito soltanto per l’IVA in conse-guenza delle opportunità di evasione, elu-sione e frodi che comporterebbero la non integrale armonizzazione;

peraltro, la procedura attuale non garantisce un sufficiente coinvolgimento del Parlamento europeo che invece può con-correre in misura significativa all’aggiorna-mento del quadro normativo europeo qua-lora si utilizzasse anche in materia fiscale la procedura legislativa ordinaria;

la Commissione propone di utiliz-zare la cosiddetta clausola passerella gene-rale di cui all’articolo 48, paragrafo 7, del TUE, piuttosto che fare ricorso ad altre disposizioni dei Trattati, che comunque prende in esame, quali la cooperazione rafforzata ovvero l’articolo 116 del TFUE che prevede l’ammissibilità del voto a mag-gioranza qualificata nell’ambito della pro-cedura legislativa ordinaria per eliminare distorsioni di concorrenza dovute alla di-sparità delle norme fiscali;

in base alla clausola passerella il Consiglio europeo può, all’unanimità, adot-tare una decisione che consenta di passare dalla regola del voto all’unanimità al voto a maggioranza qualificata alla procedura le-gislativa ordinaria, se nessun Parlamento nazionale si oppone entro sei mesi dalla

notifica della decisione e previa approva-zione del Parlamento europeo;

considerato che:

l’iniziativa si inserisce nel solco di un dibattito – da tempo avviato in Europa – sull’insufficiente livello di armonizza-zione fiscale all’interno dell’UE, in partico-lare per quanto riguarda l’imposizione di-retta, essendo il regime IVA sostanzial-mente armonizzato;

la persistenza, all’interno dell’UE, di regimi tributari fortemente differenziati co-stituisce un’asimmetria rispetto all’applica-zione di regole di bilancio sostanzialmente uniformi per tutti i Paesi membri, specie nell’area euro, e all’adozione di una poli-tica monetaria comune;

tale situazione produce effetti di-storsivi tra gli Stati membri ed amplia i divari dei loro livelli di crescita e di benes-sere, in quanto alcuni Paesi, soprattutto di dimensioni medio-piccole, si avvalgono del vantaggio costituito dalla possibilità di ap-plicare regimi di tassazione di favore, con aliquote significativamente più basse di quelle medie vigenti nell’Unione, ponendo in essere così una concorrenza fiscale dan-nosa al solo fine di attirare capitali e in-vestimenti;

la situazione ha assunto connotati che non sembra azzardato definire come patologici e comunque palesemente in con-trasto con l’obiettivo, previsto dall’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea, della promozione della coesione economica, so-ciale e territoriale, uno dei cardini dell’in-tegrazione europea, posto che taluni Stati membri posso configurarsi a tutti gli effetti come veri e propri paradisi fiscali;

tale concorrenza ha innescato l’ul-teriore conseguenza negativa di introdurre regimi fiscali più vantaggiosi per il tratta-mento dei redditi da capitale, per la mag-giore mobilità dei capitali stessi, rispetto alla tassazione sul lavoro, con grave danno per l’occupazione e per la quota di reddito complessivamente disponibile che va al fat-tore lavoro;

il tema si è sviluppato anche al di fuori dell’UE, come dimostra l’attenzione

costantemente rivolta dall’OCSE negli ul-timi anni per il miglioramento della coo-perazione fiscale tra i Governi e la ridu-zione di fenomeni quali l’elusione e l’arbi-traggio fiscale;

finora i tentativi di promuovere quanto meno un progressivo avvicinamento dei regimi relativi alle imposte dirette hanno incontrato fortissime resistenze da parte di alcuni Stati membri, come emerso chiara-mente in occasione della mancata adozione della proposta sulla base imponibile con-solidata comune per l’imposta sulle società;

più in generale, costituisce un fat-tore di resistenza alle iniziative per l’armo-nizzazione in materia fiscale in ambito europeo la convinzione di alcuni Paesi per cui la piena competenza in materia tribu-taria rappresenterebbe una tradizionale pre-rogativa degli Stati nazionali e un presidio della loro sovranità. Tale convinzione non può tuttavia indurre ad ammettere le così marcate distorsioni cui si è fatto riferi-mento in precedenza;

le obiezioni avanzate anche da parte dei Parlamenti di alcuni Paesi membri in merito a una presunta violazione del ri-parto di competenze tra Unione europea e livello di governo statuale anche in riferi-mento al mancato rispetto del principio di sussidiarietà non appaiono fondate perché la proposta della Commissione europea si muove nell’ambito degli attuali Trattati e non prefigura un’alterazione del quadro normativo vigente;

esemplare, al riguardo, appare il fatto che in materia di imposizione diretta la Commissione europea abbia avanzato la proposta, peraltro di fatto abbandonata per le forti resistenze di alcuni partner, di definire una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società e non già una armonizzazione delle aliquote;

la persistenza di divari così rilevanti all’interno dell’UE indebolisce, peraltro, la credibilità dell’iniziativa assunta dall’UE a livello internazionale, in particolare in sede OCSE/G20, in merito al basso livello di tassazione dell’economia digitale dove il fenomeno dell’elusione è particolarmente

marcato e ha assunto dimensioni gigante-sche;

rilevata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea nella seduta del 10 dicembre 2020, sia trasmesso tempestiva-mente alla Commissione europea, nell’am-bito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni:

a) premesso che l’iniziativa della Com-missione europea, che si è assunta la re-sponsabilità di richiamare l’attenzione ge-nerale su un tema ormai ineludibile avan-zando una proposta concreta, merita pieno apprezzamento, appare evidente che la so-luzione ottimale è quella di procedere a un progressivo avvicinamento della legisla-zione sostanziale degli Stati membri;

b) ciò potrebbe peraltro risultare de-cisivo anche al fine di pervenire ad una più equa distribuzione del carico fiscale tra i diversi fattori della produzione che privi-legi in particolare il fattore lavoro; tanto più necessaria a seguito del drammatico impatto sull’occupazione della pandemia;

c) alla luce di quanto sopra, occorre insistere con convinzione e

determina-zione, su una strategia che miri a superare l’attuale situazione di frammentazione delle regole applicate nei diversi Stati membri che mina la prospettiva di una corretta competizione, favorisce comportamenti op-portunistici e sottrae all’erario risorse si-gnificative per le occasioni di elusione, eva-sione e frodi che si offrono;

d) appare inoltre opportuno valutare la praticabilità del ricorso all’articolo 116 del TFUE in considerazione del pregiudizio evidente ad una corretta concorrenza de-rivante da regimi fiscali più favorevoli;

e) non appare utile allo scopo l’ipotesi alternativa del ricorso alla cooperazione rafforzata perché non garantirebbe un re-gime omogeneo in tutta l’Unione, ma limi-tato solo ai Paesi partecipanti, e pertanto avvantaggerebbe comunque i Paesi che non intenderebbero aderirvi;

f) risulta conseguentemente necessa-rio riprendere al più presto il lavoro già avviato sul tema di una base consolidata comune per l’imposta sulle società che può rappresentare un primo concreto terreno su cui sperimentare un approccio innova-tivo per il superamento dell’attuale situa-zione;

g) occorre altresì garantire un più sistematico coinvolgimento del Parlamento europeo, posto che in materia fiscale la garanzia di processi decisionali pienamente democratici costituisce un elemento impre-scindibile.