MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
2) Componente che deriva dalla gestione degli esercizi precedenti
La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate e imputate agli esercizi successivi.
Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal Fondo Pluriennale Vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione che sarà considerato disponibile o vincolato in riferimento alla natura dell’entrata che finanziava la spesa.
Vengono riportati i prospetti del Fondo Pluriennale Vincolato distinguendo tra parte entrata e parte spesa fin dall’anno 2015, anno di istituzione dello stesso e la composizione dello stesso riportato sull’esercizio 2017, anno di previsione del Bilancio Pluriennale, che non ha iscrizione negli anni successivi:
Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario
I parametri di individuazione degli Enti locali strutturalmente deficitari per il triennio 2013 -2015 definiti nel Decreto Ministero Interno del 18/02/2013, che non risultano modificati, sono i seguenti:
La Provincia non presenta valori negativi del risultato contabile di gestione.
Il volume dei residui passivi provenienti dal Titolo I, pari ad € 37.936.259,87, al netto dei residui attivi provenienti da contributi e trasferimenti correnti dalla regione pari ad € 0,00 e al netto dei trasferimenti dalla regione per funzioni delegate pari ad € 3.712.775,64, risulta essere € 34.223.484,23, inferiore al 50% degli impegni del Titolo I pari ad € 37.957.495,86:
Residui passivi Titolo I – residui attivi 37.936.259,87-0,00-3.712.775,64 45,08%
Spese correnti 75.914.991,72
Il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo individuato dalla Circolare n. 9 del 2006 del MEF è pari ad € 9.792.601,83 e risulta inferiore al 38% delle entrate correnti che è pari ad € 35.251.312,82:
Spesa del personale 9.792.601,83 10,55%
Entrate correnti (Titolo I –II – III) 92.766.612,71
La consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni pari ad € 87.340.758,48 risulta: inferiore al 160% delle entrate correnti desumibili dai Titoli I (€ 32.984.866,91), II (€
36.422.983,66 decurtati di € 24.674.073,07 per trasferimenti regionali) e III (€ 23.358.762,14 decurtati per € 5.995.236,34 per sanzioni violazione al codice della strada di difficile riscossione da accantonare a FCDE) per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo; risulta superiore al 140% delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 TUEL modificato dall’art. 8 comma 1, L. 12/11/2011 n. 183:
Debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione 87.340.758,48 140,65%
Entrate correnti (Titolo I –II – III) 62.097.303,30
L’Ente non ha debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio 2016.
La Provincia non ha anticipazioni di tesoreria non rimborsate alla data del 31/12/2016.
Non sussistono procedimenti di esecuzione forzata nel corso dell’esercizio 2016.
L’Ente non ha presentato, nel corso dell’esercizio 2016, misure tali da provvedere a dover ricorrere a situazioni di salvaguardia in merito agli equilibri di bilancio.
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI
per l’accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario
(Decreto Ministero Interno del 18/02/2013 - G.U. n. 55 del 06/03/2013)
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
NO
2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 50
per cento degli impegni della medesima spesa corrente; NO
3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 38 per cento;
NO
4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III;
NO
5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 3 esercizi finanziari;
NO
6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; NO
7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’art. 159 del TUEL;
NO
8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 commi 4443 e 444 L. 24/12/2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013;
NO
Pertanto dall’analisi del Conto Consuntivo 2016 nessun parametro è da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie dell’ente risulta positivo.
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali
Il comma 1 dell’art. 18 bis del D. Lgs. n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali ed i loro organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.
Il comma 3 dell’art. 18-bis del D. Lgs. n. 118 del 2011 prevede inoltre che gli enti locali ed i loro organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo.
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. n.
118 del 2011 prevede il piano degli indicatori di bilancio fra gli strumenti di programmazione degli enti locali;
Il decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 300 del 28.12.2015, ha approvato gli schemi di piano degli indicatori per gli enti locali la cui decorrenza di adozione deve essere adottata dall’esercizio 2016, riferita al rendiconto della gestione 2016 ed al bilancio di previsione 2017 – 2019.
Il piano degli indicatori costituisce, insieme al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.09.2014 avente ad oggetto i criteri per la definizione degli schemi e delle modalità di pubblicazione su Interne dei dati relativi alle entrate ed alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, un sistema unico.
La provincia ha redatto il piano degli indicatori, anche se non in misura completa, costituito dalle seguenti risultanze:
Pareggio di Bilancio
Gli Enti Locali, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ai sensi dell’art. 9 c. 1 e 1 - bis della Legge N. 243/2012.
Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5; le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs. 23.06.2011 N. 118.
Nelle more dell’entrata in vigore della citata legge 243/2016, il legislatore, con la legge di stabilità 2016, legge 28.12.2015 n. 208, all’articolo 1 commi 707, da 709 a 713, 716 e da 719 a 734, ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata.
A decorrere dal 2017, il nuovo quadro normativo trova attuazione nell’articolo 1 comma 466 della legge 11.12.2016 n. 232 “legge di bilancio 2017”, nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi da 463 a 484 dell’art. 1 della legge di stabilità 2017, con disapplicazione dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 “legge di stabilità 2016”.
Per gli anni 2017 – 2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.
Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.
A decorrere dall'anno 2016 al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali.
A tal fine il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Il prospetto è stato aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole
vigenti di riferimento ed è stato approvato dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali Arconet nella riunione del 23 Novembre 2016;
Nel corso dell’esercizio ed ai fini della verifica del rispetto del saldo, gli enti locali sono tenuti ad allegare il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio ed a quelle riguardanti:
– il riaccertamento ordinario approvato dalla Giunta (Presidente);
– le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il FPV da debito e gli stanziamenti correlati effettuati dai dirigenti;
– le variazioni tra gli stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa;
– le variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolato del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa.
Al Bilancio di Previsione 2017 viene allegato il prospetto dimostrativo per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, previsto nell’allegato 9 del D. Lgs. N. 118/2011, dal quale emerge che:
lo stesso risulta positivo per la destinazione dei proventi delle alienazioni a rimborso prestiti, che dovrà essere attentamente controllato in sede di gestione;
risultano escluse le somme riportate sul 2017 finanziate dall’esercizio 2015 con fondo pluriennale vincolato, mentre risultano incluse quelle riportate sul 2017 finanziate dall’esercizio 2016 con fondo pluriennale vincolato, che dovranno essere portate a compimento nell’anno;
che risulterà difficilmente compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica la destinazione di ulteriore avanzo di amministrazione, se non saranno realizzati i proventi delle alienazioni.