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comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano la fruizione (diretta

ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi.

900milioni di € di crediti inesistenti

Legge di Bilancio 2022 (ex DECRETO ANTIFRODE)

LE NOVITA’ DEL DECRETO ANTIFRODE

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Art. 1.

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti.

Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi

Art. 2.

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.

Rafforzamento dei controlli

con modificazioni, dalla L.

17.72020, n. 77.

Introduce il nuovo Art. 122-bis

«Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni

dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi».

Art. 1, c. 41 LdB 2022, 30.12.2021 n.234

Legge di Bilancio 2022 (ex DECRETO ANTIFRODE)

LE NOVITA’ DEL DECRETO ANTIFRODE

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Modifiche/integrazioni all’Art. 121

DL 34/2020

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.

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LE NOVITA’ DEL DECRETO ANTIFRODE

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1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 cc. 29 LdB 2022 (ex art. 2 Dl Antifrodi)

Legge di Bilancio 2022 (ex DECRETO ANTIFRODE)

NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITA’ E L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’

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Legge di Bilancio 2022 (ex DECRETO ANTIFRODE)

NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITA’ E L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’

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L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

FAQ 22 NOVEMBRE 2021

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NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITA’ E L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’

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FAQ 22 NOVEMBRE 2021

❑ Visto di conformità:

❑ Asseverazione rilasciata dal tecnico attesta:

▪ Congruità delle spese

▪ Requisiti tecnici

▪ Effettiva realizzazione

❑ Visto di conformità:

❑ Asseverazione rilasciata dal tecnico attesta:

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NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITA’ E L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’

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SUPERBONUS ALTRI BONUS

N.B. ECCEZIONE VISTO DI CONFORMITA’ ED ASSEVERAZIONI NON SI APPLICANO IN CASO DI ATTIVITA’ DI «EDILIZIA LIBERA» E AGLI INTERVENTI <= 10.000€ SALVO CHE PER IL BONUS FACCIATE (ART.121 C. 1-TER)

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Nuovo Art. 122-bis DL 34/2020

1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122che presentano profili di rischio,ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2.Seall’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1,la comunicazione si considera non effettuatae l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenutaai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Conprovvedimento del direttore dell’Agenzia delle entratesono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

D.lgs. n. 231/2007:

- Art. 3 Soggetti obbligati

- Art. 35 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

- Art. 42 Astensione Art. 1 cc. 30 LdB 2022 (ex art. 2 Dl Antifrodi)

Legge di Bilancio 2022 (ex DECRETO ANTIFRODE)

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Nuovo Art. 122-bis

DL 34/2020

Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto anti-frodi, ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF), è necessario tenere conto dei rischi connessi con:

▪ l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;

▪ la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;

▪ lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti (*).

Pertanto, si ritiene che laddove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, a prescindere dall’effettivo assolvimento del relativo obbligo da parte dei soggetti obbligati di cui al citato articolo 3 del D.lgs. n. 231/2007, e ciononostante detti soggetti obbligati procedano all’acquisto del credito, tale condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento.

(*) Comunicazione UIF dell’11 febbraio 2021, relativa alla prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19.

Art. 1 cc. 30 LdB 2022 (ex art. 2 Dl Antifrodi)

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31. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 [Attribuzione degli Uffici delle Imposte] e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 [Attribuzione e poteri degli Uffici dell’IVA] e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

32.Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

33.Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recuperodi cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre delquinto annosuccessivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

36. Per le controversie relative all’atto di recupero di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 1 cc. 31-36 LdB 2022 (ex art. 3 Dl Antifrodi)

Controlli

dell’Agenzia delle entrate

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Art. 1 c.421 e 422 L. 30.12.2004, n. 311

Art. 1 cc. 31-36 LdB 2022 (ex art. 3 Dl Antifrodi)

Controlli

Deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5°

anno successivoa quello in cui è avvenuta la violazione

Deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell’ 8°

anno successivo a quello di utilizzo

Un credito d’imposta è inesistente quando si verificano insieme due condizioni:

1.mancano “uno o più” dei presupposti costitutivi del credito

2.tali mancanze non devono essere rilevabili in sede di controlli automatizzati ES: quando a fronte di Sismabonus a seguito di controlli, viene giudicato inadeguato per la riduzione del rischio sismico

ES: errore nel computo metrico

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Art. 1 cc. 31-36 LdB 2022 (ex art. 3 Dl Antifrodi)

Controlli CARTELLA DI PAGAMENTO che

dovrà notificare, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 4°

anno successivoa quello in cui è stata presentata la dichiarazione

L’AE può anche ricorrere ad un (ESECUTIVO) dovrà notificare, a pena di decadenza, entro il 31.12

del 5° anno successivo [ex art. 43 DPR 600/73]

a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

Art. 121 c.4 DL 34/2020

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PER LO

SCONTO IN FATTURAO CESSIONE DEL CREDITO

a. SUPERBONUS 110% (art. 119 DL «Rilancio» n.

34/2020)

b. Recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, co. 1, lett. a) e b) e d), del Tuir;

c. Efficienza energetica (art. 14 DL 4.6.2013, n. 63);

d. Adozione di misure antisismiche (art. 16, co. da bis a 1-septies DL 4.6.2013, n. 63);

e. Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, co. 219 e 220 L. 27.12.2019, n. 160;

f. Installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, co.1, lett. h) del Tuir;

g. Installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter DL 4.6.2013, n. 63)

h. Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020

SI APPLICA IN RELAZIONE A:

Art. 1 cc. 31-36 LdB 2022 (ex art. 3 Dl Antifrodi)

Controlli

dell’Agenzia delle entrate

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PER LO

SCONTO IN FATTURAO CESSIONE DEL CREDITO

❑ PUO’ ESSERE IMPUGNATO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

❑ PUO’ ESSERE DEFINITO CON GLI ISTITUTI DEFLATTIVI

(ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE)

Art. 1 cc. 31-36 LdB 2022 (ex art. 3 Dl Antifrodi)

Controlli

dell’Agenzia delle entrate

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