• Non ci sono risultati.

comunicazioni

Nel documento PROVINCIA DI VICENZA (pagine 5-8)

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara -comprese le comunicazioni di esclusione - saranno effettuate agli operatori tramite il Portale e saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale stesso.

È facoltà della stazione appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro servizio elettronico di recapito certificato anche qualificato utilizzando i recapiti presenti sul Portale ovvero i dati (esempio “indirizzo di posta elettronica certificata”) recuperati d’ufficio o indicati dagli operatori nell’ambito della partecipazione alla presente gara; in quest’ultimo caso ciascun operatore si impegna a comunicare eventuali variazioni inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC del Protocollo Generale della stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul Portale Gare Telematiche.

3. OGGETTO, VALORE E CANONE DELLA CONCESSIONE 3.1 OGGETTO

L’affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune di Vicenza e riguarderà in particolare le seguenti attività/servizi:

a. gestione della sosta veicolare e dei servizi connessi sulle aree del Comune di Vicenza, nelle quali il parcheggio - è subordinato al pagamento di una somma da riscuotere, mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, comprensiva della manutenzione, fornitura e posa della relativa segnaletica stradale, delle apparecchiature di pagamento a servizio della sosta stessa, nonché dell'accertamento delle violazioni del Codice della Strada relativamente alla sosta svolto dagli ausiliari del traffico ai sensi dello stesso Codice;

b. gestione della sosta veicolare a pagamento in aree chiuse esterne alla carreggiata regolate da impianti automatizzati, comprensiva di monitoraggio e manutenzione, ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, dei beni e della strumentazione tecnologica adibita all'uso di parcheggio, nonché gestione di aree condominiali o di proprietà comunque destinate a parcheggio ad uso pubblico;

c. gestione dei parcheggi di interscambio;

d. gestione di n. 2 parcheggi per biciclette e attività correlate;

occupazione dei parcheggi, nonché l'indirizzamento verso gli stessi parcheggi, comprensivo della sostituzione dei pannelli a messaggio variabile di primo e secondo livello;

f. manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale nelle aree di sosta oggetto della concessione, nonché l'installazione e manutenzione della segnaletica verticale inerente le indicazioni delle aree di sosta, tariffe ed orari, secondo le prescrizioni del Comune di Vicenza;

g. manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, nonché sostituzione di parte di essi, e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti automatizzati che regolano l’accesso alle aree di parcheggio.

La concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento è comprensiva degli stalli posti lungo strada, siano essi blu a pagamento sia gialli riservati ai residenti, nonché delle aree di sosta a pagamento fuori della carreggiata regolate a parcometro, chiuse regolate da sbarra e in struttura.

Gli stalli e le aree oggetto della concessione, le tariffe oggi applicate e le modalità di pagamento, sono meglio specificati nelle tabelle esposte nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato.

3.2 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione, costituito dalla media dei ricavi al netto di I.V.A.

maturati negli ultimi tre anni (media anni 2017-2018-2019 = € 5.290.661,33) rapportati alla durata della concessione, è pari ad € 47.615.952,00.

3.3 CANONE DI CONCESSIONE

L’importo del canone annuo di concessione posto a base di gara e soggetto ad incremento in base all’offerta prodotta dall’affidatario, è di € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00) al netto dell’I.V.A..

Oltre a tale importo fisso, il Concessionario è tenuto a versare al Comune concedente la percentuale sull’importo degli incassi complessivi annui quali risultanti dal valore della produzione del conto economico ed alla nota integrativa e risultanti dall’attività di gestione dei parcheggi, inclusi gli incassi di pubblicità come risultanti dal bilancio approvato dell’esercizio precedente (al netto di IVA), che il concorrente offre al Comune nel corso della concessione in aumento rispetto alla percentuale dell’1% (uno per cento) posta a base di gara.

Il canone è comprensivo di qualsiasi tributo locale a qualsiasi titolo gravante sulle aree (Tosap, Tarsu, cc).

L’importo definitivo risulterà dall’offerta a rialzo presentata dall’aggiudicatario.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 9 (nove), decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo atto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi patti e condizioni.

ll concessionario sarà tenuto, su richiesta del Comune di Vicenza, a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto gestore alle condizioni disciplinate dal contratto in essere e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a)nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b)nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso l’impresa presenta in gara i documenti indicati nel predetto art.

186-bis della Legge Fallimentare.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di legalità (allegato n.10) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Nel documento PROVINCIA DI VICENZA (pagine 5-8)

Documenti correlati