• Non ci sono risultati.

2. FARMACI BIOLOGICI E BIOSIMILARI: IL CONTESTO EUROPEO E ITALIANO EUROPEO E ITALIANO

2.2 Definizione di farmaco biologico e biosimilare

2.4.1 Il Concept Paper di AIFA

Il 1 agosto 2012, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) apre una

consultazione pubblica sulla base del Concept Paper sui Farmaci

Biosimilari presentato a fine luglio 201245. “Lo scopo”, si legge nel

Concept Paper, “è quello di assicurare e promuovere l’utilizzo dei biosimilari fornendo, agli operatori sanitari e ai cittadini, informazioni autorevoli, chiare, trasparenti, convalidate ed obiettive”.

Dopo una breve disamina su cosa siano i farmaci biologici e biosimilari, nel Concept Paper si ritorna sul concetto di similarità, affermando con chiarezza, che tali medicinali non sono identici ma simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia.

Secondo l’AIFA, i farmaci biosimilari possono svolgere un ruolo nodale nell’accesso ai farmaci biologici, aumentando la competitività e producendo prezzi inferiori per le terapie biologiche a brevetto scaduto. In Italia le procedure di prezzo e rimborso dei prodotti biologici e biosimilari sono le medesime. Nel caso dei biosimilari, come per i farmaci equivalenti, la negoziazione del prezzo ha come riferimento una riduzione obbligatoria del prezzo, pari almeno al 20% in meno rispetto al farmaco originatore.

Rispetto alla questione della sostituibilità, come si è detto, L’EMA non ha preso una posizione ufficiale, rispetto all’intercambiabilità e alla

sostituibilità automatica dei biosimilari. Nel Concept si fa riferimento a

52

intercambiabilita’, quando un prodotto ha lo stesso effetto clinico e può essere scambiato nella pratica clinica; mentre per sostituibilità, si intende la pratica di sostituire un farmaco con un altro che abbia la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive, la stessa forma farmaceutica, nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento, dimostrata attraverso appositi studi di biodisponibilità.

Si parla poi di “sostituibilità primaria” quando viene iniziata una nuova terapia con un prodotto biosimilare (o con un equivalente), piuttosto che con il prodotto originatore di riferimento e di “sostituibilità secondaria” quando viene modificata la terapia di un paziente già in trattamento con un farmaco biologico con il suo biosimilare.

La posizione che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha assunto nel Concept

Paper è di non ritenere i medicinali biologici e biosimilari sic et simpliciter alla stregua dei prodotti equivalenti, escludendone la vicendevole sostituibilità terapeutica. Ed per questo che i farmaci biosimilari non sono stati inseriti nelle liste di trasparenza e la scelta di trattamento con un farmaco biologico o biosimilare rimane una decisione clinica.

I biosimilari sono da preferire in particolare per il trattamento dei soggetti “naive” (che non abbiano avuto precedenti esposizioni terapeutiche). L’AIFA, inoltre, non ritiene siano necessari ulteriori valutazioni comparative effettuate a livello regionale o locale al fine di valutare la possibilità di sostituibilità del farmaco originatore con il suo biosimilare in nuovi trattamenti, essendo il processo di valutazione per la designazione di biosimilarità già condotto dall’EMA. Le conclusioni a cui giunge l’AIFA, nel Concept Paper, sottolineano che i farmaci biosimilari rappresentano uno scenario essenziale di ottimizzazione dell’efficienza dei sistemi sanitari, rappresentando un’opportunità per lo sviluppo di un mercato dei biologici competitivo e concorrenziale; mantenendo però garanzie di sicurezza e qualità per i pazienti e garantendo loro un accesso tempestivo ed omogeneo ai farmaci innovativi.

53 2.4.2 Il Position Paper di AIFA

Il 13 maggio 2013, quindi oltre sei mesi dopo la fine della consultazione

pubblica sul Concept Paper, l’AIFA ha reso pubblico il Position Paper 46,

che segue i recenti aggiornamenti delle raccomandazioni dell’ European

Medicine Agency (EMA). Rispetto al Concept paper, non si registrano sostanziali differenze concettuali:

il farmaco biosimilare è simile, ma non uguale, al medicinale biologico

di riferimento;

rispetto alla similarità, “un biosimilare e il suo prodotto di riferimento,

essendo ottenuti mediante modalità differenti, non sono identici, ma essenzialmente simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia 47;

o ancora quando si indica che “il principio attivo di un medicinale

biosimilare è essenzialmente simile ma non identico a quello del medicinale biologico di riferimento 48”.

Si possono presentare differenze anche nell’esercizio di comparabilità

tra originatore e biosimilare, circa gli specifici standard di qualità,

efficacia e sicurezza, l’importante è che, come specifica il Position

Paper, quelle considerate accettabili, in quanto non clinicamente rilevanti, vengano definite a priori.

Riguardo l’estrapolazione delle indicazioni viene specificato che, secondo

quanto stabilito dall’EMA, “nel caso in cui il farmaco originatore sia

autorizzato per più di un’indicazione, l’efficacia e la sicurezza del farmaco

46http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/AIFA_POSITION_PAPER_FARMACI_BIOSIMILAR I.pdf;

47 Bibliografia di riferimento: I° Rapporto sui farmaci biologici e biosimilari. L’acquisto e

l’accesso nelle regioni, a cura di Cittadinanzattiva, 2013

54

devono essere confermate o, se necessario, dimostrate separatamente per ogni singola indicazione 49.

Rispetto al Concept Paper, un aspetto totalmente nuovo che si riscontra

nel Position Paper riguarda l’utilizzo dei biosimilari nell’ambito della Legge

n 648/1996. Nello specifico si riporta che: “poiché anche i prodotti

biologici possono essere utilizzato per l’uso off-label, nel caso di un medicinale biosimilare il cui corrispondente medicinale biologico di riferimento sia stato autorizzato per l’utilizzo off-label e sia, quindi, presente nel richiamato elenco l’inserimento del biosimilare non è automatico, ma verrà verificato caso per caso dalla CTS, che si riserva la possibilità di effettuare le proprie valutazioni caso per caso sulla base delle evidenze e della letteratura disponibili, dall’esperienza clinica e dall’eventuale riconducibilità dell’azione terapeutica ad un identico meccanismo d’azione 50”.

Rispetto alla sostituibilità automatica dei biosimilari, mentre nel Concept

Paper veniva riportato che l’EMA non ha espresso una posizione ufficiale, nel Position Paper si specifica che “le raccomandazioni emanate dall’EMA sull’immissione in commercio dei medicinali non comprendono l’opportunità o meno di utilizzare un medicinale biosimilare in maniera intercambiabile e che la decisione circa la scelta prescrittiva del medicinale specifico da impiegare, di riferimento piuttosto che biosimilare, debba essere affidata al personale qualificato 51”.

Un’ulteriore precisazione viene effettuata sul concetto di “naive” rispetto al

quale si chiarisce che si definiscono naive coloro i quali “non abbiano

49 Position Paper AIFA I farmaci biosimilari, pag. 9

50 Position Paper AIFA I farmaci biosimilari, pag.11

55

avuto esposizioni terapeutiche o per i quali le precedenti esposizioni in base al giudizio del clinico siano sufficientemente distanti nel tempo 52.

Infine, nel Position Paper, l’AIFA “si riserva, comunque, di valutare caso

per caso l’applicabilità dei principi generali enunciati nel Position Paper, nonché quello di modificare le proprie posizioni sui singoli prodotti e/o sulle singole categorie terapeutiche in relazione al tempo di commercializzazione dei prodotti interessati, alle evidenze scientifiche acquisite, al numero di pazienti trattati nella pratica clinica, agli PSUR presentati dall’ EMA, agli studi PAES e PASS e alle informazioni estrapolabili da eventuali registri”53.

In conclusione l’AIFA sottolinea che “lo sviluppo e l’utilizzo dei farmaci

biosimilari rappresentano un’ opportunità essenziale per l’ottimizzazione dell’efficienza dei sistemi sanitari e assistenziali, avendo la potenzialità di soddisfare una crescente domanda di salute, in termini di efficacia e di personalizzazione delle terapie sia di sicurezza d’impiego. I medicinali biosimilari rappresentano, dunque, uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato dei biologici competitivo e concorrenziale, necessario alla sostenibilità del sistema sanitario e delle terapie innovative, mantenendo garanzie di sicurezza e qualità per i pazienti e garantendo loro un accesso omogeneo e tempestivo ai farmaci innovativi, pur in un contesto di razionalizzazione della spesa pubblica”54.

52 Position Paper AIFA I farmaci biosimilari, pag.13

53Position Paper AIFA I farmaci biosimilari, pag.14

56

2.4.3 La riapertura della consultazione pubblica e Secondo