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Una delle principali funzioni dell’ordinamento giuridico nell’ambito del diritto privato consiste nell’apportare la necessaria certezza del diritto per ottenere il corretto funzionamento delle istituzioni sociali. Si include fra queste il mercato, nel quale si sviluppano gli scambi civili e commerciali che, senza dubbio, costituiscono il fondamento ultimo dell’economia. Costituisce elemento centrale di questo universo l’obbligazione, per mezzo della quale un creditore può esigere dal debitore che compia una determinata prestazione quantificabile pecuniariamente: il credito.

Quando si verifica il caso dell’adempimento volontario di un’obbligazione non occorre esercitare il potere coercitivo, espresso ed articolato nella sua forma più alta nella procedura giurisdizionale. Ovviamente, in tale situazione, la certezza del diritto non ha bisogno di imporsi sulla libertà. In sensu contrario, dal momento in cui avviene un inadempimento, l’ordinamento giuridico deve assicurare agli operatori economici che vengano prese delle misure affinché si rispetti l’ordine stabilito. Detta risposta consiste nell’attivazione della responsabilità patrimoniale universale, in virtù della quale si concede al creditore la possibilità di vincolare i beni e i diritti, presenti e futuri, di cui dispone il debitore allo scopo di ottenere gli effetti economici di cui avrebbe beneficiato se si fosse compiuta la prestazione. Pertanto, affermiamo che la responsabilità è parte della struttura primaria dell’obbligazione, in quanto elemento imprescindibile perché il diritto possa attuarsi nel caso in cui una persona non adempia correttamente ai doveri assunti. In questo modo viene svolta una doppia funzione, a seconda della parte di relazione obbligatoria di cui si tratti: da una parte, la sicurezza del creditore di poter riscuotere il credito- che facilita la normale contrattazione- e, dall’altra, lo stimolo del debitore a realizzare la prestazione - tenuto conto che, prima o poi, dovrà fare fronte alle conseguenze economiche derivanti dall’obbligazione che ha assunto -.

L’oggetto su cui ricade la responsabilità è, come abbiamo appena segnalato e come indica la sua stessa classificazione, il patrimonio del debitore. O per essere più precisi, risiederà nell’insieme dei diritti patrimoniali di segno positivo - tali sono i diritti reali e i diritti di credito - che possano trovarsi tra gli averi di quest’ultimo; preso atto che i debiti funzionano come un fattore di segno negativo, il quale ha luogo nell’equazione patrimoniale. La ragione per cui facciamo tale precisazione è che nel patrimonio si concretizza l’essenza della capacità economica del soggetto e, di conseguenza, in esso

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dobbiamo osservare le due forme in cui si possono manifestare i vincoli interpersonali: da una parte, i diritti, i quali rappresentano la sfera del dominio e della libertà pecuniaria; e, dall’altra, i doveri e i debiti, che non fanno altro che diminuire il contenuto e la capacità di tale sfera di facoltà. Inoltre, questo conglomerato patrimoniale implica un’idea di unità, interpretabile in una doppia prospettiva. La prima e più evidente sorge dall’aspetto personale, poiché il patrimonio rappresenta il suo titolare nel traffico economico, essendo questi riconoscibile perché esercita alcune funzioni direttive sulla massa del patrimonio stesso. La seconda, invece, ha a che fare con il suo aspetto tecnico, e riguarda cioè la missione che esso compie nel mercato e che costituisce la sua ontologica ragione d’essere. Modulando entrambe le dimensioni ci appaiono diverse forme patrimoniali, sebbene tutte presentino una serie di caratteristiche comuni. Nello specifico, è bene rilevare il carattere permanente del patrimonio, che permette che la responsabilità venga estesa non solo ai beni e diritti attuali, ma anche alle nuove circostanze che finiscono col ricadere ulteriormente nella stessa sfera di dominio.

Entrando nel dettaglio dell’aspetto coattivo, ciò che marca la differenza tra la certezza del diritto ed il dominio dell’incertezza è l’esigenza di un’istituzione con sufficiente potere per imporre alcuni comportamenti. Nell’era contemporanea tale ruolo ricade esclusivamente nelle mani dello Stato, che sviluppa la sua funzione di salvaguardia su due versanti: uno sostanziale, determinando l’elenco dei beni giuridici che l’ordinamento considera degni di tutela, e l’altro giuridico, relativo al modo in cui si andrà ad attuare l’effettiva tutela dei diritti nel contesto di una procedura. Focalizzandoci su quest’ultimo punto, gli ingranaggi processuali che avranno come oggetto lo sviluppo della responsabilità patrimoniale universale inizieranno ad articolarsi ad istanza di parte, in virtù dell’intervento di un’azione del creditore contro il suo debitore davanti al potere giudiziale dello Stato per reclamare la soddisfazione della prestazione inadempiuta. Di conseguenza, gli organi giurisdizionali compiono tutte le azioni opportune alla salvaguardia e all’attuazione delle attese del credito che siano state domandate: in primo luogo, mediante la messa in pratica delle opportune misure conservative - al fine di evitare la dissoluzione del patrimonio o per reintegrare gli elementi che siano usciti indebitamente dallo stesso -; ed in secondo luogo, con l’esecuzione specifica su tutti i beni e diritti del debitore.

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In conclusione, in questo primo capitolo siamo riusciti a stabilire un filo conduttore tra i due pilastri fondamentali su cui si fonderà il diritto concorsuale: l’obbligazione e la responsabilità, che sono imprescindibilmente legati agli occhi della certezza del diritto. Come abbiamo visto, quando non si adempie l’obbligazione, si attiva la responsabilità e, in questo modo, ci troviamo di fronte alla prima fase dell’universalità: la soggezione di tutta la massa attiva del patrimonio del debitore per procurare il pagamento dei debiti. Successivamente, vedremo come tutti questi aspetti basilari siano opportunamente sviluppati e perfezionati in sede d’insolvenza, ove si plasmerà il principio di universalità anche sulla massa passiva, per ottenere la soddisfazione più efficace non solo di un unico credito, ma della pluralità dei creditori costituiti in una comunità.

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