CAPITOLO I: I rapporti tra regolazione e concorrenza
5. Conclusioni
non direttamente lesivi di tali norme, siano più genericamente in contrasto con i principi di concorrenza81.
In questo senso, ad ampliare il raggio d’azione dell’Authority concorre lo stesso concetto di “tutela della concorrenza”, nel quale la giurisprudenza costituzionale82 riconduce insieme alla normativa antitrust anche interventi di promozione della concorrenza quali, norme su procedure di gara, semplificazione amministrativa e liberalizzazione.
Si osserva che tale legittimazione dell’AGCM la porta a controllare non solo le imprese ma gli stessi titolari del potere regolatorio, in particolar modo rispetto ai c.d. rischi di cattura del regolatore da parte dei regolati.
5. Conclusioni
Al termine di questa rassegna sui possibili intrecci tra regolazione e concorrenza è possibile fare una breve riflessione sulle molteplici relazioni tra questi due strumenti di guida del mercato, da un lato, circa l’esistenza di uno spazio per l’intervento dell’Antitrust a tutela della concorrenza nei settori economici in cui esiste un’Autorità di regolazione, dall’altro, sull’eventuale condizionamento che le finalità perseguite con la regolazione possono avere sull’applicazione del diritto della concorrenza.
Se è vero che le due discipline perseguono finalità solamente in parte coincidenti, sono evidenti i problemi pratici che possono scaturire da una cattiva interazione tra strumento complementari
81F. CINTIOLI,Osservazioni sul ricorso giurisdizionale dell’autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 21‐bis della legge n. 287 del 1990), in www.giustamm.it, 30 gennaio 2012.
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rispetto ad un andamento ottimale dell’economia del nostro Paese, portando ad una sovrapposizione di difficile coordinamento.
Invero, essendo ormai pacifico che i rapporti tra la disciplina antitrust e la regolazione settoriale non si configurano in termini di esclusione83 ma di complementarietà, proprio là dove si intervenga in mercati che già sono oggetto di una intensa attività regolatoria ad opera delle Autorità di settore, la cooperazione con quest’ultima da parte dell’Autorità trasversale è essenziale per evitare contraddizioni e assicurare un’azione proconcorrenziale armonizzata.
Lo stesso vale a dirsi per i rapporti tra l’azione sul piano nazionale e quella comunitaria, le quali sembrano non del tutto allineate per quanto riguarda il controllo sul consolidamento dei mercati regolamentati attraverso il monitoraggio preventivo sulle operazioni di fusione.
Parimenti negativi sono i riflessi di una incontrollata ‹‹invasione›› nel senso simmetricamente opposto a quello di cui si è detto, ovvero da parte dei provvedimenti delle Autorità di regolazione nel settore antitrust - che l’AGCM tenta di combattere con le sue nuove competenze consultive ex ante e impugnatorie ex post -, per effetto dei c.d. bias anticoncorrenziali della regolazione84, là dove non si tenga conto delle finalità proconcorrenziali che dovrebbero ispirare gli impianti regolatori.
Preso atto, quindi, di una quasi fisiologica e reciproca ‹‹invasione›› di competenza tra queste Autorità, certamente sarebbe opportuna una riforma nel senso della semplificazione istituzionale del panorama di queste Authority.
83G. PITRUZZELLA, Regolazione e concorrenza, in rassegna Astrid, n. 16/2014, p.3.
84 L. PROSPERETTI , I rapporti tra regolazione e concorrenza: teoria economica ed esperienze recenti, cit.p. 5.
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Invero, si è osservato come la proliferazione di Autorità indipendenti possa agevolare il fenomeno della cattura dei regolatori dai regolati, e per qualcuno anche ‹‹l’allentamento del circuito della responsabilità politica››85
.
Tra le proposte risolutive si è giunti ad auspicare la concentrazione in capo ad una sola Autorità di poteri ora ripartiti tra più organi indipendenti, ad esempio mediante l’attribuzione all’AGCM di poteri regolatori86
; tuttavia, in proposito si è obiettato87 che ciò potrebbe compromettere l’indipendenza dell’organo in questione, posto che l’esercizio di poteri di regolazione ex ante in difetto di una specifica competenza settoriale porterebbe a ritenere giustificata una ingerenza decisionale da parte dei Ministeri che governano il settore. Inoltre, è lo stesso ordinamento comunitario – come già detto in precedenza - a pretendere l’istituzione di specifiche autorità nazionali di settore.
Pertanto, nella stasi dell’attuale assetto istituzionale, non resta che ricercare un punto di equilibrio tra le molteplici Autorità nell’esercizio dei proprio poteri affinché, nel rispetto delle reciproche competenze, ciascuna possa agire proficuamente a tutela degli interessi di cui sia custode.
85Relazione parlamentare sul disegno di legge n.1366 del 2007 in materia di regolazione e vigilanza sui mercati.
86Del resto, in ambito comunitario la Commissione regola i mercati e ad un tempo tutela la concorrenza, accentrando in sé le due funzioni.
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G. NAPOLITANO, La riforma delle Autorità Indipendenti alla prova dell’esame parlamentare, intervento al seminario ASTRID, La nuova disciplina delle Autorità indipendenti, Roma 18 giugno 2007.
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In proposito, una soluzione “parziale” tratta dal sistema comunitario88 è stata individuata nell’intensificazione dei protocolli d’intesa – già esistenti fra alcune Autorità al livello bilaterale - fino alla creazione di una vera e propria rete di accordi multilaterali tra le Autorità settoriale e tra queste e quelle trasversali con una precisa definizione dei rispettivi confini e la contestuale costituzione di “comitati congiunti” su temi trasversali per l’adozione di azioni coerenti e prevenire conflitti di competenza. In tal modo si verrebbe a legittimare anche in ambito nazionale una “autoregolazione delle Autorità di regolazione”89.
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Sono le stesse Le Direttive Ue a prevedere tra le Autorità Europee di recente costituzione (EPA, EIOPA, ESMA) i suddetti protocolli.
89F.BASSAN, Concorrenza e regolazione e tutela davanti al giudice amministrativo, in G.TESAURO (a cura di), Concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale tra ordinamento dell’Unione Europea e ordinamento italiano, p.357.
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