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Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al recluta- recluta-mento di quaranta posti del personale docente per i posti

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 27-34)

comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL’UFFICIOSCOLASTICOREGIONALEPERIL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-zioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l’art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento delle conoscenze informatiche, della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l’art. 38;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, che concerne «Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla car-riera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-sione e di controllo»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra-tiva», ed in particolare l’art. 38;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come da modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante dispo-sizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-tamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di tratta-mento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modifi-cato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, concernente norme di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2005/36/CE relativamente al rico-noscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di per-sona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Visto l’art. 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Dispo-sizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», che obbliga la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale da parte delle pubbliche amministrazioni sui rispettivi siti informatici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante

«Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014;

Visto l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», che prevede che «le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusiva-mente per via telematica»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti, concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visti gli artt. 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 ottobre 2015, n. 809;

Visto il comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il quale prevede che l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia bandisce i concorsi per i posti di docente nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, prevedendo lo svolgimento degli scritti e dell’orale in lingua slovena, integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue;

Visto il decreto legislativo nazionale di attuazione 6 novembre 2007, n. 206 e successive modificazioni, il quale prevede agli articoli 53 e 7 che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconosci-mento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Vista la circolare ministeriale n. 5274/R.U./U del 7 ottobre 2013;

Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017, n. 53, con il quale all’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena presso l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia sono state attribuite le funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limi-tatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l’accesso all’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità permanente ai fini dell’am-missione ai concorsi ordinari dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali spe-rimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997 - 1998 o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001 - 2002;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 26 maggio 1998 e, in particolare l’art. 4, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Dispo-sizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed edu-cativo per l’anno 2009-2010» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e, in particolare, l’art. 1, comma 4 -quinquies , in base al quale «a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non è con-sentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipo-logia di posti di insegnamento o classi di concorso»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disci-plina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli inse-gnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’in-fanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-sizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiun-gimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si afferma l’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

Visto l’art. 4, comma 1 -quater , lett. c) , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che prevede l’indizione di concorsi ordinari per titoli ed esami per la copertura dei posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e primaria;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 febbraio 2019, n. 92, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 9 aprile 2019, n. 329, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 aprile 2019, n. 330, recante disposizioni sulla «Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del perso-nale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno»

Visto l’art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante

«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di recluta-mento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 2 luglio 2019, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento per sedi-cimilanovecentocinquantanove unità di personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria;

Considerato che il predetto contingente è stato ricalcolato in appli-cazione dell’art. 1, commi 18 e 18 -quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 è stata rilevata la previsione di disponibilità da destinare alle procedure concorsuali relative alla scuola dell’infanzia, pari a millenovecentoven-tisei unità e alla scuola primaria pari a diecimilanovecentotrentasette unità, come riportate nei prospetti allegati al decreto del Capo Diparti-mento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498;

Considerato che l’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. AOODRFVG n. 1269 di data 4 febbraio 2022, ha comunicato alla Direzione generale personale scolastico la destinazione di 40 posti residuali del proprio contingente autorizzato per la classe di concorso ADEE di cui all’allegato 1 - Ripartizione dei posti del D.D.

n. 498/2020 alla procedura concorsuale infanzia primaria per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia Giulia prevista dall’art. 20 del D.D. n. 498/2020;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 20 aprile 2020 n. 200, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell’in-fanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale

docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 28 aprile 2020, n. 34 e, in particolare, l’art. 20 con il quale si dispone che, ai sensi di quanto pre-visto dall’art. 12 del decreto ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, l’Uf-ficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami per la scuola dell’infanzia e primaria per posto comune e di sostegno con lingua di insegnamento slovena e bilin-gue sloveno-italiano e ad adattare l’allegato A alle relative specificità;

Visto l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante

«Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che ha inserito l’art. 9 -bis , comma 1, lett. I) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a norma del quale è consentito l’espletamento dei concorsi pubblici in zona bianca esclusi-vamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;

Vista l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante

«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicu-rezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modifica-zioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’art. 59 che, al comma 10, prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell’art. 39, commi 3 e 3 -bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo le modalità semplificate che ne garantiscano comun-que il carattere comparativo ivi indicate, tra cui comun-quella del sostenimento e superamento di un’unica prova scritta con più quesiti a risposta mul-tipla in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente;

Considerato che il comma 11 del suddetto art. 59, demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione la disciplina delle modalità di reda-zione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della com-missione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

Considerato che il comma 10 -bis del predetto art. 59 ha previsto che, qualora i relativi bandi dei concorsi ordinari non siano stati ancora emanati, essi devono prevedere una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto in favore di coloro che hanno svolto un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, con il quale sono disciplinate, in applicazione dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 23 luglio 2021, n. 106, «le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio»;

Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 5 novem-bre 2021, n. 325, si è proceduto alla revisione dei decreti ministeriali 9 aprile 2019 n. 327 e 20 aprile 2020 n. 200, alla luce delle innova-zioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, al fine di un più celere espletamento delle procedure concorsuali;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 18 novembre 2021, n. 2215, recante dispo-sizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498 e, in particolare, l’art. 1;

Visto il decreto dell’Ufficio scolastico regionale per il

Friuli-Vene-in lFriuli-Vene-ingua slovena da sommFriuli-Vene-inistrare ai candidati dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente con lingua di inse-gnamento slovena della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;

Visto decreto dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFVG n. 1666 del 16 febbraio 2022, con il quale si è provveduto ad adattare l’allegato A del decreto ministeriale 5 novembre 2021 n. 325 alle specificità delle scuole dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istru-zione e ricerca - SeIstru-zione scuola per il triennio 2016/2018 del 19 aprile 2018;

Informate le organizzazioni sindacali regionali rappresentative del comparto «Istruzione e ricerca» in data 15 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministro: Ministro dell’istruzione;

b) Ministero: Ministero dell’istruzione;

c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

e) USR FVG: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia;

f) Pago Imn rete: sistema per i pagamenti telematici a favore del ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.

Art. 2.

Posti da destinare al concorso

1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di complessivi quaranta posti nelle scuole dell’infanzia e primaria con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana così ripartiti:

posto comune primaria - ventinove;

posto comune infanzia - sei;

posto sostegno primaria - tre;

posto sostegno infanzia - due.

2. Per i concorsi per il posto comune primaria e infanzia, ai sensi dell’art. 10 -bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 è previ-sta una riserva di posti pari al trenta per cento in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di parteci-pazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni pre-cedenti, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico presso le scuole con lingua d’insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del Friuli-Venezia Giulia. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede per arrotondamento per difetto.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste dal presente bando per l’accesso ai posti comuni della scuola dell’infan-zia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:

b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma spe-rimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2 per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali spe-rimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di spe-rimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

2. Per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b) , il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b) , o al comma 2, abbiano

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b) , o al comma 2, abbiano

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