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La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte

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Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 374. – Frode processuale.

1. Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta

artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni. [13]

2. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 374-bis. – False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'auto-rità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

2. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servi-zio o da un esercente la professione sanitaria.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 375. – Frode in processo penale e depistaggio [13]

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall'autorita' giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento

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penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

2. Se il fatto e' commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

3. Se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

4. La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

5. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma,

concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

6. La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

7. La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

8. La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D’ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 376. – Ritrattazione.

1. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e [13] dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

2. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Art. 377. – Intralcio alla giustizia.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.

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2. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

3. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

4. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.

5. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite primo e secondo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) terzo comma in relazione agli articoli 372 e 373

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 377-bis. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 378. – Favoreggiamento personale.

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte] (1) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo e secondo comma, escluse le ipotesi previste dall'art.

381 comma 4 bis c.p.p.; Non consentito terzo comma

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* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo e secondo comma; Non consentite terzo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 379. – Favoreggiamento reale.

1. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.

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