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Le condizioni assicurative differiscono da una prestazione dell’AI all’altra. Inoltre, la legislazione appli-cabile dipende dalla cittadinanza. A seconda che la cittadinanza della persona in questione sia svizze-ra, di uno Stato membro dell’UE o AELS, di uno Stato contraente o di uno Stato non contraente vanno esaminate condizioni diverse. Ai rifugiati riconosciuti si applicano disposizioni particolari conforme-mente al DRif.

2.1 Condizioni assicurative per il diritto ai provvedimenti d’integrazione

I provvedimenti d’integrazione sono:

 i provvedimenti sanitari;

 i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;

 i provvedimenti professionali;

 i mezzi ausiliari;

 i provvedimenti di reintegrazione (per i beneficiari di una rendita).

2.1.1 Condizione di base

I beneficiari di provvedimenti d’integrazione devono essere assicurati all’AI durante lo svolgi-mento dei medesimi (art. 9 cpv. 1bis LAI). In linea di principio, questa condizione deve essere soddi-sfatta dalla persona interessata. Soltanto i figli di età inferiore ai 20 anni di famiglie residenti all’estero beneficiano di agevolazioni qualora non assicurati personalmente: in determinati casi, che prevedono ad esempio un’attività lucrativa esercitata all’estero, è sufficiente che almeno uno dei genitori sia assi-curato facoltativamente od obbligatoriamente (art. 9 cpv. 2 LAI).

Attenzione! I figli di frontalieri che provengono da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS ed esercitano un’attività lucrativa in Svizzera non sono assicurati. Queste persone non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 9 capoverso 2 LAI. I frontalieri che lavorano in Svizzera sono assi-curati obbligatoriamente, ma non durante un’attività lucrativa esercitata all’estero come richiesto nell’articolo 9 capoverso 2 lettera b LAI (condizione di diritto: qualità di assicurato).

La condizione di base presuppone la qualità di assicurato durante lo svolgimento dei provvedimenti d’integrazione, ma non è necessario che il beneficiario fosse assicurato all’insorgere dell’evento assi-curato. Come indicato di seguito, una persona che deve adempiere soltanto la condizione di base può entrare in Svizzera con un danno alla salute e soddisfare comunque le condizioni assicurative per i provvedimenti d’integrazione.

I cittadini svizzeri devono adempiere soltanto la condizione di base (art. 9 cpv. 1bis LAI).

2.1.2 Condizioni per gli stranieri

In virtù del principio della parità di trattamento, gli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS devono soddisfare “soltanto” le condizioni previste per i cittadini svizzeri, ovvero la condizione di base.

Esempio: una tedesca paraplegica intraprende un’attività lucrativa in Svizzera. A partire da quel mo-mento spetta all’AI provvedere ad esempio ai mezzi ausiliari, anche per sostituzioni e riparazioni della carrozzella.

Gli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, a seconda della convenzione (elenco: v. allegato 3), devono aver pagato i contributi per almeno un anno oppure essere soggetti all’obbligo contributivo. I figli devono aver risieduto in Svizze-ra ininterrottamente per almeno un anno Le persone che rientSvizze-rano nel campo d’applicazione del DRif devono essere state soggette all’obbligo contributivo immediatamente prima dell’insorgere dell’evento assicurato. I figli devono aver risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno un anno (v. art. 2 DRif).

Tutti i cittadini stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione in una convenzione di sicurezza sociale (o del DRif), ovvero tutti i cittadini di Stati non contraenti, sono tenuti a soddisfare ulteriori condizioni oltre a quella di base, ossia all’insorgere dell’invalidità (v. punto 3) aver pagato i contributi almeno per un anno intero (v. punto 1.2) o aver risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (art. 6 cpv. 2 LAI). I figli stranieri devono adempiere essi stessi le condizioni (come aver già vissuto almeno un anno in Svizzera all’insorgere dell’evento assicurato) e al contempo un genitore straniero deve soddisfare determinate condizioni (ad es. contare almeno un anno intero di contribuzione all’insorgere dell’evento assicurato; art. 9 cpv. 3 LAI in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 LAI).

Esempio: un bambino della Repubblica democratica del Congo arrivato in Svizzera con la madre soddisfa le condizioni assicurative soltanto se all’insorgere dell’invalidità la madre aveva pagato i con-tributi almeno per un anno e il figlio aveva già vissuto in Svizzera ininterrottamente almeno un anno.

2.1.3 Importanza della qualità di assicurato durante lo svolgimento dei provvedi-menti d’integrazione

Non è indispensabile essere assicurati all’AI all’insorgere dell’evento assicurato che dà diritto al prov-vedimento d’integrazione concreto. Bisogna tuttavia esserlo per tutta la durata di svolgimento del provvedimento d’integrazione.

Ne risulta quanto segue.

 In caso di partenza definitiva dalla Svizzera, di regola l’assicurazione all’AI termina e dunque il provvedimento va interrotto.

 Le persone con un’attività lucrativa in Svizzera ma il domicilio all’estero (ad es. frontalieri e per-sone in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata) perdono la qualità di assicurato nel momento in cui cessano l’attività lucrativa in Svizzera (e non sussiste più alcun rapporto di la-voro), a causa della mancanza del domicilio.

In caso di cessazione dell’attività lucrativa per motivi di salute, a determinate condizioni per le persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS su-bentra la cosiddetta assicurazione successiva2.

 Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa salariata o indipendente che copre i fabbisogni vitali ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, la si considera assicurata a tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d’integrazione. Lo svolgimento di provve-dimenti d’integrazione all’estero è tuttavia possibile solo in via eccezionale e a determinate condi-zioni. La protezione successiva all’assicurazione termina alla riscossione di una rendita

d’invalidità (rendita intera o frazione di rendita), alla conclusione di una prima integrazione o alla riscossione di una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione del Paese di residen-za (allegato XI sezione Svizzera n. 8 del regolamento [CE] 883/2004).

o Ciò significa, ad esempio, che un frontaliere che ha dovuto cessare la sua attività in Svizzera per malattia o infortunio ha diritto ai provvedimenti d’integrazione. Non è indispensabile che continui a versare contributi in Svizzera fino alla nascita del diritto alle prestazioni.

o Tuttavia, se lascia il lavoro in Svizzera volontariamente, senza in seguito assumere un’occupazione in un altro Stato, conformemente a questa disposizione non ha diritto a provvedimenti d’integrazione in Svizzera. In tal caso la competenza per l’integrazione spetta allo Stato di domicilio. Lo stesso vale in caso di cessazione dell’attività lucrativa in seguito a disoccupazione.

 Chi vive all’estero e percepisce prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione del Paese di domicilio o una rendita svizzera non ha diritto a provvedimenti d’integrazione (ad es. per la reintegrazione dei beneficiari di una rendita), a causa della mancanza della qualità di assicurato.

2V. N. 1011 segg. CIBIL.

2.2 Condizioni assicurative per il diritto alla rendita ordinaria

2.2.1 Condizione di base

Per il diritto a una rendita ordinaria, l’articolo 36 capoverso 1 LAI presuppone il versamento di buti per almeno tre anni. Questa regola vale sia per i cittadini svizzeri che per quelli stranieri. I contri-buti devono essere stati versati per tre anni prima dell’insorgere dell’evento assicurato «rendita» (v.

punto 3.2).

In caso di rendita, ciò significa che i cittadini svizzeri, i cittadini degli Stati membri dell’UE o AELS, i cittadini di Stati contraenti e i cittadini di Stati non contraenti devono soddisfare questa condizione. Non sono previste ulteriori condizioni. Questa regola vale anche per le persone che rien-trano nel campo d’applicazione del DRif.

2.2.2 Importanza dei tre anni di contribuzione

Non è indispensabile essere assicurati all’AI all’insorgere dell’evento assicurato che dà diritto alla ren-dita. Bisogna tuttavia aver versato contributi per almeno tre anni prima dell’insorgere dell’evento assi-curato.

Ne risulta quanto segue.

 La durata di contribuzione non deve essere adempiuta immediatamente prima dell’insorgere dell’evento assicurato. I periodi di contribuzione possono risalire anche a prima del compimento del 20° anno d’età.

 La durata di contribuzione di tre anni è soddisfatta se per un totale di almeno 2 anni e 11 mesi in un momento qualsiasi si è stati assicurati obbligatoriamente o facoltativamente e si sono versati contributi (v. punto 1.2).

 Per le persone che rientrano nel rispettivo campo d’applicazione, l’ALC (o il regolamento di coor-dinamento europeo [CE] n. 883/2004) e le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che coordi-nano le prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, prevedono il com-puto di periodi di assicurazione per l’adempimento della durata di contribuzione di tre anni. In ogni caso almeno un anno di contribuzione deve essere stato compiuto in Svizzera.

Dato che i tre anni di contribuzione devono precedere l’insorgere dell’evento assicurato, il momento dell’insorgere dell’evento assicurato è particolarmente importante.

2.2.3 Indicazioni relative al versamento all’estero

Le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità pari almeno al 50 per cento sono esportate in tutto il mondo ai cittadini svizzeri, come pure ai cittadini stranieri che rientrano nel campo

d’applicazione dell’ALC e della Convenzione AELS. Nella maggior parte dei casi, anche le persone che rientrano nel campo d’applicazione delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale beneficiano di rendite corrispondenti a un grado d’invalidità pari almeno al 50 per cento, a prescindere dallo Stato di domicilio. Questa regola vale anche per i cittadini di Stati contraenti che rientrano nel campo d’applicazione del DRif. In singoli casi è tuttavia necessario consultare la convenzione applicabile.

In linea di principio le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento non sono esportate (art. 29 cpv. 4 LAI). L’esportazione di queste rendite è però possibile in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS per le persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS. I cittadini svizzeri possono percepire le loro rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento se vivono in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS. I citta-dini degli Stati membri dell’UE le possono percepire se vivono in uno Stato dell’UE e quelli degli Stati membri dell’AELS se vivono in uno Stato dell’AELS (v. anche N. 5009 segg. CIBIL).

I cittadini di Stati non contraenti percepiscono le rendite soltanto se sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Se lasciano definitivamente la Svizzera, queste persone hanno la possibilità

di farsi rimborsare i contributi versati all’AVS3. Lo stesso vale per i cittadini di Stati non contraenti che rientrano nel campo d’applicazione del DRif.

2.3 Condizioni assicurative per il diritto la rendita straordinaria

Possono beneficiare di una rendita straordinaria le persone che fino alla nascita del diritto alla rendita non hanno potuto versare contributi o non hanno potuto farlo in misura sufficiente per una rendita ordinaria (art. 39 LAI in combinato disposto con l’art. 42 LAVS).

2.3.1 Condizione di base

(art. 39 LAI in combinato disposto con l’art. 42 LAVS)

Se la durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta, sussiste il diritto a una rendita straordinaria, a condizione che la persona sia stata assicurata per lo stesso numero di mesi della sua classe d’età.

Ciò significa che:

 sono determinanti gli anni di assicurazione a partire dall’inizio dell’obbligo contributivo per le per-sone senza attività lucrativa (art. 3 LAVS), ovvero dal 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni;

le persone che entrano in Svizzera soltanto dopo il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni non potranno mai soddisfare le condizioni per il diritto a una rendita straordinaria (ecce-zione: persone che prima di arrivare in Svizzera erano assicurate all’AVS/AI, ad es. Svizzeri all’estero assicurati facoltativamente).

Attenzione! In linea di principio le rendite straordinarie sono versate soltanto alle persone con domi-cilio e dimora abituale in Svizzera (v. allegato 3).

I cittadini svizzeri devono soddisfare solo la condizione di base.

2.3.2 Condizioni per gli stranieri

Ai cittadini stranieri che rientrano nel campo d’applicazione di una convenzione di sicurezza sociale si applicano le condizioni previste dalla convenzione in questione (v. allegato 1).

In virtù del principio della parità di trattamento, gli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS devono soddisfare “soltanto” le condizioni previste per i cittadini svizzeri, ovvero la condizione di base4.

I cittadini stranieri che rientrano nel campo d’applicazione di una convenzione bilaterale di sicu-rezza sociale o del DRif (art. 1 cpv. 2 DRif) devono soddisfare, oltre alla condizione di base, anche un periodo di attesa di cinque anni (termine d’attesa).

Esempio: un diciannovenne cittadino serbo entra in Svizzera con un danno alla salute che non gli consente di esercitare un’attività lucrativa. In virtù della convenzione di sicurezza sociale con la Ser-bia, il diritto a una rendita straordinaria sussiste al più presto il primo giorno del mese in cui è soddi-sfatta la durata minima di residenza in Svizzera di cinque anni.

Tutti i cittadini di Stati non contraenti devono adempiere un’ulteriore condizione oltre a quella di base: la persona invalida deve aver soddisfatto le condizioni per il diritto ai provvedimenti

d’integrazione sin dall’infanzia (fino ai 20 anni), vale a dire che fino a questo limite d’età la persona ha già beneficiato di provvedimenti d’integrazione o avrebbe potuto beneficiarne (v. art. 39 cpv. 3 e 9 cpv. 3 LAI, N. 7102 segg. DR).

3Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS;

RS 831.131.12).

4Sentenza del TF 9C_259/2016: sebbene la condizione per il diritto alla rendita straordinaria sia più facile da soddisfare per gli Svizzeri che per gli stranieri, è oggettivamente giustificata e proporzionata.

2.3.3 Indicazioni relative al versamento all’estero

In linea di principio le rendite straordinarie sono versate soltanto alle persone con domicilio e dimora abituale in Svizzera5.

Eccezione

Conformemente al regolamento di coordinamento europeo (CE) n. 883/2004, le rendite straordinarie possono essere esportate negli Stati membri dell’UE o dell’AELS a favore di Svizzeri e di cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che prima dell’insorgere dell’evento assicurato esercita-vano un’attività lavorativa (N. 5014 CIBIL).

Sebbene il diritto di coordinamento europeo includa nel campo d’applicazione personale anche le persone senza attività lucrativa (v. lettera circolare AI n. 309 del 15 febbraio 2012), le rendite straor-dinarie delle persone senza attività lucrativa non possono essere esportate a causa della loro iscrizione quali prestazioni speciali a carattere non contributivo. Sulla base di detta iscrizione è consi-derato con attività lucrativa soltanto chi prima dell’insorgere dell’evento assicurato esercitava

un’attività lavorativa (l’evento assicurato che dà diritto alla la rendita straordinaria può insorgere al più presto al compimento del 18° anno d’età).

5V. DTF 141 V 530 e 139 I 155 nonché postulato Schenker Silvia 10.3179 Conseguenze finanziarie del divieto di esportazione delle rendite

2.4 Condizioni assicurative per il diritto all’assegno per grandi invalidi

2.4.1 Condizione di base

Il diritto a un AGI presuppone che il grande invalido sia assicurato e abbia domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 42 cpv. 1 LAI, N. 8006 DR; v. allegato 3; DTF 142 V 2, sentenze del TF 9C_729/2014 e 9C_940/2015). Ai cittadini svizzeri minorenni viene richiesta soltanto la dimora abituale in Svizzera (art. 42bis cpv. 1 LAI).

I cittadini svizzeri devono soddisfare soltanto la condizione di base.

2.4.2 Condizioni per gli stranieri

Ai cittadini stranieri che rientrano nel campo d’applicazione di una convenzione di sicurezza sociale si applicano le condizioni previste dalla convenzione in questione (v. allegato 1).

In virtù del principio della parità di trattamento, gli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS oppure di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale o del DRif devono soddisfare “soltanto” le condizioni previste per i cittadini svizzeri, ovvero la condizione di base6.

I cittadini di Stati non contraenti devono soddisfare ulteriori condizioni oltre a quella di base.

All’insorgere dell’invalidità il grande invalido deve aver adempiuto la durata minima di contribuzione di un anno o la durata minima di dimora di dieci anni di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAI oppure da mino-renne deve aver soddisfatto le condizioni per il diritto ai provvedimenti d’integrazione (art. 42bis cpv. 2 LAI in combinato disposto con l’art. 9 cpv. 3 LAI).

2.4.3 Indicazioni relative al versamento all’estero

Gli AGI non vengono esportati, nemmeno negli Stati membri dell’UE o dell’AELS7.

6In proposito v. sentenza del TF 9C_417/2013 del 1° novembre 2013.

7Protocollo all’allegato II dell’ALC e protocollo 1 all’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.

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