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131 c.c., costringerebbe a ricerche “esterne” di professionalità che, altrimenti, sarebbero state formabili

CONDIZIONI D’INGRESSO Premessa

Nell’attuale crisi si rilevano molti disoccupati che non sono in possesso dei requisiti anagrafici di Legge previsti per l’Apprendistato, né delle necessarie pregresse competenze sulle mansioni richieste, con conseguente difficoltà di nuovo inserimento lavorativo.

Le Parti, al fine di favorire l’occupazione di quanti si trovino nelle condizioni sopra descritte, sempre che in sede di assunzione non abbiano documentato le pregresse competenze, concordano sulla possibilità di un Contratto d’assunzione con “Condizioni d’ingresso” che preveda, nel periodo iniziale di affiancamento, l’inquadramento al livello inferiore rispetto a quello altrimenti spettante per il titolo delle mansioni che solo in futuro saranno compiutamente espletabili.

Art. 157 - Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione In presenza dei requisiti posti in Premessa al presente articolo, per l’attivazione delle Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione, le Parti Aziendali dovranno concordare in sede di assunzione il percorso formativo in affiancamento che sarà effettuato durante il periodo d’ingresso di cui alla successiva Tabella 2).

In particolare, le Parti, in sede di assunzione, dovranno prevedere nel Contratto Individuale di Lavoro:

• la dichiarazione del Lavoratore che attesti l’effettiva mancanza di esperienza pregressa riferita alle mansioni d’approdo;

• l’indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo in affiancamento, che avverrà “nel lavoro”;

• l’indicazione che al termine del percorso di affiancamento, il Lavoratore sarà inquadrato al livello superiore.

Il periodo massimo di lavoro durante il quale il Lavoratore può essere inquadrato nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello riferibile alle mansioni espletande, dovrà essere conforme alle previsioni della successiva Tabella 2).

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Tab. 2): Livelli iniziali, di approdo e durata della formazione nelle Condizioni d’Ingresso

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4

Livello iniziale

Mesi di Durata Complessiva della Formazione 1

Livello di approdo Generalità dei

Lavoratori

Per Figure professionali equiparate a quelle

dell’artigianato 2

Quadro (ex QA1) 36 Dirigente

A1 (ex A2) 30 Quadro (ex QA1)

A2 (ex A3) 24 - A1 (ex A2)

B1 24 - A2 (ex A3)

B2 e Op. di Vendita 1° Cat. 18 - B1 e Op. Gestionale

C1 e Op. di Vendita 2° Cat. 18 32 B2 e Op. di Vendita 1° Cat.

C2 e Op. di Vendita 3° Cat. 18 28 C1 e Op. di Vendita 2° Cat.

D1 12 24 C2

D2 12 20 D1

1 I tempi di formazione s’intendono di effettivo lavoro, come indicato al punto 1) dell’art. 254 del presente CCNL.

2 Per l’individuazione delle Figure professionali equiparate a quelle dell’artigianato, si rinvia al precedente Titolo dell’Apprendistato.

Anche in questo caso, superato il Patto di prova contrattualmente previsto per il livello di approdo e le previste verifiche periodiche, entro i termini massimi di Formazione riassunti nella Tabella 2) che precede, la progressione di carriera e il riconoscimento del livello superiore spettanti per le mansioni svolte, non potranno essere posticipati per altre cause o ragioni.

In caso di mancata previsione delle Condizioni d’Ingresso in sede di assunzione, il Lavoratore, dal primo giorno di lavoro, avrà diritto all’inquadramento contrattuale conseguente alle mansioni espletande.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si dovrà far riferimento, per quanto compatibile, alla disciplina sulla “Mobilità Verticale” di cui al precedente Titolo.

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TITOLO XXVI

TIROCINIO (o STAGE) e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Premessa

Il Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di realizzare percorsi di alternanza tra studio e lavoro o con l’obiettivo formativo di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o per favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.), quali Lavoratori Subordinati.

Art. 158 - Tirocinio: indennità di frequenza e rinvio

Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante che applica il presente CCNL riconoscerà al tirocinante un’indennità di frequenza o rimborso spese mensile pari a lordi € 500,00 (Euro cinquecento/00), soggetta alle sole ritenute fiscali, fatta salva diversa più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.

Nella stessa Impresa non si potranno effettuare due tirocini con il medesimo Tirocinante, salvo che il secondo non sia per un inserimento a livello superiore al primo e non vi sia tra i due inizi dei tirocini un intervallo di almeno 24 mesi. Per la regolamentazione del Tirocinio o Stage si rinvia all’Accordo Stato - Regioni - Province Autonome in materia di Tirocini del 25 maggio 2017 e alla normativa regionale di riferimento.

Art. 159 - Alternanza Scuola - Lavoro

È forma didattica per sviluppare le attitudini lavorative e le capacità di scelta professionali degli Studenti e, quindi, fa parte integrante degli studi, in linea di massima, dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori.

Lo scopo è di far effettuare agli Studenti concrete esperienze di lavoro comprendendone così la dimensione subordinata, organizzativa, sociale ecc.

Il percorso formativo, per avere significato, dovrà svilupparsi lungo specifiche linee in funzione delle caratteristiche di settore ed aziendale, nonché delle finalità di progetto da realizzare.

Per quanto precede, è opportuno vi sia attiva progettazione congiunta tra Scuola ed Impresa, sia nella fase di formazione del progetto, nella valutazione dell’esperienza effettuata e ai fini dell’attestazione delle competenze acquisite.

Le Parti sottoscrittrici, attraverso i rispettivi Organismi territorili, concordano di farsi promotrici delle esperienze di “alternanza scuola-lavoro”, reputando che esse abbiamo una forte possibilità di orientare positivamente le successive scelte universitarie o lavorative.

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Art. 160 - Le Parti, con il concorso degli Organismi Bilaterali Contrattuali e degli Organismi Regionali preposti, concordano che specifici percorsi di

“Alternanza Scuola-Lavoro”, potranno essere progettati per gli Studenti degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici Superiori. Per tutto quanto non definito nel presente Titolo, si rinvia alle disposizioni legali e ad eventuali Accordi Federali vigenti.

TITOLO XXVII