Art. 1.1 – Effetto e durata della polizza
La Polizza ha durata biennale, dalle ore 24:00 del 15 aprile 2021 alle ore 24:00 del 15 aprile 2023 ed opera, ad ogni effetto – per la validità delle coperture e le modalità di adesione -, in piena e completa continuità con tutte le precedenti coperture collettive e individuali, in deroga all’art.
1901 del Codice civile, anche nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione e della stipulazione del contratto.
Cassa Geometri si riserva la facoltà di rinnovare, entro e non oltre il 30 settembre 2022, la polizza alle medesime condizioni per un ulteriore anno (sino alle ore 24:00 del 15 aprile 2024).
Alla Cassa è riservata la facoltà di disdetta, alla scadenza di ogni annualità, con un preavviso di almeno 90 giorni e senza che la Società possa vantare alcun diritto e/o indennità. Ferma restando la durata biennale della polizza, si precisa che, ai fini della regolamentazione delle inclusioni e/o delle esclusioni degli assicurati di cui all’art. 1.9, del pagamento dei premi assicurativi e di tutte quelle fattispecie che nel contratto fanno riferimento ad una disciplina annuale, si considerano come scadenze annuali, le seguenti date: ore 24:00 del 15 aprile 2022, ore 24:00 del 15aprile 2023, e nella ipotesi di esercizio del diritto di rinnovo ore 24:00 del 15aprile 2024.
Art. 1.2 – Modifiche
Nessuna modifica delle garanzie e condizioni previste dalla Polizza potrà essere introdotta e/o imposta dalla Società se non previa accettazione delle parti contraenti.
Art. 1.3 – Oggetto della polizza
Oggetto della polizza è ilservizio di copertura delle spese sanitarie per gli assicurati della Cassa Geometri, cioè l’assicurazione del rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli assicurati in conseguenza d’infortunio, malattia, non autosufficienza e parto, nei termini, nella misura e con le modalità, anche di erogazione diretta delle prestazioni, indicate nella polizza stessa.
Art. 1.4 - Effetto della copertura
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno 15 aprile 2021.
Art. 1.5 – Assicurati
1) Le garanzie di cui alla polizza sono prestate in forma collettiva a favore degli Iscritti e Pensionati in attività iscritti alla Cassa Geometri
2) Le garanzie della “Sezione A” sono estese, in forma individuale, a:
a. Dipendenti dei professionisti iscritti che esercitano singolarmente, in associazione e STP;
b. Dipendenti dei Collegi;
c. Pensionati non iscritti in continuità e superstiti titolari della precedente copertura assicurativa;
d. Nuclei familiari interi degli assicurati. È possibile non estendere la copertura assicurativa a quei componenti del nucleo familiare che già siano titolari di una analoga copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche.
A tal fine, il professionista dovrà fornire idonea documentazione che confermi la copertura assicurativa del familiare, vale a dire copia della polizza in caso di contratto individuale o dichiarazione del datore di lavoro o della Cassa d’appartenenza nel caso di polizza collettiva.
3) L’adesione alla “Sezione garanzia B” è subordinata all’attivazione della “Sezione garanzia A”.
4) L’adesione alla “Sezione garanzia C” è subordinata all’attivazione della “Sezione garanzia A”.
5) Viene prevista la possibilità per i coniugi e i figli superstiti di iscritti deceduti, di mantenere attiva la garanzia prestata dalla polizza dietro pagamento del relativo premio annuo.
6) L’iscritto che diventa pensionato successivamente alla scadenza dell’anno assicurativo e che si cancella dalla Cassa Geometri nonché il relativo nucleo familiare rimarranno in copertura sino a scadenza annua. Alla scadenza annua potranno continuare ad usufruire della copertura assicurativa mediante pagamento del relativo premio e la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di rinnovo dell’adesione.
7) L’iscritto pensionato, i superstiti e i relativi nuclei familiari, che non rinnovino la propria adesione alla prima scadenza di polizza non potranno più essere reinseriti.
8) Cassa Geometri si riserva di inserire in copertura, in forma collettiva, i propri dipendenti per le garanzie sezione A e B con premio a carico della Cassa stessa. Il premio della garanzia A si intenderà pari a quello offerto dalla Società per gli iscritti mentre il premio della garanzia B si intenderà pari a quello offerto dalla Società aggiudicataria per le adesioni individuali scontato del 20% in considerazione dell’inserimento in forma collettiva.
Tale inclusione potrà avvenire alla scadenza della polizza in corso per i dipendenti al 31 dicembre 2021. Pertanto, il premio per l’inclusione in corso d’anno sarà calcolato in pro-rata in base ai mesi interi di copertura e i massimali si intenderanno interi.
A tale categoria si applicheranno tutte le condizioni previste dal seguente contratto, comprese le estensioni elencate al presente articolo ai punti precedenti.
Art. 1.6 – Limiti di età
Per i figli conviventi è previsto il limite di 35 anni. Tale limite non opera per i figli conviventi con invalidità civile riconosciuta maggiore del 70% e/o inabili ad un qualsiasi lavoro proficuo.
Art. 1.7 – Nucleo Familiare
Il nucleo familiare è composto dal capo nucleo/titolare e dai suoi familiari conviventi come risultanti da stato di famiglia ovvero da autocertificazione della condizione di famiglia di fatto degli iscritti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del dPR n. 445/2000.
Per familiari si intendono: il coniuge non legalmente separato anche se non convivente; il convivente, tale indipendentemente dal genere; i figli conviventi. Sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti ed i figli non conviventi per i quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione ovvero altro provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Sono, altresì equiparabili ai figli, ai fini della copertura assicurativa, i figli del coniuge o del convivente, indipendentemente dal genere.
Art. 1.8 – Comunicazione delle anagrafiche
Per gli assicurati in forma collettiva Cassa Geometri avrà 90 giorni di tempo, dall’attivazione della polizza, per la trasmissione delle anagrafiche alla Società.
Nelle more di tale comunicazione, le prestazioni assicurative della polizza, comprese quelle erogate in assistenza diretta, saranno erogate, su richiesta della Società e/o dell’Assicurato, previo rilascio dell’attestazione di iscrizione da parte di Cassa Geometri.
Art. 1.9 – Variazioni in corso d’anno degli assicurati
Inclusione di nuovi iscritti individualmente in corso d’anno
Per gli assicurati che si iscriveranno alla Cassa Geometri nel corso del periodo di durata del contratto, così come per i nuovi dipendenti, il rateo di premio relativo verrà pagato secondo le modalità indicate nel successivo art. 1.10.
Per tutte le entrate avvenute nel primo semestre di decorrenza del contratto, il premio verrà calcolato con la corresponsione dell’intero premio annuo. Per tutte le entrate avvenute nel secondo semestre, il premio verrà calcolato con la corresponsione del 50% dell’intero premio annuo.
La Cassa Geometri si riserva un termine di 45 giorni decorrenti dalle scadenze del primo (15 ottobre) e del secondo semestre (15 aprile) per la trasmissione delle anagrafiche riguardanti le inclusioni in corso d’anno.
Inclusione di nuclei familiari
L’inclusione di familiari in un momento successivo a quanto previsto nel precedente art. 1.8 è consentita solamente nel caso di variazione nel carico fiscale o dello stato di famiglia per matrimonio o nuove nascite o adozioni, ovvero per scadenza della copertura assicurativa per quei familiari per i quali non sia stata effettuata l’estensione delle garanzie ai sensi del precedente art.
1.5, punto 2), lett. d).
In questo caso il coniuge oppure il figlio potranno essere inseriti nella polizza entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la modifica dello stato di famiglia ovvero dalla scadenza della copertura. Il premio verrà calcolato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che mancano alla scadenza del contratto.
La copertura avrà effetto dalla data di modifica dello stato di famiglia se la comunicazione viene effettuata entro il termine previsto di 60 giorni. Qualora la comunicazione fosse invece successiva a tale termine, la copertura avrà effetto dal giorno della comunicazione.
Esclusione di iscritti in corso d’anno
Il venir meno dei requisiti di cui all’art. 1.5 non produce effetto ai fini della Polizza fino alla scadenza dell’anno assicurativo.
Di conseguenza, tutte le uscite avvenute nel periodo assicurativo annuo verranno posticipate alla prima scadenza annuale.
Art. 1.10 – Pagamento e regolazione del premio
Il premio è corrisposto con le seguenti modalità:
Entro il 15 maggio di ogni anno deve aver luogo il versamento del premio anticipato provvisorio pari ad € 2.500.000,00;
Entro il 31 ottobre di ogni anno deve aver luogo il versamento del conguaglio dovuto a seguito della trasmissione delle anagrafiche;
Entro 60 giorni dall’emissione dell’appendice di regolazione deve aver luogo il versamento del premio relativo alle inclusioni in corso d’anno.
Art. 1.11 – Clausola risolutiva espressa
La Polizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, si risolverà di diritto al verificarsi di una delle situazioni di seguito indicate, fermo restando il diritto di Cassa Geometri di agire per il risarcimento dei danni subiti:
1. subappalto delle prestazioni contrattuali senza autorizzazione di Cassa Geometri;
2. cessione del contratto;
3. dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata A.R., o posta elettronica certificata (PEC), in ordine alla perfetta esecuzione del servizio;
4. provvedimenti a carico dei rappresentanti dell’appaltatore di cui alla vigente normativa antimafia;
5. revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
6. violazione degli obblighi di riservatezza.