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La «Strategia eHealth Svizzera» mira a introdurre in modo coordinato le «applica-zioni eHealth», prima fra tutte la cartella informatizzata del paziente, il cui obiettivo è fare in modo che ogni persona residente in Svizzera possa autorizzare i professio-nisti della salute di sua scelta ad accedere elettronicamente, ovunque e in qualsiasi momento, a informazioni rilevanti a fini terapeutici26. La cartella informatizzata del paziente, pertanto, non è uno strumento delle assicurazioni sociali, ma serve a mi-gliorare la sicurezza dei pazienti, a ottimizzare le cure mediche prestate loro e, di conseguenza, a promuovere la protezione generale della salute e a sviluppare ulte-riormente il sistema dell’assistenza sanitaria.

Costituzione federale

Le competenze della Confederazione in ambito sanitario sono limitate. L’introdu-zione della cartella informatizzata del paziente dovrebbe migliorare la qualità dei processi terapeutici, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l’efficienza del sistema sanitario (art. 1 cpv. 3 D-LCIP); in altre parole, riguarda settori dell’assi-stenza sanitaria generale dove la competenza regolatoria spetta di principio ai Can-toni.

Gli articoli 95 e 122 della Costituzione federale27 attribuiscono alla Confederazione competenze legislative in materia di esercizio dell’attività economica privata come pure nel campo del diritto privato. L’articolo 95 capoverso 1 Cost. consente alla Confederazione di disciplinare tutte le forme e tutti i livelli dell’attività economica privata, purché rispetti il principio della libertà economica. La Confederazione, quindi, può disciplinare sia i requisiti per l’esercizio di una determinata professione sia l’esercizio di quest’ultima. L’autorizzazione a emanare disposizioni di diritto civile federale che l’articolo 122 Cost. conferisce alla Confederazione include anche la facoltà di disciplinare i rapporti di diritto privato tra professionisti della salute e

26 Cfr. «Strategie eHealth Schweiz» del 27 giugno 2007, Berna: Ufficio federale della sanità, pag. 30.

27 RS 101

pazienti (di norma, diritto dei contratti conformemente agli articoli 394–406 della legge federale del 30 marzo 191128 di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO]).

Quando un professionista della salute affiliato a una comunità o a una comunità di riferimento rende accessibili determinati dati nella cartella informatizzata del pazien-te, la prescrizione relativa alla forma nella quale deve farlo oppure al formato tecni-co per il trattamento dei dati riguarda anche il modo in cui egli esercita la propria professione. La definizione degli standard tecnici necessari o del formato dei dati costituisce pertanto una prescrizione sull’esercizio della professione e le disposizioni corrispondenti possono essere emanate in virtù dell’articolo 95 capoverso 1 Cost. In linea di massima, quest’articolo può essere invocato solo quando la prestazione medica è fornita nell’ambito di un’attività economica lucrativa privata. Tuttavia anche istituzioni di diritto pubblico quali gli ospedali cantonali possono rendere accessibili e richiamare dati attraverso la cartella informatizzata del paziente (retta dal diritto privato), a condizione di agire come soggetti privati e ottenere la certifica-zione come comunità, comunità di riferimento o membri di una comunità o comuni-tà di riferimento.

Diritto federale

Il diritto federale contempla già alcune interfacce con «eHealth» e con la cartella informatizzata del paziente. Nel diritto delle assicurazioni sociali e in particolare nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (AMal), ad esempio, sono presenti disposizioni che prevedono direttamente l’impiego di mezzi di comu-nicazione elettronici oppure che si prefiggono un obiettivo raggiungibile in modo più efficiente grazie all’impiego di tecnologie elettroniche della comunicazione. È il caso delle disposizioni sulla tessera d’assicurato e sul suo impiego nell’ambito della fatturazione elettronica delle prestazioni o di quelle riguardanti l’economicità e la qualità della fornitura di prestazioni (art. 42a e 56–59 LAMal29). Un’altra interfaccia è contenuta nella legge federale del 23 giugno 200630 sulle professioni mediche universitarie (LPMed) e precisamente nell’articolo 40 che disciplina anche gli obbli-ghi professionali per le categorie che rientrano nel suo campo di applicazione (per-sone che esercitano una professione medica universitaria nell’economia privata a titolo indipendente). Disposizioni sull’esercizio della professione sono presenti anche nella legge federale del 18 marzo 201131 sulle professioni psicologiche (LPPsi). Dal canto suo, la legge federale del 15 dicembre 200032 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) stabilisce le condizioni per la prescrizione e la consegna di medicamenti (art. 23–30), ma sinora non contempla alcuna norma specifica sulla prescrizione elettronica.

Competenze federali in materia di protezione dei dati

La Confederazione non possiede ampie competenze legislative in materia di prote-zione dei dati. In virtù della propria autonomia organizzativa e della propria compe-tenza in materia di diritto civile, può tuttavia disciplinare il trattamento dei dati personali da parte degli organi federali e dei privati. Secondo la ripartizione delle

28 RS 220

29 RS 832.10

30 RS 811.11

31 FF 2011 2465 segg.

32 RS 812.21

competenze iscritta nella Costituzione federale, il trattamento dei dati personali da parte degli organi cantonali spetta ai Cantoni.

Sulla scorta di questa ripartizione delle competenze la Confederazione disciplina formalmente la protezione dei dati per il trattamento dei dati da parte di organi federali e di privati (campo d’applicazione personale) nella legge federale del 19 giugno 199233 sulla protezione dei dati (LPD). Nei settori in cui la Costituzione le conferisce una competenza materiale, la Confederazione ha il potere di emanare anche disciplinamenti materiali sulla protezione dei dati nella legislazione speciale (campo d’applicazione materiale).

Tali disciplinamenti si applicano a tutti gli organi responsabili dell’esecuzione delle leggi, siano essi federali o cantonali. Il campo d’applicazione personale non viene modificato. Gli organi cantonali continuano a essere assoggettati alla vigilanza cantonale in materia di protezione dei dati.

Per il settore «eHealth» ciò significa che nella legislazione speciale la Confederazio-ne può emanare disposizioni in materia di protezioConfederazio-ne dei dati che, Confederazio-nella misura in cui dispone della necessaria competenza materiale, risultano vincolanti anche per gli organi esecutivi cantonali.

Atti normativi cantonali

Su incarico di «eHealth Suisse» (Organo di coordinamento Confederazione-Cantoni) sono state rilevate le basi legali esistenti nei Cantoni a sostegno dell’attuazione della

«Strategia eHealth Svizzera»34.

Poiché solo una minoranza dei Cantoni ha sperimentato le «applicazioni eHealth», a tutt’oggi (primavera 2013) esistono poche basi legali specifiche a livello cantonale.

Le prove pilota che sono state lanciate poggiano in gran parte su basi legali già esistenti. Con la legge sulla rete comunitaria d’informatica medica (e-Toile)35, entrata in vigore il 1° aprile 2009, il Cantone di Ginevra è stato l’unico a creare una base legale «specifica per eHealth». La legge disciplina le condizioni per l’istitu-zione di una rete comunitaria per il trattamento informatizzato di dati medici e costituisce la base della prova pilota lanciata a Ginevra nel 2010 che sperimenta la creazione e l’utilizzo della cartella informatizzata del paziente all’interno di una rete di professionisti della salute nelle località di Lancy, Onex, Bernex e Confignon.

I Cantoni di Argovia, Berna, Ginevra, Vallese e Lucerna si sono invece dotati di basi legali per l’utilizzo della tessera d’assicurato ai sensi dell’articolo 42a LAMal36 nell’ambito di prove pilota cantonali. Anche il Cantone di Basilea Città, nella legge sulla promozione della salute, ha gettato le basi per l’attuazione di «prove pilota eHealth». Nei Cantoni di Argovia, Berna, Vaud e Zurigo esistono inoltre le basi legali per obbligare i professionisti della salute a coordinarsi e a sfruttare le sinergie, ad esempio attraverso l’uso di infrastrutture IT comuni.

I Cantoni saranno tenuti a verificare la compatibilità delle loro legislazioni con il presente disegno di legge ed eventualmente ad apportare i necessari adeguamenti.

33 RS 235.1

34 Cfr. 2010, Bestandaufnahme rechtliche Grundlagen der Kantone. Berna:

«eHealth Suisse».

35 Loi (9671) sur le réseau communautaire d’informatique médicale (e-Toile; K 3 07).

Cfr.: www.e-toile-ge.ch.

36 RS 832.10