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2.4 Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.

2.4.1 Consenso

Il Codice della Privacy non dà una espressa denizione di consenso, solo il Garante per la protezione dei dati personali, nella pronuncia del 28 maggio

17[Marcelli], pp. 726-727.

18Specularmente a quanto previsto nel Capo II, rispetto al trattamento dei dati personali eettuato dai soggetti pubblici.

1997, lo denisce come una manifestazione del diritto all'autodetermina- zione informativa ossia l'espressione del potere, accordato dalla norma ad un soggetto (interessato), di permettere ad altri (titolari del trattamento) di utilizzare - per un certo periodo di tempo e secondo nalità preliminarmen- te precisate - i dati personali che gli si riferiscono19. Non esiste, tuttavia,

un orientamento unanime circa la natura giuridica del consenso nell'ambito delle operazioni di trattamento dei dati personali, senza voler entrare, in tale sede, nel merito del dibattito dottrinale, basti ricordare che due sono le tesi prospettate dalla dottrina:

 una negoziale: qualica il consenso come atto di disposizione, cioè co- me negozio giuridico produttivo del trasferimento, della modicazione o dell'estinzione di una preesistente situazione giuridica di natura patri- moniale con eetto immediato o dierito. Tale orientamento attribuisce alle informazioni personali natura di bene e quindi valore economico;  l'altra autorizzatoria: il consenso è un atto unilaterale di natura non

negoziale volto a permettere le operazioni di trattamento dei dati per- sonali dell'interessato che, in assenza di autorizzazione, sarebbero ille- cite20.

Secondo il primo comma dell'articolo 23 del Codice della Privacy Il trat- tamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso pare dunque essere l'atto legittimante l'utilizzo dei dati dell'interessato da parte di privati o enti pubblici economici, esso costituisce il principale elemento in base al quale distinguere un trattamento lecito da uno illecito.

Dal punto di vista oggettivo, il comma 2 dell'art. 23 prevede che Il con- senso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello

19[Zucchetti], pp. 368-369.

stesso. La norma conferisce all'interessato la possibilità di scegliere quali operazioni, tra quelle che costituiscono il trattamento21, intende autorizzare.

Il consenso di cui all'art. 23 non è puro e semplice, il comma 3 prevede che questo è validamente prestato solo se è espresso liberamente e speci- camente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazio- ni di cui all'articolo 13. Si è di fronte ad un consenso qualicato la cui validità richiede il rispetto di specici requisiti. Questo deve essere:

 espresso: deve essere esplicito e manifestato inequivocabilmente, non può desumersi né da comportamenti concludenti né dalla mera tolle- ranza e non è ammesso il silenzio assenso;

 libero: il processo decisionale non deve essere inciato da vizi della volontà né essere soggetto anche solo a pressioni, forzature e situazioni di disagio e debolezza contrattuale;

 specico: non può essere prestato in modo generico, è necessario che il soggetto che esegue il trattamento, le operazioni che costituiscono il trattamento e le nalità delle medesime siano chiaramente identicati;  documentato: il consenso al trattamento dei dati comuni può esse- re manifestato in qualsiasi forma, anche orale, la documentazione per iscritto (che comprova l'avvenuta prestazione del consenso) può es- sere anche successiva alla manifestazione di volontà, ma è comunque necessaria ai ni della validità del consenso;

 informato: l'assenso al trattamento presuppone che l'interessato sia adeguatamente informato, la mancanza o la carenza delle informazioni

21Secondo l'art. 4, comma 1, lettera a) del Codice della Privacy, "trattamento" è qua- lunque operazione o complesso di operazioni, eettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modicazione, la selezione, l'estrazione, il raronto, l'u- tilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

previste dall'art. 13 dello stesso Codice22, qui richiamate, sono causa

di invalidità del consenso.

L'art. 4, comma 1, lettera d) del Codice denisce come dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, losoche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sinda- cati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, losoco, politico o

22Art. 13, Informativa: 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le nalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale riuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identicativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del re- sponsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un respon- sabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da speciche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'e- spletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per nalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplicate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai ni dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difen- dere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali nalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa al- l'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai ni dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oral- mente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Per il trattamento di tali dati, l'art. 23, comma 4 richiede che la stessa manifestazione del consenso sia espressa, ad substantiam, in forma scritta.

La disciplina del consenso nulla dispone in merito alla revoca. Anche nel silenzio della normativa, deve comunque ritenersi, in virtù della natura per- sonale dei dati oggetto di trattamento, ammesso l'esercizio di tale facoltà da parte dell'interessato. Di dicile inquadramento resta però la ricostruzione della disciplina e dell'ambito di applicazione dell'istituto, argomento che non verrà qui trattato23.

2.4.2 Casi nei quali può essere eettuato il trattamento