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È consentito che il Comune partecipi al bando indicando quale affidatario dell'intera opera una associazione, secondo il principio di

Nel documento AVVISO PUBBLICO LAZIO STREET ART *** (pagine 41-47)

sussidiarietà, fatto salvo l'obbligo da parte della stessa di rendere al Comune la rendicontazione, perché lo stesso la approvi e provveda a sua volta a rendicontare all'Ente erogatore del contributo?

RISPOSTA:

1. Il Comune non è tenuto alla costituzione della fideiussione ai fini dell’erogazione dell’anticipo (si veda l’art. 9 dell’Avviso).

2. Come previsto all’art. 2 dell’Avviso, il proponente (singolo o associato) può coinvolgere nella realizzazione delle attività progettuali soggetti terzi, anche non dotati dei requisiti previsti per la partecipazione, purché siano in possesso di specifica competenza ed esperienza nel settore relativo alle attività che svolgeranno in esecuzione del progetto.

DOMANDA:

Nel caso di bene di proprietà del Comune, è necessaria la determina con l'impegno di spesa e l'atto di proprietà con il parere paesaggistico?

RISPOSTA:

Non è necessario allegare i predetti documenti alla domanda di partecipazione, fermo restando che, come previsto dall’art. 1 dell’Avviso, il proponente si assume l’onere dell’espletamento delle necessarie verifiche circa la fattibilità della proposta nel luogo indicato anche in relazione all’eventuale acquisizione dai competenti enti/soggetti dei permessi e/o autorizzazioni/consensi/nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera.

DOMANDA:

Un'associazione può partecipare al bando in qualità di capofila insieme ad un Municipio? Eventualmente i rapporti tra l'associazione e il Municipio come devono essere regolati per la presentazione della domanda?

RISPOSTA:

Si è possibile, a condizione che l’associazione abbia i requisiti indicati all’art. 2 dell’Avviso (ossia che possieda la personalità giuridica e che abbia nelle previsioni statutarie finalità di promozione o valorizzazione culturale o del territorio o dell’arte oppure che abbia una esperienza specifica, risultante dal Curriculum dell’ente proponente, nella realizzazione di progetti di Street art e/o di arte contemporanea e/o di altri interventi di promozione delle arti figurative).

Nell’ipotesi di progetti presentati in forma associata tra pubblici e privati i massimali del contributo (€ 12.000 per opera singola; € 20.000 per pluralità di opere) sono incrementati del 20%.

Come previsto all’art. 1 dell’Avviso in caso di partecipazione in forma associata la domanda di partecipazione deve essere presentata dal soggetto capofila, il quale coordina tutte le attività progettuali, rappresenta gli associati nell’ambito dei rapporti con la Regione e LAZIOcrea S.p.A. ed è l’unico responsabile di tutti gli adempimenti connessi all’attuazione e rendicontazione del progetto, previsti dal presente Avviso. Il soggetto capofila si obbliga a ripartire agli altri soggetti associati il contributo erogato da LAZIOcrea S.p.A., sollevando la stessa e la Regione Lazio da qualunque azione possa essere promossa da questi ultimi ed avente ad oggetto la gestione e ripartizione del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di adesione al progetto da parte di tutti gli enti associati al capofila, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.

I soggetti partecipanti in forma associata che risulteranno beneficiari di un contributo nell’ambito del presente Avviso dovranno stipulare un apposito accordo nel quale dovranno essere specificati almeno i seguenti elementi:

▪ l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;

▪ gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico,

di spesa intestati al soggetto capofila e/o agli altri soggetti associati);

▪ conferimento di mandato con rappresentanza al capofila per la gestione dei rapporti con la Regione e LAZIOcrea, incluso l’incasso del contributo;

▪ quote di contributo imputabili ai singoli associati, ai fini degli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 26 del d. Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, commi 125 e ss. della Legge 124/2017.

DOMANDA:

Avendo preso visione dell’articolo 2. dell’avviso “Soggetti proponenti”, che cita in neretto a pagina 4, “I soggetti indicati ai precedenti punti 1 e 2 possono presentare domanda di contributo anche in forma associata, individuando un capofila. Nel caso di presentazione di domanda in forma associata che preveda la partecipazione di uno o più soggetti diversi da quelli indicati ai predetti punti 1 e 2 e/o privi dei requisiti previsti al punto 2 per i soggetti privati, l’intera domanda è dichiarata inammissibile.”

Considerato che i soggetti di cui ai punti 1 e 2 dell’Avviso riferiscono ai (1) Comuni del Lazio, Roma Capitale e i suoi Municipi e (2) ad altri Enti pubblici con sede nel Lazio, si desume che solo tali soggetti possono presentare domanda in forma associata e che i soggetti giuridici privati con sede legale o operativa nel Lazio di cui al punto 3 rimangono esclusi dalla presentazione in forma associata con gli soggetti suddetti di cui ai punti 1 e 2.

Prendendo visione dell’articolo 3 “Risorse disponibili ed entità del contributo” si nota che “al fine di incentivare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, i suddetti massimali sono incrementati del 20% in caso di domande presentate in forma associata coinvolgenti sia soggetti pubblici, di cui al punto 1) dell’articolo 2, che privati, di cui al punto2) del medesimo articolo”.

Si fa notare che i soggetti di cui al punto 2 indicati all’articolo 2 sono altri Enti pubblici con sede legale e operativa nel Lazio, pertanto: un Comune può presentare domanda in forma associata con un soggetto giuridico privato, nello specifico avente forma giuridica di Associazione culturale, con sede legale e operativa nella Regione Lazio e avente i requisiti di cui al punto a.2 del sotto elenco del punto 3 dell’art. 2.?

RISPOSTA:

Si è possibile, si tratta di un refuso. E’ possibile (anzi favorita dall’incremento del 20% dei massimali) la compartecipazione pubblico-privato.

La seguente frase dell’art. 2 “I soggetti indicati ai precedenti punti 1) e 2) possono presentare domanda di contributo anche in forma associata, individuando un capofila. Nel caso di presentazione di domanda in forma associata che preveda la partecipazione di uno o più soggetti diversi da quelli

“I soggetti indicati ai precedenti punti 1), 2) e 3) possono presentare domanda di contributo anche in forma associata, individuando un capofila.Nel caso di presentazione di domanda in forma associata che preveda la partecipazione di uno o più soggetti diversi da quelli indicati ai predetti punti 1), 2), 3) e/o privi dei requisiti previsti al punto 3) per i soggetti privati, l’intera domanda è dichiarata inammissibile.”

DOMANDA:

Tra le spese comunque non ammissibili sono indicate quelle dedicate a:

Il costo del personale già contrattualizzato non appositamente dedicato alla realizzazione del Progetto mediante ordine di servizio o altro atto analogo.

Quindi:

1) nel caso in cui tale personale già contrattualizzato venisse assegnato al progetto mediante ordine di servizio o altro atto analogo il suo costo potrebbe essere incluso tra le spese ammissibili?

In caso di risposta affermativa al quesito n. 1

2) in che categoria di costo far rientrare eventuali costi per personale amministrativo e di coordinamento? Sarebbero costi ammissibili?

3) per contratto si intendono sia quelli di consulenza che da lavoro

Nel documento AVVISO PUBBLICO LAZIO STREET ART *** (pagine 41-47)

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