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DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C OMMISSARIO STRAORDINARIO PER L ’ ATTUAZIONE

all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C OMMISSARIO STRAORDINARIO PER L ’ ATTUAZIONE

EILCOORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTO ECONTRASTODELLEMERGENZAEPIDEMIOLOGICA COVID-19 ORDINANZA 9 febbraio 2021 .

Disposizioni per l’attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2. (Ordinanza n. 2/2021).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PERLATTUAZIONEEILCOORDINAMENTO DELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTO DELLEMERGENZAEPIDEMIOLOGICA COVID-19

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale, lo stato di emergenza deliberato dal Con-siglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è stato ulterior-mente prorogato fino al 30 aprile 2021;

Visto l’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 apri-le 2020, n. 27, che prevede la nomina di un Commissa-rio straordinaCommissa-rio per l’attuazione e il coordinamento del-le misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e ne defini-sce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale il dott.

Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordi-nario per l’attuazione e il coordinamento delle misure oc-correnti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

Visto l’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che detta disposizioni per l’adozione e l’at-tuazione di un Piano strategico in materia di sommini-strazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 di adozione del menzionato piano;

Visto l’art. 17 -bis del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che detta disposizioni sul trattamento dei dati persona-li nel contesto emergenziale;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all’im-plementazione del piano strategico dei vaccini per la preven-zione delle infezioni da SARS-CoV-2;

Visto l’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e inte-grazioni, che definisce le funzionalità del Sistema tessera sanitaria;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succes-sive modificazioni, concernente il codice dell’amministra-zione digitale;

Considerata l’assoluta necessità e urgenza di consen-tire l’utilizzazione del Sistema tessera sanitaria come veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interes-sati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare attuazione al Piano stra-tegico con l’immediatezza richiesta dal contesto emer-genziale in atto;

Sentiti per le vie brevi i competenti uffici del Garante per la protezione dei dati personali;

Dispone:

Art. 1.

Supporto all’attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2 Nelle more dell’attivazione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), l’anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, allo scopo di dare attuazione all’art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 e nel rispetto dei criteri indicati dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

adot-tato, ai sensi dell’art. 1, comma 457, della legge 30 di-cembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 e successive integrazioni:

a) acquisisce dalle amministrazioni e dagli enti inte-ressati, statali e regionali, i dati necessari per predisporre gli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni per la prevenzione delle in-fezioni da SARS-CoV-2;

b) si interconnette con i sistemi informativi vaccinali delle regioni e delle province autonome, al fine di rendere disponibili gli elenchi di cui alla lettera a) di rispettiva competenza, nonché le funzioni di verifica degli assistiti di regioni e province diverse per i quali occorre procedere alla prenotazione e alla somministrazione dei vaccini, per le finalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021;

c) rende disponibili all’Anagrafe nazionale vacci-ni gli elenchi di cui alla lettera a) , per il movacci-nitoraggio dell’adesione alla campagna vaccinale;

d) rende disponibile i dati aggregati per la piattafor-ma nazionale di cui all’art. 3, compiattafor-ma 1, del decreto-legge n. 2 del 2021.

Art. 2.

Supporto del Sistema TS alle regioni, alle province autonome e alla piattaforma nazionale di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2021

Per le finalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021, il Sistema tessera sanitaria assicura l’interconnessione telematica:

a) con le regioni e le province autonome, per rendere disponibili a ciascuna di esse gli elenchi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) ;

b) con la piattaforma nazionale di cui all’art. 3, com-ma 1, del medesimo decreto-legge n. 2 del 2021, nelle regioni e nelle province autonome in regime di sussidia-rietà, per garantire la verifica degli assistiti e la registra-zione nei rispettivi sistemi informativi vaccinali delle stesse delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni, nonché per assicurare il collegamento degli operatori sanitari alla piattaforma nazionale, mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso al medesimo Sistema tessera sanitaria.

Art. 3.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per l’espletamento dei compiti affidatigli ai fini dell’attuazio-ne del piano strategico dei vaccini per la prevenziodell’attuazio-ne del-le infezioni da SARS-CoV-2 adottato ai sensi dell’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al Mi-nistero dell’economia e delle finanze si applicano le di-sposizioni di cui all’art. 17 -bis del decreto-legge 17 mar-zo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 4.

Modalità tecniche

Le modalità tecniche attuative delle funzionalità di cui alla presente ordinanza e le relative specifiche tecniche sono pubblicate, entro tre giorni dalla adozione della me-desima ordinanza, sul sito internet www.sistemats.it a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della salute. Nelle more della predetta pubblicazione, la presente ordinanza è comunque esecu-tiva ed esecutoria a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono co-perti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Commissario straordinario: ARCURI

21A00835

ORDINANZA 10 febbraio 2021 .

Nomina dell’Azienda sanitaria locale di Potenza (ASP Ba-silicata) quale soggetto attuatore. (Ordinanza n. 3/2021).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTODELLEMERGENZAEPIDEMIOLOGICA COVID-19 Viste le delibere del Consiglio dei ministri:

del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di pa-tologie derivanti da COVID-19;

del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario connesso all’insor-genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insor-genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

del 13 gennaio 2021, con la quale lo stato di emer-genza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vira-li trasmissibivira-li è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, re-cante «Misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 122, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è

nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il conte-nimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1, con il quale, all’art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Com-missario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122 del de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, soste-gno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»

e, in particolare, l’art. 2 recante disposizioni per il «Ri-ordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19», al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tra-mite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle regioni e dalle province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;

Visti, in particolare, del predetto art. 2:

il comma 5, recante disposizioni per incrementare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimen-ti secondari per i pazientrasferimen-ti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti inter-ospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19, ed

il comma 11, in ragione del quale il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento del-le misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, provvede all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospe-daliera, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Basilicata, approvato con decreto del Mi-nistero della salute del 17 luglio 2020 e sua successiva rimodulazione;

Vista la propria ordinanza n. 29/2020 del 9 ottobre 2020, recante la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria, che qui si richiama in ogni sua parte;

Ritenuto di dover integrare detta ordinanza n. 29, re-lativamente ai «soggetti attuatori» della Regione Basili-cata, includendo nell’elenco l’Azienda sanitaria locale di Potenza (ASP Basilicata), limitatamente all’acqui-sto ed alla gestione dei mezzi di trasporto dedicati, di cui all’art. 2, comma 5, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Nomina

l’Azienda sanitaria locale di Potenza (ASP Basilicata) soggetto attuatore per l’attuazione del piano di riorganiz-zazione della rete ospedaliera della Regione Basilicata, limitatamente a quanto attiene l’acquisizione e la gestio-ne delle ambulanze e automediche dedicate, previste dal medesimo piano.

Il soggetto attuatore sarà tenuto a conformarsi alle di-rettive che saranno a tal fine impartite dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento del-le misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, fermo re-stando sin d’ora che:

a) per la fornitura delle ambulanze e automediche dedicate, previste nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Basilicata, il soggetto at-tuatore avrà cura di acquisire, quale stazione appaltan-te, nell’ambito dei contratti pubblici definiti dal Com-missario straordinario, la fornitura dei mezzi previsti per la struttura di competenza e relative attrezzature, avendo cura di:

operare nell’ambito delle risorse disponibili, cal-colate in ragione di quelle stabilite dal piano di ristrut-turazione della rispettiva regione, come approvato dal Ministero della salute, delle forniture già acquisite o co-munque disponibili e delle eventuali compensazioni con-cordate con il Commissario straordinario;

assolvere i connessi obblighi di amministra-zione e gestione, come previsti dall’ordinamento vi-gente e come eventualmente indicati dal Commissario straordinario;

b) provvedere alla puntuale reportistica delle attivi-tà, in coerenza con le esigenze di monitoraggio e control-lo demandate ai Ministeri della salute e dell’economia e finanze, nonché al Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal Contratto di progetto con BEI;

c) osservare, in quanto applicabili, le altre direttive recate nell’ordinanza n. 29/2020 del 9 ottobre 2020.

Le modalità di attuazione della reportistica e la disci-plina dei trasferimenti finanziari sono definite con sepa-rato provvedimento, adottato il 17 novembre 2020 e suc-cessivamente aggiornato il 1° febbraio 2021.

La presente ordinanza è immediatamente comunicata alla Conferenza Stato-regioni e alla Regione Basilicata, per il tramite del referente regionale.

Roma, 10 febbraio 2021

Il Commissario straordinario: ARCURI

21A00896