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Art. 23 (Consiglio d’Arte. Composizione e durata)

1. Il Consiglio d’Arte è costituito da tre componenti oltre il Presidente della Fondazione che svolge anche le funzioni di Presidente del Consiglio d’Arte. I Consiglieri d’Arte devono essere Accademici Compositori, o Strumentisti, o Cantanti o Musicologi e devono possedere esperienze in campo musicale e/o musicologico.

2. Il Consiglio d’Arte, al proprio interno, alla prima seduta, nominerà a maggioranza semplice il sostituto del Presidente

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per i casi di sua impossibilità e/o impedimento e limitatamente alle funzioni della gestione ordinaria dello stesso Consiglio.

3. Il Consiglio d’Arte sarà convocato almeno due volte l’anno e comunque ogni qual volta venga richiesto dal Presidente o da almeno due componenti.

4. I verbali dell’adunanza del Consiglio d’Arte sono redatti da un consigliere in funzione di segretario, nominato dal Presidente all’inizio della seduta. I verbali sono firmati dal Presidente e dal consigliere-segretario. L’approvazione del verbale avviene nella seduta successiva e deve essere allegato alla convocazione della stessa.

5. I Consiglieri d’Arte restano in carica per quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati se consecutivi.

6. Il mandato di membro del Consiglio d’Arte è gratuito.

7. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 24 (Funzioni del Consiglio d’Arte) Il Consiglio d’Arte:

1. formula proposte ed esprime pareri sulle attività artistiche della Fondazione;

2. propone le attività didattiche, i loro contenuti e la loro durata, nonché i relativi docenti;

3. formula proposte per la custodia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico dell’Accademia;

4. le proposte del Consiglio d’Arte saranno attuate dallo stesso, dopo la presentazione da parte del Presidente al

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Consiglio di Amministrazione, che le approverà ove compatibili con la loro sostenibilità economica.

Titolo VII Ufficiali

Art. 25 (Gli Ufficiali della Fondazione Accademia Filarmonica di Bologna)

1. Gli Ufficiali della Fondazione Accademia Filarmonica di Bologna sono:

a) il Rappresentante del Fondatore dell’Accademia Filarmonica di Bologna;

b) il Presidente;

c) i Consiglieri di Amministrazione;

d) i Consiglieri d’Arte, e) il Consulente legale;

f) il Notaio;

g) l’Architetto o Ingegnere;

h) il Commercialista;

i) l ’Archivista-Bibliotecario;

j) il Depositario;

k) il Consegnatario;

l) il Segretario.

2. Gli Accademici non possono accedere che ad una sola carica di Ufficiale.

3. Gli Ufficiali, in base alle loro competenze, vengono chiamati, anche singolarmente, in supporto al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio d’Arte, senza diritto di voto, nonché in supporto alla struttura della Fondazione.

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Partecipano all’Assemblea degli Accademici in quanto Accademici aggregati, con diritto di voto.

4. Il Segretario è invitato in funzione di redattore dei relativi verbali alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

5. Qualora la loro opera volontaria implichi di dover sostenere spese vive o l’attività di personale dei loro studi professionali, saranno loro rimborsati i relativi costi vivi sostenuti sulla base di preventivi approvati dal Consiglio di Amministrazione e limitatamente ai giustificativi prodotti.

6. Le iniziative assunte dagli Ufficiali al di fuori di un mandato deliberato dal Consiglio di Amministrazione non impegnano la Fondazione.

7. Gli Ufficiali restano in carica per quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati se consecutivi. Fanno eccezione gli Ufficiali indicati alle lettere e), f), g), h) del comma 1 del presente articolo, per i quali il mandato quadriennale è sempre rinnovabile.

8. Gli Ufficiali di cui al comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), i), j), k), l), qualora non siano Accademici appartenenti alle classi dei Compositori, Strumentisti, Cantanti o Musicologi, né Accademici Onorari, all’atto della loro elezione diventano Accademici Aggregati.

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Titolo VIII

Cavalieri, Sostenitori, Donatori, Benefattori, Mecenati Art. 26 (Cavalieri, Sostenitori, Donatori, Benefattori, Mecenati)

1. Sono Cavalieri le persone fisiche che versino un contributo annuo minimo pari ad euro cento;

2. Sono Sostenitori:

a) le persone fisiche che versino un contributo annuo minimo pari ad euro duecento;

b) le Associazioni, le Fondazioni, gli Enti pubblici e privati che versino un contributo annuo minimo pari ad euro duemilacinquecento;

3. Sono Donatori:

a) le persone fisiche che versino un contributo annuo minimo pari ad euro mille;

b) le associazioni, le fondazioni e gli Enti pubblici e privati che versino un contributo annuo minimo pari ad euro cinquemila.

4) Sono Benefattori:

a) le persone fisiche che versino un contributo annuo minimo pari ad euro cinquemila;

b) le associazioni, le fondazioni e gli Enti pubblici e privati che versino un contributo annuo minimo di denaro pari ad euro diecimila.

5) Sono Mecenati:

a) le persone fisiche che versino un contributo annuo minimo di denaro pari ad euro diecimila;

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b) le associazioni, le fondazioni e gli Enti pubblici e privati che versino un contributo annuo minimo di euro trentamila.

6. Gli importi e i valori indicati nel presente articolo possono essere aggiornati dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo IX

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico.

Art. 27 (Composizione e funzioni)

1. Il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio si compone di due o tre membri, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. Al Revisore unico o ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.

4. Il Collegio o il Revisore unico esercita il controllo sull’amministrazione della Fondazione e vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

6. Il compenso dei Revisori è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

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Art. 28 (Durata in carica del Revisore unico o del Collegio dei Revisori)

1. Il Revisore unico o il Collegio dei Revisori restano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Il Revisore unico e ciascun componente del Collegio possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di vacanza nel corso del quadriennio il nuovo componente del Collegio dei Revisori viene nominato con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, e scade insieme con quelli in carica.

Titolo X

Bilancio, controllo di gestione e disposizioni finali.

Art. 29 (Il Bilancio)

1. L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare.

2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

3. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Presidente, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea degli Accademici entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio.

4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti o al Revisore unico almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione.

5. La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, importi superiori ad un milione di euro, deve depositare presso il Registro unico

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nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio secondo le linee guida vigenti al momento.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati importi superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 30 (Controllo di gestione)

Il Presidente, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, cura l’attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione con il fine di verificare l’efficacia, l’efficienza dell’attività posta in essere dalla Fondazione, la sua aderenza ai programmi, la sua sostenibilità economica, la coerenza con il bilancio preventivo e l’analisi degli scostamenti da esso.

Titolo XI

Principi di organizzazione, liquidazione, clausola di rinvio

Art. 31 (Principi di organizzazione)

1. I servizi della struttura operativa curano la gestione delle attività dell’Accademia. Gli uffici della amministrazione, della produzione, della segreteria e dell’ufficio stampa fanno capo al Presidente, che potrà delegare a un membro del Consiglio di Amministrazione o al responsabile dell’Amministrazione compiti di

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coordinamento funzionale della struttura o di una parte di essa.

2. La gestione del personale e dei collaboratori sarà improntata a criteri di valorizzazione degli stessi attraverso la promozione del loro sviluppo professionale e della loro responsabilizzazione rispetto ai compiti loro affidati.

3. I libri dei verbali delle sedute e delle delibere dell’Assemblea degli Accademici, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio d’Arte e il libro dei Soci sono tenuti dal Segretario. L’albo accademico è tenuto e aggiornato dall’archivista. Tutti gli altri libri e registri previsti dalle norme vigenti, compresi il piano di sicurezza, le certificazioni relative agli obblighi sulla salute dei dipendenti, il libro degli inventari sono tenuti dall’Amministrazione.

Art. 32 (Liquidazione)

1. Nell’ipotesi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari la Fondazione verrà posta in liquidazione con deliberazione dell’Assemblea degli Accademici su proposta del Consiglio di Amministrazione, il quale indicherà il liquidatore incaricato della liquidazione.

2. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 5 comma 3 del presente statuto.

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Art. 33 (Clausola di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del terzo settore e della normativa nazionale e regionale in materia.

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