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CAPO XI Disposizioni finali

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste 2. MISUREDIGESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZAFINANZIARIAPREVISTADELLAPROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTODELLAPROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere 1.2. Settore/settori interessati

Politica in materia di clima

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

× una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria27

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Alla luce delle crescenti ambizioni dell'UE in materia di clima, l'introduzione di un CBAM persegue l'obiettivo generale di affrontare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra nell'UE e a livello mondiale.

1.4.2. Obiettivi specifici Obiettivo specifico

L'obiettivo generale di affrontare i cambiamenti climatici è ulteriormente articolato in una serie di obiettivi specifici, vale a dire:

i) affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel quadro di una maggiore ambizione dell'UE;

ii) contribuire a fornire un quadro politico stabile e sicuro per gli investimenti in tecnologie a basse o a zero emissioni di carbonio;

iii) garantire che la produzione interna e le importazioni siano soggette a un livello analogo di fissazione del prezzo del carbonio;

iv) incoraggiare i produttori dei paesi terzi che esportano verso l'UE ad adottare tecnologie a basse emissioni di carbonio;

v) garantire l'efficacia della misura, riducendo al minimo il rischio di elusione e garantendo in tal modo l'integrità ambientale;

vi) garantire un onere amministrativo proporzionato per le imprese e le autorità pubbliche nell'applicazione della misura.

27 A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'introduzione di un CBAM dovrebbe permettere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia nell'UE-27 che nel resto del mondo nei settori coperti dal CBAM. Il CBAM dovrebbe inoltre ridurre i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sostituendo quindi gradualmente l'assegnazione gratuita di quote nell'ambito del sistema ETS dell'UE.

Per quanto riguarda l'impatto economico, la modellizzazione indica che l'introduzione di un CBAM e di altre misure necessarie per concretizzare le accresciute ambizioni dell'UE in materia di clima potrebbe portare a una contrazione del PIL dell'UE-27 dallo 0,22 % allo 0,23 % nel 2030. L'impatto sul lato degli investimenti è modesto. Dal lato dei consumi, il CBAM sembra avere un effetto negativo leggermente più marcato rispetto allo scenario di aumento dell'ambizione in materia di clima e di assenza di CBAM.

Riducendo efficacemente la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'introduzione di un CBAM comporta una riduzione delle importazioni nell'UE-27.

Nel complesso, l'impatto sociale del CBAM è limitato.

Si prevede un impatto amministrativo sulle autorità nazionali e sulle imprese. Nel complesso, i costi di conformità per le imprese e le autorità, sebbene significativi, dovrebbero essere proporzionati e gestibili alla luce dei benefici ambientali della misura.

Sebbene la generazione di entrate non sia un obiettivo di CBAM, si prevede che quest'ultimo genererà entrate aggiuntive, che per il 2030 sono stimate a oltre 2,1 miliardi di EUR.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivi Indicatori Strumenti di misurazione/

fonti di dati

- Indicatori delle emissioni di gas a effetto serra di cui sopra

- Livello delle emissioni nell'UE rispetto al livello delle emissioni a livello mondiale

Assicurare la

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'introduzione del CBAM è prevista per il 2023. Un sistema semplificato del regime CBAM sarà in vigore per i primi anni successivi all'entrata in vigore. In particolare, si applicherà un periodo transitorio per agevolare il corretto svolgimento del CBAM e consentire agli operatori commerciali e agli importatori di adeguarsi. Le semplificazioni comprendono le procedure applicate alla frontiera quando le merci sono importate e l'uso di valori standard per determinare l'obbligo a titolo del CBAM.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è fondamentalmente una questione transfrontaliera che richiede un'azione efficace nella più ampia misura possibile. L'UE, quale organizzazione sovranazionale, è nella posizione ideale per definire una politica climatica efficace nell'UE, come ha fatto con il sistema ETS dell'UE.

Esiste già un prezzo del carbonio armonizzato a livello dell'UE. Si tratta del prezzo risultante dall'EU ETS per i settori coperti dal sistema. Questi settori sono ad alta intensità energetica e sono soggetti alla concorrenza internazionale. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato unico quando l'UE aumenta la sua ambizione in materia di clima, è essenziale creare condizioni di parità per i settori interessati nel mercato interno. L'unico modo efficace per farlo è intervenire a livello dell'UE. Qualsiasi iniziativa deve essere attuata in modo da offrire agli importatori, indipendentemente dal paese di origine e dal porto di entrata o di destinazione all'interno dell'UE, condizioni e incentivi uniformi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che siano equivalenti a quelle dei produttori nazionali.

L'unico modo significativo per garantire l'equivalenza tra la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata nel mercato interno dell'UE e la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata alle importazioni è adottare misure a livello dell'Unione.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): è a livello dell'UE, parallelamente al sistema ETS dell'UE, che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel mercato unico dell'UE possono essere perseguite in maniera più efficace. Inoltre, il modo migliore per soddisfare la necessità di costi amministrativi minimi è stabilire norme coerenti per l'intero mercato unico, sottolineando ulteriormente il valore aggiunto di un intervento a livello dell'UE.

La consultazione pubblica ha confermato il valore aggiunto di un intervento sul CBAM a livello dell'UE. In particolare, i portatori di interessi concordano sulla necessità di un meccanismo transfrontaliero per il clima dell'UE, date le attuali differenze di ambizione tra l'UE e il resto del mondo e al fine di sostenere gli sforzi globali in materia di clima. Inoltre, in considerazione della posizione dell'UE nel commercio internazionale, se introduce un CBAM, l'effetto ambientale sulle ambizioni internazionali in materia di clima sarà il più efficace come potenziale esempio da seguire.

Pertanto, l'obiettivo di ridurre le emissioni e la neutralità climatica richiede, senza politiche globali altrettanto ambiziose, l'azione dell'Unione europea.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il CBAM è un meccanismo nuovo. L'opzione preferita nella valutazione d'impatto si ispira al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e mira a riprodurne alcune delle caratteristiche.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, firmato nel contesto dei negoziati, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che "le istituzioni lavoreranno all'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso"

di NextGenerationEU28. Nell'ambito del mandato ricevuto, la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di CBAM nel primo semestre del 2021, in vista della sua introduzione al più tardi entro il 1º gennaio 2023.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi di attuazione della CBAM saranno finanziati dal bilancio dell'UE.

28 Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 Durata limitata

–  in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

–  incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

× durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 1° gennaio 2023 – e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste29

 Gestione diretta a opera della Commissione

–  a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

–  a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

–  a paesi terzi o organismi da questi designati;

–  a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

–  alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

–  agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

–  a organismi di diritto pubblico;

–  a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

–  a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

–  alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

29 Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx

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