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CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Titolo della proposta/iniziativa

Titolo VIII Disposizioni finali

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) n. 2020/1056.

1.2. Settore/settori interessati Settore: 09 Ambiente

Attività: 09 02 02 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) - Economia circolare e qualità della vita

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria68

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Il presente regolamento mira a proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti.

Per conseguire tale obiettivo la Commissione propone disposizioni destinate a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, in conformità con la gerarchia dei rifiuti nonché a ridurre gli impatti globali dell'uso delle risorse, anche migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse stesse. Le misure proposte sono cruciali per la transizione verso un'economia circolare.

1.4.2. Obiettivi specifici

– Facilitare le spedizioni all'interno dell'UE, in particolare per allineare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti rispetto agli obiettivi dell'economia circolare;

– assicurare che i rifiuti esportati dall'UE siano gestiti in modo ecologicamente corretto

– contrastare più efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti intra e a partire dall'UE.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

68 A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Il nuovo regolamento dovrebbe portare al riutilizzo di un quantitativo maggiore di materiali e prodotti e al riciclaggio di un quantitativo maggiore di rifiuti.

Dovrebbe altresì migliorare le norme e le pratiche di gestione dei rifiuti nei paesi che importano rifiuti dall'UE. Infine dovrebbe altresì determinare una riduzione delle norme e delle pratiche illegali per la gestione dei rifiuti nei paesi che importano rifiuti dall'UE. Tutti questi effetti contribuiranno a creare mercati solidi e dinamici per i materiali secondari e ad aumentare la transizione verso un'economia circolare nell'UE e nei paesi terzi.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori con cui monitorare il progresso e il conseguimento degli obiettivi saranno i seguenti:

- il quantitativo di rifiuti spediti per il riciclaggio in un dato anno;

- il numero di autorizzazioni alle notifiche in un dato anno di spedizioni destinate al riciclaggio;

- il numero di impianti titolari di autorizzazione preventiva in tutta l'UE;

- il quantitativo di rifiuti spediti verso impianti titolari di autorizzazione preventiva in un dato anno;

- il numero di autorizzazioni alle notifiche in un dato anno di spedizioni destinate a impianti titolari di autorizzazione preventiva;

- i quantitativi di rifiuti spediti annualmente dall'UE, per ogni flusso di rifiuti pertinente;

- il numero di paesi non appartenenti all'OCSE inclusi nell'elenco dell'UE dei paesi autorizzati a importare rifiuti dall'UE e il quantitativo di rifiuti esportati verso tali paesi;

- il numero di ispezioni effettuate da uno Stato membro in un dato anno;

- il numero di casi illegali segnalati e le sanzioni imposte;

- i quantitativi di rifiuti coinvolti in tali casi illegali;

- il numero di azioni investigative e di coordinamento condotte dall'OLAF in merito a spedizioni illegali di rifiuti, nonché il numero di raccomandazioni emesse dall'OLAF in relazione alle quali gli Stati membri hanno agito.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del regolamento richiederà l'adozione di una serie di norme dettagliate attraverso atti di esecuzione/delegati in un orizzonte temporale di 2-5 anni dalla data di applicazione del regolamento. Inoltre la Commissione dovrà assumere un ruolo più importante nel monitoraggio dell'attuazione del nuovo regolamento al fine di assicurare che i suoi obiettivi siano conseguiti.

Gli atti delegati o di esecuzione che dovrebbero essere adottati per assicurare un'attuazione corretta del regolamento sono i seguenti:

- obblighi procedurali e operativi dettagliati per assicurare il funzionamento del sistema di interscambio elettronico dei dati;

- sviluppo di un metodo di calcolo armonizzato per le garanzie finanziarie;

- definizione di soglie di contaminazione per determinati rifiuti per chiarirne la classificazione come non pericolosi o meno;

- valutazione dell'inclusione di nuovi flussi o miscele di rifiuti nell'"elenco verde";

- definizione di criteri intesi a distinguere, per determinati oggetti o materiali, tra beni usati e rifiuti;

- valutazione ed elenco dei paesi terzi capaci di gestire i rifiuti in modo ecologicamente corretto;

- monitoraggio delle esportazioni di rifiuti verso i paesi OCSE ed eventuale intervento per limitarle se è individuato un rischio di danno all'ambiente dovuto a queste spedizioni.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Le norme a livello UE sulle spedizioni di rifiuti assicurano che la legislazione globale sui rifiuti dell'UE non venga aggirata spedendo questi ultimi in paesi terzi nei quali le norme e le prestazioni in materia di gestione dei rifiuti differiscono notevolmente da quelle esistenti nell'UE. È importante stabilire a livello UE norme comuni sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti al fine di evitare una situazione nella quale gli operatori illegali sceglierebbero di spedire i loro rifiuti attraverso paesi UE con norme interne meno severe di altri, al fine di esportare tali rifiuti dall'UE (scenario di port hopping). Le norme dell'UE sono giustificate anche per le spedizioni intra-UE di rifiuti in considerazione del fatto che l'industria dell'UE in materia di rifiuti è altamente integrata, nonché al fine di assicurare parità di trattamento e chiarezza giuridica per tutti gli operatori economici in questo settore.

Il valore aggiunto di un approccio a livello UE alla spedizione di rifiuti consiste altresì nel fatto che assicura la coerenza nell'attuazione della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE da parte di ciascuno Stato membro. Le disposizioni dettagliate contenute nel regolamento sulle spedizioni di rifiuti evitano che gli Stati membri sviluppino interpretazioni diverse di tali disposizioni, che ostacolerebbero le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il presente regolamento prende spunto da e migliora il funzionamento dell'attuale regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CE) n. 1013/2006, che a sua volta si basa sul regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Il regolamento si basa in particolare sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, pubblicata dalla Commissione nel gennaio del 2020.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il regolamento proposto è una risposta all'esortazione contenuta nel Green Deal europeo, nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare e nel piano d'azione per l'inquinamento zero affinché la Commissione proponesse una revisione ambiziosa delle norme UE in materia di spedizioni di rifiuti.

Gli obiettivi del presente regolamento sono sostenuti dal quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, che pongono entrambi un'enfasi importante sui finanziamenti e sugli investimenti per sostenere la transizione dell'economia europea verso modelli climaticamente neutri e circolari. Rientrano in tale contesto gli investimenti destinati a modernizzare la gestione dei rifiuti, aumentare la capacità di riciclaggio di taluni flussi di rifiuti e promuovere il riciclaggio di qualità elevata e l'innovazione.

L'economia circolare è integrata altresì nella matrice del programma Orizzonte Europa sulla ricerca, in particolare nel suo partenariato sulla circolarità ed è uno dei pilastri del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 2021–2027.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Attualmente gli esportatori dell'UE sono tenuti a seguire la procedura di controllo dei paesi terzi inclusi nel regolamento (CE) n. 1418/2007, quando vi esportano rifiuti.

Il presente regolamento della Commissione impone un aggiornamento periodico che richiede risorse umane e fondi per studi di sostegno da parte della Commissione.

Al momento tale sottocompito di attuare le norme in materia di spedizione dei rifiuti dell'UE è svolto dalla DG TRADE. Con la proposta di regolamento, il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione verrebbe abrogato e sostituito da norme nuove, la cui attuazione richiederebbe anch'essa risorse della Commissione.

Si prevede che tale compito non sarà più svolto dalla DG TRADE ma dalla DG ENV e quindi si propone un trasferimento di ETP dalla DG TRADE alla DG ENV. Per lo svolgimento di questi nuovi compiti sarebbe necessario circa 1 ETP aggiuntivo presso la DG ENV.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

–  in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

–  incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al 2027 – e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste69

 Gestione diretta a opera della Commissione

–  a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

–  a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

–  a paesi terzi o organismi da questi designati;

–  a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

–  alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

–  agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

–  a organismi di diritto pubblico;

–  a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

–  a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

–  alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.