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Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di

Nel documento TESTI APPROVATI PARTE 3 (pagine 133-144)

TITOLO V: POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di

aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi.

In deroga all'articolo 5, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 TFUE o dalla direttiva

2009/81/CE, si applica l'articolo 26 della presente direttiva.

La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non è adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva …/…/UE*o della direttiva …/…/UE**.

* GU: si prega di inserire il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS 74/13.

* * GU: si prega di inserire il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS 73/13.

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2. A un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

(2) ▌

3. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

a) l'appalto è aggiudicato secondo la direttiva …/…/UE* se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla direttiva .../.../UE*;

b) l'appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla direttiva

…/…/UE**;

c) l'appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva .../.../UE* o alla direttiva .../.../UE**.

* GU: si prega di inserire il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS 74/13.

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* * GU: si prega di inserire il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS 75/13.

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CAPO II Attività Articolo 7 Disposizioni comuni

Ai fini degli articoli 8, 9 e 10, "alimentazione" comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 14.

Articolo 8 Gas ed energia termica

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la

distribuzione di gas o di energia termica;

b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

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2. L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli da 9 a 11;

b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente

aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

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Articolo 9 Elettricità

1. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la

distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

(3) ▌

2. L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice, con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli 8, 10 e 11;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

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Articolo 10 Acqua

1. Per quanto riguarda l'acqua, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la

distribuzione di acqua potabile;

b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti o organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al paragrafo 1 e che riguardino una delle seguenti attività:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

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3. L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice, con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli

articoli da 8 a 11;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di acqua potabile di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

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Articolo 11 Servizi di trasporto

La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Articolo 12 Porti e aeroporti

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

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Articolo 13 Servizi postali

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla prestazione di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

2. Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34, si intende per:

a) "invio postale": un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale,

indipendentemente dal loro peso;

b) "servizi postali": servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e

distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;

34 Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

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c) "altri servizi diversi dai servizi postali": servizi forniti nei seguenti ambiti:

i) servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta);

ii) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

a) estrazione di petrolio o di gas;

b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

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CAPO III

Ambito di applicazione materiale Sezione 1

SOGLIE Articolo 15 Importi delle soglie

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell'articolo 34 concernente il perseguimento dell'attività in questione e il cui valore netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 414 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

b) 5 186 000 EUR per gli appalti di lavori;

c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato XVII.

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Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Se un ente aggiudicatore è composto da unità operative distinte, si tiene conto del

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