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CONTRATTO COLLETTIVO DI II° LIVELLO

Nel documento “LA FATICA NELLE MANI” (pagine 47-58)

Sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali (RSA o RSU) operanti in azienda.

E le aziende non sindacalizzate??

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Periodo agevolazione 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 (somme erogate entro il

12 gennaio 2017 se riferite al 2016)

Misura

dell’agevolazione

10% imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali

Misura massima 2.000€ al lordo della ritenuta del 10% e al netto degli oneri

previdenziali obbligatori a carico del lavoratore o 2.500€ se lavoratori coinvolti pariteticamente nell’organizzazione aziendale.

Interessati Si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, si

escludono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche per rapporti disciplinati da contratti di tipo privatistico

Somme agevolabili Importi erogati in attuazione di quanto previsto da accordi o

contratti collettivi territoriali o aziendali (art. 51 Dlgs 81/15) e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con DM da emanarsi entro 60 gg, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Si computa anche il periodo di congedo obbligatorio.

Limiti Lavoratori dipendenti con reddito ex art.49 (anche comma 2

pensioni ed equiparati) Tuir non superiore, nel 2015, a 50.000€ (anche con reddito pari a zero e comprese le somme oggetto di detassazione ).

Ambito di applicazione soggettiva

Lavoratori del settore privato indipendentemente dal contratto di lavoro il cui reddito ex art. 49 TUIR non superi nel 2015 i 50.000,00 euro.

Al fine del limite non rileva l’eventuale superamento dovuto a redditi diversi da quelli previsti nell’art. 49 TUIR e deve escludersi quanto percepito soggetto a tassazione separata.

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Art. 49 TUIR

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente:

a) Pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

b) Le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Esclusioni soggettive

• Lavoratori con reddito superiore a 50.000€ nel 2015

• Lavoratori titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente • Lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione

Il sostituto di imposta Detassazione

automatica

Se il dipendente è stato in forza per tutto

il 2015 Detassazione eventuale Se il lavoratore stato assunto nel 2015 o 2016 Occorre autocertificazione del rispetto del limite

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I contenuti del Decreto Interministeriale I contratti collettivi devono prevedere:

1. criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione:

aumento produzione;

risparmi utilizzo fattori produttivi; riorganizzazione orario;

telelavoro;

miglioramento qualità prodotti e processi individuazione di criteri in un periodo congruo 2. partecipazione agli utili distribuiti

3. coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro: “comitato operativo”

“gruppi monitoraggio innovazione”

consultazione, monitoraggio, verifica e rapporti periodici. deposito dei contratti collettivi:

4. entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione

5. contestuale ad autodichiarazione di conformità del contratto

PARTICOLARITÀ

• Le retribuzioni per la produttività corrisposte nel 2016 non rilevano per il

BONUS 80 euro, ai fini del limite di 26 mila euro

• Concorrono nella determinazione del reddito di lavoro dipendente per

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Regolamento conto welfare Art.1

Si istituisce un Conto Welfare Individuale rivolto alla generalità dei dipendenti per far fronte alle seguenti spese sostenute per i membri del nucleo familiare ex art. 12 TUIR:

Rette per asili nido

Rette per Scuole materne

Rette per Scuole private di ogni ordine e grado Rette per Università e scuole di specializzazione Rette per partecipazione a Master

Spese sostenute per centri estivi o invernali, campus, anche organizzati da Parrocchie, Enti religiosi, Associazioni no profit

Rimborsi per acquisto libri scolastici e strumenti informatici ad uso didattico Rimborsi per i costi delle mense scolastiche

Check-up medico Assistenza anziani

E’ inoltre possibile destinare le somme confluite nel conto welfare alla propria posizione individuale presso il Fondo Pensione nazionale.

L’adesione al Conto Welfare Individuale è volontaria e riguarda le seguenti categorie di lavoratori in servizio:

Personale con contratto a tempo indeterminato

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Art. 2

Nel Conto Welfare Individuale affluiranno:

100 euro annuali a partire dal 1° gennaio 2016, a carico Azienda; per gli anni che vanno dal 2016 al 2020, il versamento in conto dei 100 euro annui sarà effettuato in forma cumulativa nel mese di settembre 2016.

A richiesta del lavoratore nel Conto Welfare Individuale affluiranno anche: l’intero PDR o il 50% dello stesso;

Qualora il lavoratore dipendente rinunci espressamente al versamento della somma di 100 euro nel Conto Welfare Individuale, la medesima somma verrà liquidata nelle competenze del mese di settembre, con applicazione della normativa contributiva e fiscale tempo per tempo vigente. Il lavoratore potrà altresì scegliere di versare i 100 euro o il PDR presso il Fondo pensione nazionale. In tal caso, il versamento al Fondo avverrà nel mese di settembre. Le somme versate al Fondo pensione subiranno una trattenuta del 10% a titolo di contributo INPS.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente NON eserciti alcuna scelta circa il versamento al Conto Welfare Individuale, la somma di 100 euro annuale affluirà direttamente nel medesimo conto, mentre il PDR sarà erogato nei consueti termini con applicazione della normativa contributiva e fiscale vigente.

Art. 3

Le opzioni dovranno essere esercitate entro la fine del mese di luglio dell’anno di erogazione. Per i neo assunti a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2016, il conto welfare (con relativo versamento dei 50 euro) sarà attivo dall’anno immediatamente successivo a quello dell’assunzione. In caso di cessazione del rapporto, il diritto ai 100 euro matura (in misura intera) solo per i lavoratori di cui all’articolo 1, quarto capoverso, in servizio alla data del 30 settembre.

Art. 4

L’opzione esercitata dal lavoratore dipendente si intende valida anche per gli anni successivi fino a modifica o revoca della stessa. La sua modifica o revoca deve essere esercitata entro la fine del mese di luglio di ciascun anno, pena la sua inefficacia.

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Art. 5

Il dipendente dovrà effettuare la richiesta di rimborso e presentare l’idonea documentazione prevista dal successivo articolo 6 entro e non oltre 60 giorni dalla data di pagamento. Le richieste di rimborso effettuate fuori termine o prive di idonea documentazione non danno diritto al rimborso.

Nel caso in cui, all’atto della presentazione della documentazione di cui all’art. 6, risultino accantonate in conto somme inferiori rispetto a quelle richieste, il rimborso avverrà immediatamente per le somme accantonate, provvedendosi al rimborso della parte residua se e qualora affluiranno in conto gli ulteriori importi necessari alla copertura, e comunque non oltre l'anno di presentazione della documentazione.

Art.6

I documenti idonei per il rimborso sono: • le fatture,

• le ricevute fiscali, • i bollettini postali, • i bollettini MAV

• gli scontrini parlanti dai quali risultino la data del pagamento ed in cui siano presenti:

− i dati identificativi completi del soggetto che fornisce il servizio o i libri; − la tipologia della spesa (quali, a titolo di esempio: iscrizione, frequenza,

asilo nido, acquisto ed elencazione libri);

− l’indicazione della data di effettivo pagamento (o la ricevuta per MAV o bonifici da cui rilevarla).

I documenti di pagamento di tasse scolastiche, libri di testo, asili nido, centri estivi, possono essere intestati al genitore/dipendente che chiede il rimborso o al figlio. Le rette di asilo e scolastiche, le tasse scolastiche e le spese per il servizio di mensa devono essere tenute distinte nelle documentazioni di spesa.

Per il rimborso dei libri scolastici, oltre al documento di spesa con l’elencazione dei libri di testo acquistati, occorre fornire la dichiarazione sottoscritta dal dipendente di conformità dei libri acquistati con quelli di testo adottati dalla scuola/università.

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Per il rimborso degli ausili didattici informatici è necessaria, oltre al documento di spesa, la dichiarazione della scuola o dell’ASL competente circa la necessità dei medesimi strumenti informatici. Sono rimborsabili anche i costi sostenuti per scuole, corsi di lingue e asili all’estero; in tal caso, è necessaria la presentazione di una traduzione autenticata del documento di spesa e, se il pagamento è stato effettuato in valuta diversa dall’Euro, va applicato il tasso di cambio del giorno di pagamento del documento di spesa.

La Traduzione autenticata può essere fatta da qualsiasi traduttore, anche non iscritto all’albo, e deve essere accompagnata da una dichiarazione ufficiale resa presso la Cancelleria del tribunale. I corsi/viaggi di studio all’estero dei figli sono rimborsabili sia per le spese di iscrizione e frequenza sia anche per le spese di soggiorno; sono escluse le sole spese di viaggio.

Nel caso previsto di richiesta di rimborso per spese universitarie del coniuge il documento può essere intestato anche al coniuge stesso, ma il pagamento della spesa deve essere sostenuto dal lavoratore dipendente e debitamente documentato (deve essere addebitato sul conto del dipendente se pagato con bonifico o altro metodo informatico o deve portare una specifica sul giustificativo di spesa o deve essere autocertificato nel caso di pagamento in contanti).

Art. 7

Nel caso in cui al 30 novembre di ogni anno il personale abbia fruito dei servizi offerti per un valore totale inferiore rispetto a quello accantonato, la quota non fruita viene monetizzata con le competenze del mese di dicembre dello stesso anno con applicazione della normativa contributiva e fiscale tempo per tempo vigente, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.

Art. 8

Il dipendente che abbia fruito dei servizi offerti per un valore totale inferiore rispetto a quello accantonato potrà scegliere – comunicandolo al proprio Ufficio del Personale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno - di destinare la parte residua al Fondo Pensione Nazionale.

Le somme versate al Fondo pensione subiranno una trattenuta del 10% a titolo di contributo INPS.

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Art. 9

Il sistema informatico produrrà annualmente un documento di sintesi riportante le somme accantonate in conto, le spese rimborsate e le eventuali spese non rimborsate. Tale documento verrà allegato al modello CU. Le somme accantonate nel conto welfare, gli importi per cui si chiede il rimborso e il saldo del conto saranno inoltre oggetto di apposita specifica nel cedolino paga. Art. 10

Il presente regolamento sostituisce ogni accordo precedente in materia e avrà vigenza dal 01 gennaio 2016.

Art. 11

Per il primo anno di vigenza del presente regolamento, la disciplina riguarderà le prestazioni rese ed effettuate a decorrere dal 01.01.2016 e l’opzione di versamento dovrà essere esercitata entro la fine del mese di luglio dell’anno corrente.

Art.12

Eventuali ampliamenti delle voci di spesa e/o di versamento di cui al presente regolamento derivanti da modifiche della legge, verranno prontamente prese in esame dalle parti per ulteriori aggiornamenti.

Art. 13

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente anche su richiesta di una sola delle parti.

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Verbale di accordo

Il giorno……..presso la sede della B&B spa si sono incontrati la ditta nelle persone dell’amministratore delegato………..

e

le R.S.U. nelle persone di……….

per discutere l’istituzione di un premio di risultato (PDR) e, dopo aver previamente analizzato le condizioni produttive ed occupazionali nonché le prospettive aziendali, concordano quanto segue:

PARAMETRI

Il premio di risultato è composto dalla somma di tre parametri che hanno, quale obiettivo, il miglioramento della competitività aziendale nonché dei risultati legati all’andamento economico e qualitativo dell’impresa, così denominati: 1) parametro reddittività

2) parametro fatturato pro-capite

3) parametro Gestione non conformità azione correttive

Si decide che il parametro n. 1 sia ineludibile: in mancanza del raggiungimento dell’obiettivo minimo pari al 4% nel parametro 1 il premio di risultato sarà mai a zero euro anche qualora negli altri due parametri si raggiungessero risultati che darebbero dritto al premio espresso come parametro singolo

PARAMETRO N. 1

Il presente parametro è dato dalla seguente formula VALORE DELLA PRODUZIONE - COSTI DELLA PRODUZIONE

____________________________________________________ X100 VALORE DELLA PRODUZIONE

Il risultato ottenuto si arrotonderà al secondo decimale.

Il “valore della produzione” e i “costi della produzione” verranno desunti dal bilancio dell’azienda. Al fine di mantenere un equo rapporto tre l’andamento economico aziendale e l’entità del premio, il valore di questo ultimo, si incrementerà in proporzione al miglioramento dell’indici di riferimento. Per la

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quantificazione del premio legato al parametro n. 1 si fa riferimento alla tabella seguente

Valore parametro redditività Importo premio lordo parametro 1

<3,9% 0 € 4% 250 € 5% 370 € 6% 465 € 7% 578 € 8% 750 € 9% e oltre 1.000 €

Per ciascun punto percentuale raggiunto oltre il 9% verranno attribuiti 50 €. Per percentuali intermedie l’importo del premio del parametro 1 sarà calcolato secondo la seguente formula:

importo del premio + (importo premio corrispondente alla percentuale successiva - importo premio corrispondente alla percentuale registrata) diviso per cento e moltiplicata per la frazione decimale della percentuale.

PARAMETRO 2

il parametro n. 2 è espresso dalla seguente formula: RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

_________________________________________ NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DELL’ANNO

Per ricavi delle vendite e delle prestazioni si intende la lettera A) voce 1) del conto comico ufficiale. Per numero medio si intende la somma del personale occupato alla fine di ciascun mese diviso per 12. Sono conteggiati tutti i lavoratori subordinati ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e lavoratori somministrati.

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Per la quantificazione del premio legato al secondo parametro si farà riferimento alla seguente tabella:

fascia fatturato pro capite importo premio lordo

fino a 179.999,99 300 €

180.000 a 189.999,99 400 €

190.000 a 199.999,99 500 €

200.000 e oltre 600 €

PARAMETRO 3

Al parametro n.3 è legato il raggiungimento di obiettivi connessi alla verifica delle tempistiche di implementazione di una procedura legate alle non conformità ed alle relative azioni correttive. Al tal fine verrà istituita una commissione interna costituita da un rappresentante della proprietà e da un componente della RSU che attesti la continuazione e la validazione delle procedure e che, con cadenza mensile, verificherà il raggiungimento degli obiettivi e firmando un apposito verbale. Al raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati verrà corrisposto un importo di Euro 100 annuale.

Nel documento “LA FATICA NELLE MANI” (pagine 47-58)

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