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Contribuente con due figli rimasto vedo- vedo-vo del coniuge fiscalmente a carico nel

Nel documento Redditi INTRODUZIONE 2 (pagine 56-65)

SEZIONE III - Dati relativi ai redditi prodotti all’estero

3. Contribuente con due figli rimasto vedo- vedo-vo del coniuge fiscalmente a carico nel

corso del mese di luglio dell’anno 2008.

Nel caso in esame, relativamente al primo fi-glio possono spettare nel corso dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo fi-glio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo suc-cessivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto “Coniuge ed altri familiari a carico” del Mod.

730/2009 occorre tenere presente che es-sendo stato il coniuge in vita solo nei primi me-si dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in cor-rispondenza della colonna “mesi a carico”.

Per il primo figlio occorre compilare due righi:

un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7”

nella colonna dedicata al numero di mesi a ca-rico; un secondo rigo in cui nella casella per-centuale va riportata la lettera “C” ed il nume-ro dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna rela-tiva al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere com-pilato un unico rigo in cui va riportato il nume-ro “12” quale numenume-ro di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna va-riazione nel corso dell’anno 2008.

Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazio-ne relativamente:

– alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nel-l’esercizio diretto di attività sportive dilettan-tistiche dal CONI, dalle federazioni sporti-ve nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qua-lunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

– ai compensi derivanti da rapporti di colla-borazione coordinata e continuativa di ca-rattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di co-ri, bande e filodrammatiche da parte del di-rettore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modifica-zioni) è previsto che:

– i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concor-rono alla formazione del reddito;

– sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquo-ta del 23%);

– sulle somme eccedenti, è operata una ritenu-ta a titolo d’acconto (con aliquoritenu-ta del 23%).

La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determina-zione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i

rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, soste-nute in occasione di prestazioni effettuate fuo-ri dal terfuo-ritofuo-rio comunale.

Comuni ad alta densità abitativa Nell’ambito applicativo delle agevolazioni pre-viste dall’ articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobilia-ri concesse in locazione a canone convenzio-nale sulla base di appositi accordi definiti in se-de locale fra le organizzazioni se-della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori mag-giormente rappresentative a livello nazionale si-tuate nei comuni di cui all’articolo 1 del decre-to-legge 30 dicembre 1988, n. 551, converti-to, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

• nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Fi-renze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comu-ni confinanti con gli stessi;

• negli altri comuni capoluoghi di provincia;

• nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;

• nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 apri-le 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzet-ta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;

• nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 no-vembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;

• nei comuni della Campania e della Basili-cata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presen-te che, se in seguito all’aggiornamento periodi-co operato dal CIPE, il periodi-comune ove è sito l’im-mobile non rientri più nell’elenco di quelli ad al-ta tensione abial-tativa, il locatore non è più am-messo a fruire dell’agevolazione fiscale previ-sta ai fini dell’Irpef sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

Condizioni per essere considerati residenti Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popola-zione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;

2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che han-no nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha sta-bilito la sede principale dei suoi affari e in-teressi, art. 43 c.c.);

3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che han-no nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la

metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’an-no e il decesso o la nascita e la fine dell’andell’an-no.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione ana-grafica, al domicilio o alla residenza del sog-getto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territo-rio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri le-gami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privi-legiato, individuati con DM 4/5/99.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relati-vo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, in presenza di de-terminate condizioni di seguito descritte.

I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, contenuti nell’art. 9 del D.L. n.

557/93 come modificato dall’art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1, c. 275 del-la legge n. 244/2007 sono i seguenti:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di pro-prietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agri-cola svolta;

2) dall’affittuario del terreno stesso o dal sog-getto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei sog-getti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dal-le certificazioni anagrafiche; da coadiu-vanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensio-nistici corrisposti a seguito di attività svol-ta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle so-cietà agricole di cui all’articolo 2 del de-creto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agri-colo professionale;

b) I soggetti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di impren-ditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della leg-ge 29 dicembre 1993, n. 580.

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione del reddito agrario.

Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite vie-ne ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume diaffari derivante da attività agrico-le del soggetto che conduce il fondo deve ri-sultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato

montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quar-to del suo reddiquar-to complessivo, determinaquar-to secondo la disposizione del periodo prece-dente. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini del-l’IVA si presume pari al limite massimo pre-visto per l’esonero dall’obbligo di presenta-zione della dichiarapresenta-zione (euro 7.000,00).

Con riferimento al requisito richiesto nel punto d) si sottolinea che lo stesso è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diver-so da quello che utilizza l’immobile ad udiver-so abitativo sulla base di un titolo idoneo. Co-sì, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presen-te punto deve sussispresen-tere nei confronti di chi conduce il fondo. In caso di unità immobi-liari utilizzate congiuntamente da più per-sone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i re-quisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano uti-lizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisi-ti è necessario che sia rispettato anche il li-mite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Si fa presente che i fabbricati ad uso abitati-vo appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero aventi le caratteristiche di lusso previ-ste dal decreto del Ministro dei lavori pubbli-ci 2 agosto 1969, non possono comunque essere considerati rurali.

Ai fini fiscali il carattere di ruralità alle costru-zioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile è riconosciuto a condizione che le stesse vengano destinate:

– alla protezione delle piante;

– alla conservazione dei prodotti agricoli;

– alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la colti-vazione e l’allevamento;

– all’allevamento e al ricovero degli animali;

– all’agriturismo in conformità a quanto previ-sto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

– ad abitazione dei dipendenti esercenti atti-vità agricole nell’azienda a tempo indeter-minato o a tempo deterindeter-minato per un nume-ro annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

– alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

– ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

– alla manipolazione, trasformazione, conser-vazione, valorizzazione o commercializza-zione dei prodotti agricoli, anche se effet-tuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 18 maggio 2001, n. 228;

– all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

Si fa presente che le porzioni di immobili de-stinate allo svolgimento delle attività agricole sopra citate, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere compro-vata da un’autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichia-razione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sot-toscrizione può non essere autenticata se ac-compagnata da copia fotostatica del docu-mento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L’autocer-tificazione deve attestare l’assenza di allac-ciamento alle reti della energia elettrica, del-l’acqua e del gas.

I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

I fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità perché è venuto me-no il requisito soggettivo di “imprenditore agri-colo iscritto nel registro delle imprese”, devono essere stati dichiarati al Catasto Urbano a cu-ra dei titolari dei diritti reali entro il 30 giugno 2008. Il mancato adempimento entro tale da-ta da parte dei soggetti interessati farebbe rientrare gli immobili non ancora regolarizzati nel processo generale di aggiornamento dei dati catastali riferibili alle costruzioni che han-no perso i requisiti di ruralità. In tal caso l’A-genzia del territorio, avvalendosi delle infor-mazioni fornite dall’AGEA (Agenzia per le ero-gazioni in agricoltura), nonché di quelle forni-te dai soggetti inforni-teressati alle richiesforni-te di con-tributi agricoli, presentate a partire dall’anno 2008, pubblica con apposito comunicato, avente carattere periodico, un elenco dei Co-muni nei quali è stata accertata la presenza di immobili pei i quali sono venuti meno i requisi-ti di ruralità. Gli elenchi di tali immobili, consul-tabili per i successivi 60 giorni dalla pubblica-zione presso ciascun comune interessato, pres-so le sedi dei competenti uffici provinciali del-l’Agenzia del Territorio e sul sito della stessa Agenzia, assumono per i titolari dei diritti rea-li valore di richiesta della presentazione degrea-li atti di aggiornamento catastale. In caso di mancato adempimento provvederà diretta-mente l’Agenzia del Territorio con oneri carico dei soggetti inadempienti e conseguente appli-cazione delle sanzioni previste.

Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti

L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è ricono-sciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti rili-quidando la dichiarazione dei redditi di

cia-scuno degli anni per i quali in base all’accer-tamento avvenuto nell’ambito del procedimen-to giurisdizionale di convalida di sfratprocedimen-to per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di lo-cazione non riscossi.

Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale de-gli immobili e di eventuali rettifiche ed accer-tamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta spet-tante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra de-terminato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d’imposta in questione può essere in-dicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedi-mento giurisdizionale di convalida dello sfrat-to e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non inten-da avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conse-guente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può ef-fettuare detto calcolo con riferimento alle di-chiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1999, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’am-bito del procedimento di convalida dello sfrat-to conclusosi nel 2008.

Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l’eccedenza ri-sultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rim-borso presentando un’apposita istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell’anno suc-cessivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei red-diti, può indicare il credito in questione nella pri-ma dichiarazione successivamente presentata.

Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la so-spensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identi-ficati dai seguenti codici:

1 se sono contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei

ter-mini di scadenza degli adempimenti fisca-li ricadenti entro un anno dalla data dell’e-vento lesivo, con conseguente ripercussio-ne anche sul termiripercussio-ne di presentazioripercussio-ne del-la dichiarazione annuale;

3 se sono contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i De-creti del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini prorogati al 31 dicembre 2005 dall’art. 4, c. 1, della ordi-nanza del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri 7 maggio 2004 n. 3354 successiva-mente prorogati al 31 dicembre 2006 dal-l’art. 1, c. 1, della ordinanza del Presiden-te del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 e al 31 dicembre 2007 dall’art. 21, comma 4, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 di-cembre 2006 n. 3559 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2007) sono stati ulteriormente pro-rogati al 30 giugno 2008 dall’art. 5, c.

10, del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 (G.U. n. 124 del 28 maggio 2008);

4 se sono contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono del-l’assistenza fiscale non sono applicabili an-che le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Infatti, l’applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quel-lo dell’assistenza fiscale che vede coinvolti ol-tre al contribuente e all’amministrazione finan-ziaria altri soggetti, quali i sostituti d’imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fati-scenti) e per obsolescenza funzionale, struttu-rale e tecnologica (non superabile con inter-venti di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l’ordi-naria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accerta-mento catastale.

Tale procedura consiste nell’inoltro all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall’atte-stazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gen-naio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, semprechè l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il va-lore 3 nella casella relativa ai casi particola-ri, devono dichiarare la nuova rendita attribui-ta dall’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la pro-cedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a impo-sizione secondo i criteri ordinari.

L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l’immobile è

distrutto o reso inagibile a seguito di eventi

distrutto o reso inagibile a seguito di eventi

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