1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto contribuente all’Ente è pari al dieci per cento del reddito professionale netto di lavoro autonomo di cui all’art. 1, commi 1 e 2, ancorché prodotto in forma associata per la parte attribuita all’iscritto in forza di patti associativi, relativo all’anno e risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi, secondo il disposto dell’art. 49 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È altresì dovuto da parte degli iscritti contribuenti all’Ente un contributo di solidarietà pari al due per mille del reddito professionale di cui al comma 1. Tale contributo è dovuto altresì dagli iscritti non contribuenti di cui all’art.
1, c. 2-bis, lett. b3).
3. Il reddito di cui al precedente comma 1 da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore per l’anno 2019 all’importo di euro 102.543,00; detto importo è automaticamente rivalutato dal primo gennaio di ogni anno, senza necessità di revisione del presente Regolamento, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno precedente.
4. In ogni caso è dovuto per ciascun anno un contributo soggettivo minimo ed un contributo di solidarietà minimo. Le rispettive misure sono fissate per l'anno 2019 in euro 619,00 e in euro 12,00; dette misure sono sottoposte alle medesime variazioni di cui al comma precedente.
5. Il reddito è dimostrato mediante autocertificazione in conformità alle indicazioni dell’Ente.
6. Il contributo soggettivo, quello di solidarietà e di maternità sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, dal reddito complessivo.
7. I soggetti che all’atto dell’iscrizione non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, possono richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dal comma 3 dell’art. 4, la riduzione dei contributi minimi al trenta per cento per i primi tre anni di iscrizione. I soggetti che si sono avvalsi della riduzione, hanno facoltà di integrare il contributo soggettivo, versato in misura ridotta, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il contributo soggettivo annuo può essere definito in misura superiore a quella prevista dal comma 1 in corrispondenza dell'esistenza di obblighi contributivi diretti e di ritenuta gravanti sul committente per effetto di accordi collettivi che prevedano un'aliquota più elevata; l'importo dei contributi risultanti da detti accordi è corrisposto direttamente dai committenti. Qualora l’importo corrisposto dal committente sia costituito da un’unica somma indistinta, l’Ente provvede a calcolare l’importo dei singoli contributi dovuti in base alla normativa tempo per tempo vigente. L’importo del contributo soggettivo é dato dalla differenza fra la somma complessiva versata dal committente e gli importi dei contributi integrativo, di solidarietà e di maternità dovuti all’Ente.
9. A decorrere dal 01.01.2020, gli iscritti possono corrispondere un contributo soggettivo in misura superiore al 10%, scegliendo tra le seguenti aliquote contributive: 12% - 14% - 16% - 18% - 20% - 25% - 30% - 40% - 50% - 60% - 80% L’iscritto deve segnalare annualmente all’Ente l’opzione prescelta, con la dichiarazione del reddito professionale di cui all’art. 9, comma 1. L’opzione ha validità per l’anno di presentazione della dichiarazione: in caso di mancato esercizio dell’opzione, l’aliquota contributiva si intende confermata al livello minimo obbligatorio del 10%. Restano comunque validi i limiti di reddito massimo di cui al comma 3 e di contributo minimo di cui al comma 4.
10. Il Consiglio d’Amministrazione ha facoltà di modificare, annualmente, le aliquote contributive intermedie, di cui al precedente comma 9, senza necessità di revisione del presente regolamento.
11. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di consentire agli iscritti di provvedere a versamenti soggettivi facoltativi eccedenti quelli obbligatori e di cui al precedente comma 9, comunque nel limite dello stesso, senza necessità di revisione del presente regolamento.
Articolo 4 - Contributo integrativo
1. Gli iscritti all’Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività professionale, così come individuata dall'art. 1, commi 1 e 2, e devono versare all’Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento effettuato dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore.
In caso di associazione o di società di professionisti l’ammontare annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale del volume d’affari dell’associazione o società pari alla quota spettante al professionista stesso, associato o socio.
1-bis. Le società, le associazioni, e le cooperative di cui all’art.1, comma 1-bis, che eseguono attività di competenza dei professionisti di cui agli ordinamenti professionali loro applicabili, devono calcolare il contributo integrativo nella medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA relativi alle attività professionali e versare il relativo ammontare all'Ente.
2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del quattro per cento e il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dai soggetti di cui all’art. 1 nei confronti di ogni tipologia di cliente. Ogni iscritto EPAP deve versare all’Ente la contribuzione integrativa totale annua, decurtata della contribuzione integrativa totale annua esposta nelle fatture o ricevute a lui emesse da altro professionista iscritto all’EPAP nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e sempre che il contributo integrativo sia stato, comunque, applicato sull’intero corrispettivo dell’incarico unitario stesso.
Il contributo integrativo è invece integralmente dovuto quando i soggetti di cui all’art. 1 sono i destinatari finali della prestazione professionale.
3. Il contributo integrativo non può essere inferiore, per ogni iscritto, all'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2 sull’importo corrispondente al medesimo imponibile da cui scaturisce il contributo minimo soggettivo di cui all’art. 3, comma 4, dovuto per lo stesso anno.
4. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile; su di esso è dovuta l’I.V.A.
5. I corrispettivi sono dimostrati mediante autocertificazione in conformità alle indicazioni dell’Ente.
6. La contribuzione integrativa netta di cui al comma 2, viene destinata secondo i seguenti criteri:
a) il 2%, al conto separato di cui all’art. 18, c. 3 dello Statuto.
b) il 2%, al montante dell’iscritto che lo avrà prodotto.
Articolo 5 - Frazionabilità dei contributi minimi
1. Per ciascun anno solare di iscrizione all’Ente, in cui l’iscrizione risulti di durata inferiore all’anno stesso, i contributi annui soggettivo, di solidarietà ed integrativo minimi sono dovuti nella misura pari al maggiore fra gli importi come di seguito determinabili:
- contributo risultante dalla applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, e all’articolo 4, commi 1, 1 bis, 2 e 3;
- contributo pari a tanti dodicesimi dell'importo minimo quanti sono i mesi di iscrizione nell’anno solare, considerando mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni.
Articolo 5bis - Contributi dovuti dagli iscritti pensionati dell’EPAP
1. L’iscritto pensionato Epap che esercita ancora l'attività professionale per la quale è richiesta l’iscrizione all’albo di categoria, può richiedere per iscritto all’Ente di versare il contributo soggettivo con aliquota pari al cinquanta per cento di quella prevista dall’art. 3, comma 1;
2. L’iscritto pensionato che si avvale della facoltà di cui al comma 1 deve comunque versare per intero i contributi integrativo, di solidarietà e di maternità e può avvalersi delle ulteriori disposizioni agevolative in tema di contribuzione di cui all’articolo 3. Ad esso si applicano le disposizioni regolamentari sui contributi minimi con l’eccezione del contributo soggettivo minimo per il quale deve contribuire con una aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti all’Ente.
3. Per l’iscritto pensionato Epap che non intende avvalersi della riduzione al cinquanta per cento del contributo soggettivo obbligatorio di cui al comma 1 resta fermo quanto previste al comma 9 dell’art. 3.
Articolo 6 - Variabilità dei contributi
1. Le percentuali e i contributi minimi di cui agli artt. 3 e 4 possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
2. Le variazioni di cui al precedente comma sono disposte con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale dell’Ente adottata ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto ed approvata con la procedura prevista dall’art. 3, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Articolo 7 - Pagamento dei contributi
1. I contributi di cui agli artt. 3 e 4, sono pagati secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione in almeno tre rate.
In caso di prima iscrizione, i contributi in acconto dovranno essere calcolati sulla base del contributo minimo vigente.
2. L’Ente provvede alla riscossione dei contributi, nonché delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.
3. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con delibera del CdA; le modifiche hanno effetto dalla prima scadenza utile successiva alle modifiche stesse.
4. I contributi sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio o dalla data di iscrizione all’Ente.
Articolo 7bis - Cessazione di attività
1. L’iscritto che cessa temporaneamente l’attività professionale senza cancellarsi dall’Albo non è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 2-bis relativi al periodo di cessazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
2. La cessazione dall’esercizio dell’attività professionale è comunicata all’Ente con autocertificazione resa ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità e le istruzioni previste dall’Ente stesso.
3. In caso di ripresa dell’attività professionale l’iscritto che si trova in stato di cessazione ha l’obbligo di dichiarare tale evento presentando un’autocertificazione nella quale dovrà essere indicata la data di ripresa dell’attività, che non potrà comunque essere posteriore a quella del primo documento fiscale emesso successivamente alla data di cessazione.
4. La dichiarazione di ripresa dell’attività dovrà essere inviata all’Ente entro 60 giorni dalla data del documento fiscale di cui al comma 3.
5. In ogni caso sono dovuti tutti i contributi per l’anno di cessazione e per l’anno di ripresa dell’attività, senza possibilità di frazionamento della misura minima dei contributi qualora cessazione e ripresa avvengano nello stesso anno solare.
6. Durante il periodo di cessazione, ad esclusione dell’anno di cessazione e di ripresa dell’attività, viene meno il diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità. Permangono invece inalterati il diritto alla corresponsione delle prestazioni di vecchiaia, invalidità, inabilità e morte, secondo le disposizioni vigenti.
7. La cessazione temporanea non dà luogo alla facoltà di accesso alla contribuzione volontaria di cui all'art. 20 e non dà diritto, durante il periodo di cessazione, alle prestazioni assistenziali riservate agli iscritti contribuenti.
8. La cancellazione dai rispettivi albi professionali fa venire meno il presupposto di iscrizione ad EPAP con conseguente decadenza, dalla data di effettiva cancellazione, di ogni diritto correlato allo status di iscritto contribuente come definito dall’art. 1 c. 2-bis lettera a).
Il venir meno dei presupposti di iscrizione all’Ente dovrà essere comunicato immediatamente dall’Iscritto ad EPAP con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445.
L’ente potrà disciplinare il rapporto con l’iscritto e i relativi adempimenti, con specifiche disposizione attuative senza necessità di revisione del presente regolamento.
9. La cessazione di attività professionale senza la cancellazione dall’Albo professionale, determina l’esenzione dall’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali esclusivamente dal momento di avvenuta formale comunicazione all’Ente con le modalità di cui all’art. 7bis. In caso contrario sono comunque dovuti dall’iscritto i contributi minimi di cui agli art. 3 e 4.
Articolo 7ter - Estratto conto
1. L’Ente annualmente invia ad ogni iscritto, un estratto conto che indica i contributi pagati, la progressione del montante e le notizie relative alla sua posizione.
2. L’estratto conto è notificato agli iscritti debitori con una delle seguenti modalità:
a) posta elettronica certificata b) raccomandata A/R
c) ogni altra modalità idonea ad assicurare la tracciabilità della spedizione.
L’estratto conto costituisce atto idoneo a mettere in mora il debitore al fine della interruzione della prescrizione.
3. Agli iscritti all’Ente privi della comunicazione reddituale di cui al successivo art. 9, o per cui sono stati accertati scostamenti tra i redditi dichiarati fiscalmente e quelli comunicati all’Ente, è notificato l’estratto conto con il risultato dell’accertamento.
Capo III - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI