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Controllo dell’esatta proporzione nella rappresentanza dei generi

all’interno d i ciascuna lista

La commissione verifica che ogni lista d i cand idati – così come risultante dalle predette operazioni – sia conforme a quanto prescritto dall’articolo 2 della legge n. 215 / 2012, relativo alla parità d i accesso alle cariche elettive dei comuni.

La norma, nel promuovere il riequilibrio della rappre-sentanza d i genere negli organi elettivi degli enti locali:

• ha mod ificato gli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570 / 1960;

• ha previsto un controllo e un d iretto intervento delle commissioni elettorali circondariali,

- al fine d i garantire la rappresentanza d i entrambi i sessi nelle liste dei cand idati

- e graduando l’intervento correttivo delle commissioni medesime a seconda dell’entità demografica dei comuni.

3.4.3.5.1. Per l’elezione nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Per l’elezione nei C O M U N I C O N P O P O L A Z I O N E I N F E R I O R E A 5 . 0 0 0 A B I TA N T I, l’unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1),

3. – Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale 3.4.3.5. – Controllo dell’esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all’interno di ciascuna lista 3.4.3.5.2. – Per l’elezione nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitamti

della legge n. 215 / 2012 che – aggiungendo il comma 3-bis all’ar-ticolo 71 del d.lgs. n. 267 / 2000 – enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui «Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi» .

La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi.

3.4.3.5.2. Per l’elezione nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti

Per i C O M U N I C O N P O P O L A Z I O N E T R A I 5 . 0 0 0 E I 1 5 . 0 0 0 A B I TA N T I, invece, il legislatore, con il comma 3-bis dell’articolo 71 del d.lgs. n. 267 / 2000, prevede, al secondo periodo, disposizioni più incisive: viene, infatti, definita una quota massima d i can-d ican-dati can-del genere più rappresentato in ciascuna lista pari a due terzi dei cand idati ( ammessi ) della stessa lista.

Per determinare correttamente il suddetto numero dei due terzi, la d isposizione prevede che deve essere arroton-dato all’unità superiore, in caso d i cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei cand idati del sesso meno rappresentato.

Riquadro 10

Ord ine del giorno della Camera dei deputati, accolto dal Governo, inteso a favorire al massimo

la rappresentanza d i genere nella formazione delle liste dei cand idati

Con l’ord ine del giorno n. 9 / 2486-AR / 5, formulato dalla Camera dei deputati nella seduta dell’Assemblea del 31 luglio 2014 e accolto dal Governo, è stata espressa la volontà

Ad esempio, nel caso di una lista formata da dieci candidati, un terzo dei candidati corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere meno rappresentato, devono essere presentati e ammessi almeno 4 can-didati ( 3,33, numero con cifre decimali, arrotondato all’unità su-periore cioè a 4 ) .

→ Nelle pagine 36 e 37, la Tabella 3 contiene un prospetto esem-plificativo d i una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze d i genere.

L’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 235 / 2012 – sostituendo la lettera d-bis) del primo comma dell’articolo 30 del testo unico n. 570 / 1960 – prevede che, N E I CO M U N I T R A 5 . 0 0 0 E 1 5 . 0 0 0 A B I TA N T I, la commissione elettorale circon-dariale ( ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge ) verifichi il ri-spetto della suddetta previsione sulle quote d i genere, can-cellando ( a partire dall’ultimo della lista ) i nomi dei cand idati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei cand idati: ciò, fino ad arrivare alla propor-zione prevista dalla legge ( non più di due terzi, non meno di un terzo ) .

Tuttavia:

di favorire al massimo la rappresentanza di genere applicando, nella formazione delle liste dei candidati, il criterio dell'arroton-damento all'unità superiore anziché il criterio dell'arrotonda-mento aritmetico.

→ http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/57012

Sulla questione si è anche pronunciato il Consiglio di Stato:

• Sezione terza, 18 maggio 2016, n. 2071,

• Sezione terza, 22 maggio 2018, n. 3068.

Segue Riquadro 10

3. – Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale 3.4.3.5. – Controllo dell’esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all’interno di ciascuna lista 3.4.3.5.3. – Per l’elezione nei comuni con popolazione superoiore a 15.000 abitamti

la riduzione dei cand idati non può determinare, in ogni caso, un numero complessivo degli stessi inferiore al mi-nimo prescritto per l’ammissione della lista medesima;

la suddetta riduzione deve arrestarsi nel momento in cui la lista ha raggiunto tale numero minimo d i cand idati.

Tale norma risponde all’esigenza d i conservazione della cand idatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata a un’unica lista, verrebbe automaticamente travolta da un’eventuale ricusazione della suddetta lista.

Inoltre – in base all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 215 / 2012, che integra l’articolo 30 del testo unico n. 570 / 1960 – la commissione elettorale circondariale ef-fettuerà una analoga riduzione per le liste eccedenti il nu-mero massimo d i cand idati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i cand i-dati definitivamente ammessi.

Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno essere can-cellati i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa.

Occorre precisare che, se dagli esiti delle operazioni effet-tuate in base ai paragrafi 3.4.3.2, 3.4.3.3 e 3.4.3.4, la lista in esame sia già stata ridotta ( o sia stata originaria-mente presentata ) al numero minimo d i cand idati, le suddette operazioni d i verifica del rispetto della rappresen-tanza d i genere non potranno avere luogo e la lista dovrà essere ammessa purché regolare per ogni altro aspetto d i legge.

3.4.3.5.3. Per l’elezione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

P E R I CO M U N I CO N P O P O LA Z I O N E S U P E R I O R E A 1 5 . 0 0 0 A B I

-n. 215 / 2012 – aggiungendo un periodo al comma 1 dell’arti-colo 73 del d.lgs. n. 267 /2000 – stabilisce, anche per tale cate-goria di comuni, che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei cand idati ( ammessi ).

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede – come già illustrato a proposito dei CO M U N I T R A 5 . 0 0 0 E 1 5 . 0 0 0 A B I TA N T I(→ paragrafo 3.4.3.5.2 e Tabella 3, che contiene un prospetto esemplificativo, alle pagine 36 e 37) – che deve essere arrotondato all’unità superiore, in caso d i cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei cand idati del sesso meno rappresentato.

L’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), della legge n. 215 / 2012, modificando l’articolo 33, primo comma, del testo unico n. 570 / 1960, prescrive che ( ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge ) la commis-sione elettorale circondariale verifica il rispetto della sud-detta previsione sulle quote d i genere e, se necessario, riduce la lista cancellando ( partendo dall’ultimo della lista ) i nomi dei cand idati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei cand idati.

A D I F F E R E N Z A D E I CO M U N I CO N P O P O LA Z I O N E T R A I 5 . 0 0 0 E I 1 5 . 0 0 0 A B I TA N T I, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della pro-porzione, contenga un numero d i cand idati ammessi infe-riore a quello previsto, la commissione stessa procederà alla ricusazione della lista.

In base all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), della legge, che modifica l’articolo 33, primo comma, lettera e), del testo unico n. 570 / 1960, la commissione elettorale circondariale effettuerà una analoga procedura d i riduzione per le liste eccedenti il numero massimo d i cand idati.

Anche in tal caso la commissione dovrà applicare il cri-terio d i riequilibrio dei generi cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i cand idati de-finitivamente ammessi.

3. – Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale 3.4. – Operazioni della commissione elettorale circondariale per l’esame delle candidature 3.4.4. – Esame dei contrassegni di lista

Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà ricusata.