Art. 84
Controllo della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta, al collegio dei revisori e al nucleo di valutazione.
Art. 85
Revisione economica e finanziaria
1. Il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il revisore dei conti scelto tra soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina, è rieleggibile una sola volta ed ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente.
3. Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione.
4. Il revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il consiglio nella funzione di controllo ed indirizzo, riferisce e segnala immediatamente al consiglio eventuali gravi irregolarità della gestione;
b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
d) redige apposita relazione al rendiconto della gestione, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, contenente l'attestazione alle risultanze del controllo di gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) effettua le verifiche di cassa.
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Titolo VIII
FORME DI COLLABORAZIONE FRA ENTI, CONVENZIONI, CONSORZI ED ACCORDI
Art. 86
Convenzioni con altri enti locali
1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, allo scopo di esercitare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni per l'esercizio di funzioni o servizi di interesse ultracomunale.
2. Ai sensi dell'art. 10 della Carta europea delle autonomie locali, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, il Comune promuove forme di cooperazione con le collettività di altri Stati.
3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.
4. I progetti di convenzione, predisposti dalla giunta, debbono essere approvati dal consiglio comunale. Il Comune è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato.
Art. 87 Consorzi
1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali, di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge della Regione Sicilia n. 48/91.
2. I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3. Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
4. Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e provincia regionale.
5. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art. 88
Accordi di programma
1. Per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il sindaco, ove il Comune abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma, nei modi previsti dalla legge.
2. La procedura è avviata dal sindaco quando il Comune di Savoca abbia la competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
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3. Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco all'accordo deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Art. 89
Accordi con pubbliche amministrazioni
1. Il Comune, oltre che nelle ipotesi previste negli articoli precedenti, può sempre proporre la conclusione di accordi con altre pubbliche amministrazioni, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.
2. Tali accordi stabiliscono doveri ed obblighi reciproci e sono sottoposti, per quanto compatibile, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
3. Ove tali accordi siano sostitutivi di provvedimenti, devono essere sottoposti ai controlli previsti per questi ultimi.
Art. 90
Conferenza di servizi
1. Il sindaco, quando ritenga opportuno l'esame contestuale di vari interessi pubblici di cui siano portatori enti differenti, indice di regola una conferenza di servizi.
2. Tale conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire qualsiasi atto di assenso o collaborazione di una amministrazione pubblica.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato per mezzo di un rappresentante privo di esprimere la volontà definitiva dell'ente, salvo i limiti previsti dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 91 Unioni di comuni
1. Possono essere costituite le unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione.
4. Lo statuto deve prevedere che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
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