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Il mestiere di levatrice nel Mezzogiorno preunitario

2. Il controllo del Protomedicato.

Nel Regno di Napoli le levatrici fino al 1861 furono controllate dall’antichissima istituzione del Protomedicato. Il Protomedicato del Regno di Napoli era definito “Regio e Generale” perché tutte le provincie del Regno (tranne Benevento e Salerno) e la capitale erano sotto la giurisdizione dello stesso Protomedico per il funzionamento della macchina sanitaria. L’istituto del Protomedicato, rafforzato da Carlo V, divenne il vero centro di tutta l’organizzazione sanitaria del paese112. Con il decreto del 23 giugno del 1807 Giuseppe Bonaparte stabilì che tutto ciò che riguardava la salute pubblica sarebbe stato compreso tra le attribuzioni del Ministero dell’Interno.

Dal 1813 anche l’antico istituto del Protomedicato fu sottoposto al Ministro dell’Interno, che attraverso questo antichissimo istituto vigilava sulle professioni sanitarie113. Il Protomedicato esercitava il suo controllo sulle levatrici in vari modi, attraverso la concessione delle licenze e dei privilegi che abilitavano al mestiere e l’esame delle donne, che volevano svolgere la professione. Una volta apprezzatene le abilità, secondo il Regolamento del 1823,

si imponeva alle levatrici il pagamento di una tassa a beneficio dell’Ospedale degli Incurabili. Esse inoltre dovevano fornirsi di cedola abilitante che veniva concessa in seguito ad un esame”114.

La tassa sanitaria era obbligatoria in virtù dell’autorizzazione ministeriale del 10 agosto 1811. Per essere esentata dal pagamento la levatrice doveva non esercitare e dimostrare il non esercizio con un certificato e in ogni ispezione annua doveva essere verificato il non esercizio115.

Gli introiti delle tasse sanitarie rappresentavano il salario del protomedico. In seguito, divenuto più consistente il numero degli esercenti e in particolare delle levatrici, il ricavato dal pagamento delle cedole fu dato al governo e fu assegnato al                                                                                                                          

112 Gabriella Botti, L’arte salutare a Napoli. L’archivio del Regio Protomedicato, in “Bollettino del

diciannovesimo secolo”, n. 5, 1996, p. 62

113 Ead, L’organizzazione sanitaria nel Decennio , in Studi sul Regno di Napoli nel decennio francese

(1806-1815),a cura di Aurelio Lepre , Napoli, Liguori, 1985, p. 55

114 Laura Guidi, Parto e maternità a Napoli, cit., p. 119

protomedico un salario annuo116. Poiché il controllo del Protomedicato si esercitava su tutte le province del Regno, nel 1822 furono creati dei vice-protomedici locali, che avevano il compito di accertare se le levatrici esercitassero la professione “con la debita esattezza e col decoro conveniente”117. Si tentò di rafforzare la vigilanza su tutti gli esercenti le antiche arti salutari, che nei centri periferici difficilmente riuscivano ad essere controllati dall’organismo centrale.

Gli uomini inviati dal Protomedicato viaggiavano sul dorso di animali, accompagnati da una scorta armata. Le loro ispezioni richiedevano molti giorni di viaggio, a volte mesi. Questi viaggi permettevano ai protomedici e ai viceprotomedici di assicurarsi che l’esercizio delle levatrici fosse legale, cioè che fossero munite di cedola. Secondo l’articolo 6 del regolamento del 1823 tutte quelle che assumevano l’esercizio senza aver ricevuto la cedola si dovevano considerare esercenti abusive.

Nonostante i controlli e i regolamenti le levatrici continuavano ad esercitare abusivamente. Nel 1824 il protomedico generale inviò una lettera a Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno per far presente l’esercizio abusivo di un buon numero di levatrici. Il protomedico si limitava a dare riscontro del suo controllo all’ufficio generale, che per un primo periodo dava la possibilità alla levatrice abusiva di procurarsi la cedola, superando l’esame presso gli Intendenti. I legislatori capirono che necessitavano tempi lunghi per la ristrutturazione sanitaria e la lotta all’abusivismo. Concessero perciò le abilitazioni ai vecchi esercenti dell’arte salutare:

così nell’elenco delle levatrici abilitate redatto dal Protomedicato potevano essere inserite anche quelle donne che contavano un decennio di tranquillo esercizio, quelle che godevano una favorevole fama presso le comunità e quelle che lavoravano in quei comuni montani o isolati, per non privare una moltitudine di paesi del necessario soccorso delle levatrici118.

Durante le ispezioni i protomedici, oltre a denunciare gli abusivi, dovevano compilare i registri con i nomi delle donne che potevano svolgere il mestiere di                                                                                                                          

116 Luigi De Rosa, Mezzogiorno ed organizzazione sanitaria nell’età moderna: alcuni aspetti, in

“Rassegna economica”, n.6, 1973, p.1374

117 Gabriella Botti, Strutture sanitarie, cit., p. 1224 118 Claudia Pancino, La “comare” levatrice, cit., p. 633

levatrice. Secondo l’articolo n. 20 del Regolamento del Protomedicato del 1823,

riconosciuti tutti gli individui che esercitavano i vari rami dell’arte salutare in ogni comune ciascuno vice-protomedico formerà il registro di costoro cioè sia delle levatrici che siano munite di cedola legale sia di quelle abusive. Tali registri saranno fatti su modelle che i vice-protomedici riceveranno dall’ufficio generale dove sono distinte le colonne per annotarvi i nomi, il mestiere, l’epoca e la strada119.

Tutte le levatrici che erano state riconosciute non abusive, secondo l’articolo 64

dovevano prestare servizio con celerità in tutte le ore sia di giorno che di notte per lavorare con zelo e coscienza, segreto e pudore, disinteresse per i poveri per non far pericolare la partoriente e i parti120.

Il registro compilato dai protomedici poteva essere in ogni momento aggiornato e cambiato. Il nome della levatrice poteva essere aggiunto o cancellato, se la donna ad esempio aveva una condotta morale negativa o non esercitava più il mestiere.

L’istituto del Protomedicato, che vigilava sugli esercenti dell’arte salutare, fu abolito nel 1861 con l’articolo 32 del decreto luogotenenziale. Il protomedico delle antiche province fu sostituito dal medico provinciale con attribuzioni molto più estese. Egli proponeva provvedimenti urgenti o disciplinari al prefetto, a cui esponeva anche i bisogni sanitari o i problemi della provincia.

In seguito ai controlli effettuati dal Protomedicato molte levatrici iniziarono a regolarizzare la propria posizione e a lasciare tracce ufficiale della loro presenza sul territorio. Ripercorrendo fra i documenti di archivio queste tracce è possibile quantificare quale fosse la loro presenza nel corso dell’Ottocento a Napoli e, seguendone l’incremento e il decremento, capire quale fosse la reale distribuzione nei quartieri della città.

                                                                                                                         

119 Pompilio Petitti, Collezione di leggi, decreti, Reali rescritti, ministeriali di massima, regolamenti

ed istruzioni sull’amministrazione del Regno delle Due Sicilie, Napoli, Androsio, 1859, p. 383