• Non ci sono risultati.

La Convenzione di Ginevra e il diritto d'asilo …

CAPITOLO 1: Centri di identificazione ed espulsione

3. La Convenzione di Ginevra e il diritto d'asilo …

La parola “asilo” deriva dal greco “asylon” ed indica un luogo sacro, che non può essere violato, ma significa anche protezione, un qualcosa che non può essere soggetto a cattura. Per tutto il medioevo gli asili erano rappresentati dalle istituzioni religiose, considerate inviolabili, luoghi sicuri di rifugio per coloro i quali sfuggivano il potere secolare, ad esempio i templi greci, o per il cristianesimo le chiese, nelle quali veniva concesso l’asilo religioso, ritenuto espressione della legge divina. Ma con la nascita degli Stati Nazionali

e la delegittimazione del potere della Chiesa il potere assoluto di amministrare la giustizia entro i propri confini fu assunto da parte di ciascuno Stato sovrano e il così detto ”privilegio del santuario” fu abolito dapprima in Francia nel 1515 da Luigi XII e poi in Inghilterra nel 1625 da un Act of Parliament. Si passò dal concetto di asilo religioso a quello di asilo diplomatico in base al quale i cittadini di uno Stato chiedevano rifugio alle rappresentanze diplomatiche straniere che avevano sede in quello Stato. 53

Tornando a periodi più recenti, è solo a partire dal secondo dopoguerra che il tema dei rifugiati inizia ad essere preso in considerazione a livello internazionale, come conseguenza dei grandi flussi di migranti esuli che erano stati accolti dall’Europa. Già nell'art 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 si dispone che ogni individuo, se perseguitato nel suo paese, ha il diritto di chiedere asilo in altri paesi.

Il 28 luglio 1951, viene adottata a Ginevra la Convenzione delle Nazioni Unite, nella quale all'art. 1, viene stabilito lo Status di Rifugiato:

Chiunque avendo un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori dal paese in cui risiedeva abitualmente non può o non vuole tornarvi a causa di tale timore.

Sono quattro i requisiti necessari per il riconoscimento dello status

53 Cfr Simona Smeraldi, Il diritto d'asilo nell'Unione europea, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche indirizzo Politico-Internazionale, a.a 2004-2005 p. 4

di rifugiato:

La fuga dal proprio Paese. Il rifugiato, per essere considerato tale, deve essere materialmente uscito dal proprio Stato d'origine.

Il fondato timore di persecuzione: il rifugiato deve dimostrare elementi reali della persecuzione che lo coinvolgono direttamente e dunque la sua necessità di ricevere asilo.

Motivi specifici di persecuzione. La persecuzione deve riguardare uno dei motivi citati nel medesimo art. 1 della stessa Convenzione: persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche.

L'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese di origine.

Inoltre la Convenzione di Ginevra comprende norme che mirano all'effettiva tutela del rifugiato sul territorio nel quale ha chiesto protezione. L'art. 32 dispone il pieno diritto del rifugiato a ricevere una difesa. Nell’articolo 33 si afferma il principio del non refoulment: nessuno degli Stati contraenti può espellere o respingere un rifugiato proveniente da territori dove la sua vita o la sua libertà possono essere minacciate a causa dei motivi già citati nell'articolo uno. Al comma 2 dello stesso articolo è però specificato che tale disposizione non può essere invocata da un rifugiato sul quale vi siano elementi che portino a considerarlo come un pericolo per il paese in cui si trova, poiché ad esempio ha compiuto un reato grave o un delitto, e costituisce una

minaccia per la comunità.

Fino al 1967, la Convenzione di Ginevra era caratterizzata da due gravi limitazioni: la prima era quella che non permetteva di richiedere lo status di rifugiato a coloro che avevano subito persecuzioni per fatti antecedenti al 1 gennaio 1951, mentre la seconda restringeva il campo di applicazione della Convenzione ai soli rifugiati europei. Finalmente nel 1967, a seguito dell’approvazione del Protocollo Aggiuntivo di New York, tali misure sono decadute. Ancora oggi la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo Aggiuntivo di New York del 1967 sono i due più importanti riferimenti del diritto internazionale dei rifugiati.

Durante il corso degli anni '80 è stato forte il tentativo da parte degli stati membri dell'Unione Europea di integrare le politiche sull'immigrazione, e in particolar modo quelle riguardanti il diritto d'asilo. Negli ultimi dieci anni sono state emanate misure comunitarie volte a disciplinare in modo comune la procedura di asilo, lo status di rifugiato, l'accoglienza dei migranti perseguitati nel proprio stato d'origine. Il 15 giugno 1990 a Dublino viene firmata la Convenzione nella quale gli Stati membri della Comunità Europea dispongono di coordinarsi nel trattamento dei richiedenti asilo. Vengono fissati criteri oggettivi per i quali ogni Stato membro si impegna nel trattamento delle richieste d'asilo e si stabiliscono i casi in cui la competenza ad esaminare una domanda di asilo, presentata in uno stato membro dell'UE, spetti ad un altro stato membro. 54 I criteri base per determinare la competenza dello Stato sono:

54 Cfr Ics Consorzio Italiano di Solidarietà “Rifugiati, la protezione negata. Primo rapporto sul

se ad un membro della famiglia del richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro ove risiede legalmente, sarà quest'ultimo responsabile dell'esame della domanda. (art. 4) Se il richiedente asilo ha un permesso di soggiorno in corso di validità, lo Stato competente è quello che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto (art. 5) Se il richiedente asilo provenendo da uno Stato non membro dell' U.E ha attraversato la frontiera di uno stato membro, quest'ultimo sarà competente ad esaminare la domanda (art.6). 55

La Convenzione di Dublino è ora parte del diritto comunitario, precisamente del Regolamento del Consiglio del 18 febbraio 2003, n. 343/2003.

4. Diritto d'asilo negato in Italia: i respingimenti in