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35 Si vedano, per testimonianze in merito, A futura memoria di Leonardo Sciascia (Bompiani, Milano 1989) o Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri di Carlo Ginzburg (Feltrinelli, Milano 1991) ora presso Quodlibet, Macerata 2020.

Come notato sopra la distinzione delle convenzioni in due tipi non è esaustiva, soprat-tutto quando, come nel nostro caso, si abbia l’intenzione di valutare il rapporto di esse con un agente cognitivo. È importante distinguere dunque anche le modalità per cui un agente cogni-tivo aderisce ad una data convenzione. Diremo che qualcuno si conforma “esplicitamente”

quando lo fa di propria volontà, diremo invece che si conforma “implicitamente” quando lo fa per semplice conformismo.

5.1 Convenzioni autonome e adesione esplicita

Quello di un’adesione esplicita ad una convenzione autonoma è forse il caso più sempli-ce da considerare, si ha, ad esempio, quando si firma un contratto o quando ci si lega ad altre persone attraverso un patto. Per le caratteristiche delle convenzioni di questo tipo è chiaro che si possa ascrivere il contenuto proposizionale della convenzione a tutti coloro che lo hanno sottoscritto, ed in generale questa caratteristica è direttamente sfruttata in molti modi, ad esempio è il modo in cui viene giustificato il valore che si vuole ascrivere ad un appello da firmare o da sottoscrivere, che tanto ha più valore quanti più sono i firmatari. È anche il caso di un referendum, in casi come questi la convenzione è puramente di natura linguistica, non solo nel senso che solo attraverso il linguaggio può essere stipulata, ma anche nel senso che il suo scopo è unicamente quello di rendere manifesta la convergenza di più persone su un testo, senza necessariamente implicare risvolti pratici, come invece farebbe un contratto.

Certamente si può firmare qualcosa, concordare su qualcosa o impegnarsi a farlo per conformarsi agli altri e dunque senza esserne del tutto e razionalmente convinto ma, come ve-dremo, non è questo quello che intendiamo quando diciamo che qualcuno accetta una conven-zione conformandovisi. In generale, in casi di convenzioni di questo tipo così adottate possia-mo senza dubbio ascrivere ai contraenti di un contratto la conoscenza del suo contenuto. È so-cialmente accettato che qualcuno sia responsabile ad un contenuto a cui si lega di propria vo-lontà con un gesto anch’esso convenzionale, come apporre una firma, giurare, stringere la mano etc.

5.2 Convenzioni autonome e adesione implicita

Per adesione implicita si intendono tutti quei casi in cui qualcuno aderisce ad una con-venzione senza un atto esplicito del tipo di quelli elencati poco sopra. Riconsideriamo il caso della campana; in una cittadina le persone hanno concordato verbalmente di riunirsi in un dato

luogo ad un dato richiamo, anche senza nessun particolare motivo. Una persona trasferitasi da poco che di questa convenzione non sa nulla ode la campana e vede la gente scendere in stra-da; questa potrebbe uscire a sua volta di casa e andare dove vanno tutti; per curiosità o pen-sando di dover fuggire da qualcosa, i motivi sono poco importanti.

Importante sarebbe invece il momento in cui, avendo constatato che la riunione non ha uno scopo pratico ma è di natura puramente rituale, sentendo la campana per una seconda vol-ta, decidesse di andare nuovamente al punto prestabilito. Lo farebbe, appunto, per conformar-si agli altri. La domanda è se in un caso del genere conformar-si possa ancora ascrivere il contenuto pro-posizionale della convenzione al nostro protagonista. Da un certo punto di vista parrebbe scorretto porre il nostro caso sullo stesso livello degli altri, coloro che hanno aderito esplicita-mente, tuttavia non vi sono particolari motivi per cui non dovrebbe esserlo: la persona in que-stione ha infatti capito pienamente la natura della convenzione, ossia che è totalmente arbitra-ria e dunque riconducibile ad una convenzione esplicita. Oltretutto ne conosce perfettamente il contenuto per quanto questo non gli sia mai stato esplicitamente comunicato, dunque in un certo senso egli partecipando aderisce quanto tutti coloro che hanno esplicitamente concorda-to di farlo, vi sono però alcuni problemi.

In questo caso specifico abbiamo visto come abbia ricavato con una semplice abduzione la natura della convenzione, tuttavia potrebbe anche darsi il caso che la formulazione esatta della convenzione sia sottodeterminata dalle sue manifestazioni. Immaginiamo lo stesso esempio ma con due luoghi, detti A e B, la prima sera la campana suona tre rintocchi e tutti vanno al luogo A, la seconda due e tutti vanno al luogo B, la terza dopo un solo rintocco tutti vanno ancora al luogo A. In una situazione del genere è ancora possibile conformarsi, ad esempio seguendo il proprio vicino di casa, ma non vi è modo di conoscere con certezza la natura della convenzione. Potrebbe darsi che i rintocchi siano indifferenti e ci si riunisca nel luogo A o B alternativamente, che ci si riunisca in A se i rintocchi sono dispari e in B se pari, o in A se non pari a un numero primo e in B in tutti gli altri casi. Una persona che assiste sola-mente all’atto pratico che segue alla convenzione non ha modo di saperlo, potenzialsola-mente an-che dopo un numero infinito di osservazioni.

Un altro caso problematico sarebbe quello in cui la convenzione nella sua attuazione sia parzialmente inosservabile. Ad esempio se fosse del tipo “al suono della campana bisogna re-carsi nel luogo prestabilito recitando nella mente una poesia” una persona che aderisse per conformismo non avrebbe modo di sapere la seconda parte della convenzione, e sarebbe

dun-que scorretto ascrivergliela. Dundun-que possiamo ascrivere ad un agente cognitivo l’adesione ad una convenzione, e quindi la conoscenza di alcune proposizioni, esclusivamente dal suo com-portamento ma ad alcune condizioni; segnatamente il fatto che una convenzione non sia sotto-determinata dalle sue manifestazioni e in generale che queste siano esperibili.

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