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CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 10/6/2022

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Ricorso della Società RIVAROLESE 1906 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 96 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 2.6.2022 in riferimento alla gara RIVAROLESE 1906 – VDA CHARVENSOD del 29.05.2022 valida per il Campionato di Promozione – Girone B

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Questa Corte ritiene che le allegazioni difensive non meritino accoglimento e che la gravità dei fatti giustifichi l’entità della sanzione.

Il rapporto dell’arbitro è chiaro e non consente alcuna diversa interpretazione dei fatti e delle affermazioni che anche questa Corte ritiene gravemente lesive.

La blasfemia accompagnata a frasi discriminatorie e offensive non consente alcuna attenuazione della sanzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il reclamo.

Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

Il Componente Estensore Il Presidente

(Avv. Flavio Campagna) (Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

b) Ricorso della Società GIAVENOCOAZZE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 96 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 2.6.2022 in riferimento alla gara GIAVENOCOAZZE – SAN GIORGIO PIOSSASCO del 29.05.2022 valida per il Campionato di Seconda Categoria - Play-Off

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale questi ha inflitto la squalifica per 3 gare al giocatore KASA Klaus.

La reclamante non contesta i fatti, ma ne chiede una rilettura e sostiene che non vi erano intenzione da parte del giocatore di offendere il direttore di gara. Si lamenta quindi della eccessività della sanzione inflitta, chiedendone una generale riduzione.

Questa Corte ritiene che le allegazioni difensive non meritino accoglimento e che l’entità dei fatti giustifichi la squalifica per tre gare.

Il rapporto dell’arbitro è chiaro e non consente alcuna diversa interpretazione dei fatti e delle affermazioni che anche questa Corte ritiene lesive della persona dell’arbitro

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il reclamo.

Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

Il Componente Estensore Il Presidente

(Avv. Flavio Campagna) (Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

c) Reclami delle società U.S.D. CHERASCHESE e A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 92 del 26 maggio 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita U.S.D.

CHERASCHESE - A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA disputata il 21 Maggio 2022 nell’ambito del Top Tournament Finals Play Off, Under 16 Regionali, Girone D

Preliminarmente si osserva che i reclami delle predette società, essendo inerenti squalifiche per i medesimi episodi, meritano una trattazione unitaria. Si procede pertanto alla loro riunione.

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 27 maggio 2022 la società U.S.D. CHERASCHESE ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 22 luglio 2022 all’allenatore SCARZELLO WALTER, perché espulso al termine della gara per aver partecipato attivamente alla rissa scatenatasi in campo, provocando verbalmente i tifosi avversari ed

aizzando i propri sostenitori. Unitamente al reclamo, la società allega due brevi filmati, realizzati da soggetti che hanno assistito alla partita, ed evidenzia che il sig. Scarzello non avrebbe partecipato attivamente alla rissa, ma sarebbe intervenuto al solo fine di placare gli animi. Per questo motivo chiede l’annullamento della squalifica.

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 29 maggio 2022, unitamente ad un video allegato, la società A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina: l’inibizione fino al 23 settembre 2022 al sig. MAZZONI ANDREA (dirigente) poiché sfondava la rete divisoria e forzava il cancello di accesso al terreno di gioco, entrando senza autorizzazione sul terreno di gioco per insultare la terna arbitrale e innescando la rissa tra tesserati delle due società; la squalifica fino al 26 agosto 2022 al giocatore SAMMOUNI RAYAN per condotta violenta consistita nell’aver partecipato attivamente alla rissa al termine della partita colpendo diversi giocatori avversari e aizzando i tifosi avversari; la squalifica fino al 22 luglio 2022 al giocatore MAZZONI ALESSANDRO, poiché, espulso al 47’ del secondo tempo per comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro, rientrava in campo al termine della partita e partecipava attivamente alla rissa provocando i tifosi avversari con gesti triviali a chiaro riferimento sessuale; la squalifica fino al 22 luglio 2022 al giocatore SAPORI ALESSANDRO GIACOMO per condotta gravemente irrispettosa e antisportiva tenuta al termine della partita, in quanto attingeva per tre volte i tifosi avversari con sputi.

Nel reclamo, la Società non nega gli addebiti tuttavia contesta la condotta di sfondamento della rete divisoria e la forzatura del cancello di accesso al campo attribuita al sig. Mazzoni. Riconosce l'inadeguato comportamento sia del proprio dirigente, che figurava nella distinta in quanto erroneamente indicato come assistente dell’arbitro, sia dei propri calciatori.

Rispetto al giocatore Sammouni la Reclamante evidenzia che il ragazzo, entrato in campo a pochi minuti dal termine della partita, è stato destinatario di alcune provocazioni a sfondo razziale che lo hanno indotto ad una reazione sconsiderata.

Anche con riferimento agli altri due giocatori squalificati si contesta, sostanzialmente, l’eccessività della sanzione in ragione delle provocazioni ricevute e, in ogni caso, si formulano le scuse per l’accaduto.

Le medesime argomentazioni sono state ribadite nel corso dell’udienza del 10 giugno 2022 dal presidente, sig. Germanetti Giacomo, il quale ha evidenziato che la partita si presentava particolarmente tesa in virtù della storica rivalità tra le società e, in ogni caso, la struttura dell’impianto non ha agevolato l’adeguata distanza tra le tifoserie. Infine, rispetto al danneggiamento lamentato dalla società ospitante all’interno degli spogliatoi, il sig. Germanetti ha riferito di aver già provveduto al risarcimento del relativo danno.

Come noto, ai sensi dell’articolo 61 C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi costituiscono piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso in esame il referto arbitrale deve essere integrato dal materiale video allegato ai reclami dai quali si evince, in primo luogo, che il sig. Scarzella Walter ha partecipato unicamente al fine di dividere i giocatori venuti a contatto. Sicuramente, il suo intervento si presentava come particolarmente vigoroso (strattona per la maglia un giocatore della propria squadra), ma con l’evidente fine di allontanarlo dal luogo della contesa. Tale condotta, estremamente fisica, con ogni probabilità è stata fraintesa dalla terna arbitrale e pertanto la squalifica comminata deve essere annullata.

Appaiono altresì credibili le argomentazioni offerte dalla società A.S.D. CALCIO BRA con riferimento alla condotta del sig. Mazzoni Andrea, in relazione al presunto sfondamento della rete divisoria. Non è stato segnalato alcun (ulteriore) danneggiamento dalla società ospitante di talché si può affermare che la condotta, sicuramente ineducata e scomposta, del dirigente (rappresentata dal suo ingresso sul terreno di gioco e dalla partecipazione alla rissa) debba essere contestualizzata nel clima di forte tensione creatosi a fine partita.

Analoghe considerazioni possono svolgersi rispetto alle condotte dei giocatori squalificati che, viste le provocazioni ricevute, hanno immaturamente reagito in maniera violenta e irrispettosa.

Da ultimo, non si può trascurare l’atteggiamento di resipiscenza manifestato nel reclamo che merita riconoscimento attraverso la concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, ult. co., C.G.S., e pertanto nel contenimento delle sanzioni. A tal proposito si ridetermina l’inibizione nei confronti del sig. Mazzoni Andrea sino al 31 luglio 2022; la squalifica nei confronti del giocatore

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Sammouni Rayan sino al 31 luglio 2022 e le squalifiche per i giocatori Mazzoni Alessandro e Sapori Alessandro Giacomo sino al 30 giugno 2022.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato:

• annulla la squalifica inflitta all’allenatore SCARZELLO WALTER;

• riduce l'inibizione inflitta al dirigente MAZZONI ANDREA sino al 31 luglio 2022;

• riduce la squalifica inflitta al giocatore SAMMUONI RAYAN fino al 31 luglio 2022;

• riduce le squalifiche inflitte ai giocatori MAZZONI ALESSANDRO e SAPORI ALESSANDRO GIACOMO sino al 30 giugno 2022.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso si dispone la restituzione del contributo di reclamo, laddove già versato.

Il Componente Estensore Il Presidente

(Avv. Antonio Vallone) (Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

6.TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 11.6.2022. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore);

Avv. Antonella Reggio (Componente relatore); Avv. Antonio Vallone (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti di TICAU Ruslan, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. ACCADEMIA B.V. REAL TORINO per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 40 comma 6 N.O.I.F.

Con atto del 11.4.2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig.

TICAU per avere lo stesso in data 03/09/2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. ACCADEMIA B.V. REAL TORINO, sottoscritto unitamente alla propria madre, signora TICAU Silvia la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

Il procedimento trae origine da una nota in data 5.11.2021 con cui il Responsabile dell’Ufficio Tesseramenti segnalava alla Procura Federale che il calciatore deferito, che all’atto della richiesta di tesseramento aveva dichiarato di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera, risultava in realtà tesserato per la Federazione Moldava e, precisamente, per la società FC PRUT LEOVA dal 12/03/2015.

Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti e, alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini la società ACCADEMIA B.V. REAL TORINO definiva la propria posizione ai sensi dell’art. 126 C.G.S.

Nella seduta del 10.6.2022, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi il dott. Andrea FRANCO in rappresentanza della Procura Federale ed il giovane calciatore deferito accompagnato dalla madre sig.ra TICAU Silvia in quanto minorenne all’epoca dei fatti.

Preliminarmente il Presidente avvisava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. ma nessun accordo si concretizzava in tal senso.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione della sanzione della squalifica per quattro gare.

Il TICAU Ruslan richiamava la memoria inviata dalla madre nelle more dell’udienza in cui la medesima escludeva di aver sottoscritto, nel Paese di origine, una qualsivoglia richiesta di tesseramento nell’interesse del figlio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le prove documentali acquisite dimostrano la responsabilità del TICAU in relazione alla violazione ascritta. Tuttavia le dichiarazioni della madre, che ha riferito di essere separata da molti anni, che il padre è emigrato in Belgio tra il 2013 e il 2014 e che Ruslan, nato il 19/03/2004, ha vissuto con la nonna materna fino al 2019 mentre lei era in Italia a lavorare, escludendo, quindi, di aver mai sottoscritto alcun tesseramento in Moldavia, consentono di rilevare minimi profili di responsabilità a carico del giocatore deferito.

Alla luce suesposte considerazioni appare equo contenere l’entità della sanzione a carico del TICAU nella squalifica per un turno di gara

P. Q. M.

Il Tribunale Federale:

• dichiara il sig. TICAU Ruslan responsabile dell’illecito ascrittogli e, per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione della squalifica per un turno di gara.

b) Seduta del 10/06/2022 - Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore); Avv. Antonella Reggio (Componente); Avv. Alfredo Repetti (Componente);

Rag. Lorenzo Grassone (Segretario)

Deferimento della Procura Federale nei confronti di CHOUCHANE RAYEN, calciatore richiedente il tesseramento per la Società ASD C. BISALTA e nei confronti della Società ASD C. BISALTA, per rispondere rispettivamente il calciatore della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e all’art. 32, comma 2, CGS in via autonoma ed in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF e la Società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS.

Con atto del 22/04/2022, pervenuto in pari data a mezzo PEC, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. CHOUCHANE RAYEN e la società ASD C.

BISALTA, quest’ultima a titolo di responsabilità oggettiva, poiché, in occasione della richiesta da parte del calciatore di tesseramento per la predetta società, lo stesso sottoscriveva, in data 11/10/2021, una dichiarazione, risultata non veritiera, con la quale attestava di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

La non veridicità della dichiarazione sottoscritta dall’atleta sig. CHOUCHANE emergeva a seguito della comunicazione inviata dalla Federazione Calcistica della Tunisia alla FIGC, tramite e-mail in data 24/11/2021, con la quale attestava che il calciatore era stato tesserato, nella stagione sportiva 2019/2020, per la società Enfida Sport, affiliata alla medesima Federazione.

Nella seduta del 10/06/2022, avanti a questo Tribunale Federale compariva il Dott. Andrea Franco in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva per il sig.

CHOUCHANE RAYEN, né per la società ASD C. BISALTA.

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Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: 4 quattro giornate di squalifica a carico del sig. CHOUCHANE RAYEN ed € 500,00 di ammenda a carico della società deferita ASD C. BISALTA, a titolo di responsabilità oggettiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del giocatore CHOUCHANE RAYEN nonché della Società ASD C. BISALTA deferita, in relazione alle violazioni rispettivamente addebitate, appare pacifica e merita piena conferma. Tuttavia, valutata la gravità dei fatti, si ritiene che le sanzioni da applicarsi al caso concreto debbano essere contenute rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale.

Alla luce di quanto esposto, appare pertanto equo applicare la sanzione della squalifica per due giornate a carico del giocatore CHOUCHANE RAYEN e la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della società ASD C. BISALTA, a titolo di responsabilità oggettiva.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale:

- dichiara il sig. CHOUCHANE RAYEN e la società ASD C. BISALTA responsabili degli illeciti loro rispettivamente ascritti e, per l'effetto, condanna il sig. CHOUCHANE RAYEN alla sanzione della squalifica per due giornate e la società ASD C. BISALTA alla sanzione dell’ammenda di € 200,00.

Il Presidente

(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 Giugno 2022

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 16 Giugno 2022

Il Segretario (Roberto Scrofani)

Il Presidente (Mauro Foschia)

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