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CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 13/5/2022

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A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Reclamo della società A.S.D. CALLIANO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 80 del 28/04/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. CALLIANO CALCIO – A.S.D.C. CANELLI 1922, nell’ambito del campionato di Prima Categoria, girone G

Con atto inviato a mezzo pec in data 29/04/2022, la società A.S.D. CALLIANO CALCIO preannunciava il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che squalificava sino al 24/06/2022 l’allenatore Pollina David per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

Contestualmente, la reclamante richiedeva la copia del referto di gara, il quale risulta inviato in pari data.

Al predetto preannuncio (non motivato) non seguiva alcun reclamo di talché la predetta Corte deve dichiarare l’inammissibilità del preannuncio di reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società A.S.D. CALLIANO CALCIO e, per l’effetto, conferma la squalifica sino al 24/06/2022 comminata dal Giudice Sportivo all’allenatore POLLINA DAVID, l’addebito del contributo di reclamo alla società, che peraltro non risulta versato.

CAMERI CALCIO disputata il 24 aprile 2022 nell’ambito del campionato di Seconda Categoria, girone B

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 30 aprile 2022 la società A.S.D. OLIMPIA S. AGABIO 1948 ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 9 settembre 2022 all’allenatore ANGELASTRI Omar; la squalifica fino al 4 novembre 2022 al giocatore RRTAJ Paulo; la squalifica per quattro giornate al giocatore MANDELLI Davide;

l’ammenda di euro 150,00 alla società A.S.D. OLIMPIA S. AGABIO.

Il sig. ANGELASTRI risulta squalificato in quanto “allontanato dal campo per aver minacciato l’allenatore avversario … Al termine della partita rientrava in campo inveendo contro l’arbitro, aizzando i propri giocatori contro quest’ultimo nonché minacciandolo e cercando il contatto fisico con i dirigenti della squadra avversaria”. Inoltre, mentre l’arbitro si trovava all’interno dello spogliatoio, in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine, il sig. ANGELASTRI “batteva più volte i pugni contro la porta dello stesso con intento intimidatorio”.

Il sig. RROTAJ è stato squalificato per “per condotta gravemente minacciosa ai limiti della violenza nei confronti del direttore di gara che, pur non concretizzatasi in un contatto fisico con lo stesso, gli provocava un forte stato di shock, con necessità dell’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari”.

Tale condotta si reiterava al termine della partita quando tentava nuovamente di aggredire il direttore di gara e lo minacciava di morte.

Il sig. MANDELLI, invece, è stato sanzionato per aver minacciato e insultato il direttore di gara, al termine della partita, e di aver incitato il proprio compagno RROTAJ nel tentativo di aggressione all’arbitro.

La società è stata multata per la condotta di un gruppo di tifosi che, durante l’intera partita, minacciava ripetutamente l’arbitro, nonché per il comportamento dei propri dirigenti, i quali non

intervenivano per calmare i propri tesserati durante l’aggressione al direttore di gara, al quale non offrivano alcun tipo di supporto.

Nel reclamo la società A.S.D. OLIMPIA S. AGABIO 1948 nega sostanzialmente la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale.

In particolare, con riferimento alla condotta dell’allenatore, la reclamante sostiene che ci sarebbe stato un acceso diverbio con l’allenatore della squadra avversaria risoltosi in pochissimo tempo

“andando a bere insieme al bar del campo sportivo”, mentre nessuna rimostranza vi sarebbe stata nei confronti dell’arbitro. Inoltre, viene contestata l’attribuzione del gesto violento contro la porta dello spogliatoio dell’arbitro, in quanto non si comprende come quest’ultimo abbia potuto attribuire il gesto all’allenatore e non ad un altro soggetto.

Per quanto concerne il giocatore RROTAJ, la reclamante dichiara che, sebbene sbagliata ed esagerata, la protesta del giocatore non ha avuto alcuna conseguenza fisica in capo all’arbitro. In ogni caso il calciatore rappresenta il proprio dispiacere per il suo comportamento.

In relazione alla squalifica del giocatore MANDELLI viene negata ogni tipo di responsabilità, anzi, si sostiene che il predetto avrebbe condotto il proprio compagno all’interno dello spogliatoio proprio per evitare ulteriori vessazioni nei confronti dell’arbitro.

Infine, con riferimento all’ammenda nei confronti della società, si nega ogni addebito in ragione del fatto che i dirigenti si sarebbero adoperati per riportare la situazione alla calma. Nulla si dice in merito al comportamento dei propri sostenitori.

Come noto, ai sensi dell’articolo 61 C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi costituiscono piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso in esame il referto arbitrale è assolutamente chiaro ed inequivocabile nella descrizione dei comportamenti tenuti dai tesserati squalificati.

E’ altresì condivisibile l’assunto del giudice sportivo secondo cui la sanzione nei confronti dell’allenatore tiene conto anche del ruolo di esempio che lo stesso dovrebbe ricoprire nei confronti dei propri giocatori. Peraltro, a nulla rileva la circostanza enunciata nel reclamo secondo cui il diverbio con l’allenatore della squadra avversaria si sarebbe risolto “andando a bere al bar del campo sportivo”, poiché trattasi di un comportamento successivo a quanto descritto dall’arbitro accaduto durante la partita.

Altrettanto credibile è la riconducibilità della condotta violenta nei confronti della porta dello spogliatoio dell’arbitro, in quanto il gesto veniva accompagnato da ripetute minacce profferite dall’allenatore.

E’ altresì proporzionata sia l’ammenda comminata alla società, per il comportamento dei dirigenti e dei propri sostenitori, che la squalifica nei confronti del giocatore MANDELLI, stante la descrizione della condotta fornita dall’arbitro, il quale ha redatto il referto arbitrale in maniera assolutamente chiara, evitando di attribuire condotte a giocatori laddove non ne era certo.

L’unico elemento meritevole di valorizzazione in questa sede, sotto il profilo sanzionatorio, è rappresentato dalle scuse formulate dal giocatore RROTAJ, la cui condotta irriguardosa non è stata negata. Sotto questo profilo, è possibile contenere la squalifica, anche per ragioni di proporzionalità, sino al 30 settembre 2022.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato: riduce la squalifica inflitta al sig. RROTAJ Paulo sino al 30 settembre 2022;

conferma nel resto la squalifica comminata al sig. ANGELASTRI Omar sino al 9 settembre 2022; la squalifica di quattro giornate effettive al sig. MANDELLI Davide, nonché l’ammenda di euro 150,00 nei confronti della società A.S.D. OLIMPIA S. AGABIO 1948.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

Il Componente Estensore Il Presidente

( Avv. Antonio Vallone) (Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

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c) Reclamo proposto da ASD CASALNOCETO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 79 del 26.4.2022 in riferimento alla gara CASALNOCETO – CASTELNOVESE CASTELNUOVO disputata il 24/4/22 - Campionato Seconda Categoria- Girone H

L’ASD CASALNOCETO, in persona del Presidente pro tempore ha presentato tempestivo reclamo a mezzo del difensore Avv. Marcello Finiguerra, trasmesso via pec in data 2/5/2022, avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del suo calciatore signor MANNEH SAIKOU TIJAN, di irrogazione della sanzione della squalifica per cinque giornate effettive poiché “Espulso per condotta violenta, consistente nell’aver colpito volontariamente un avversario a gioco in svolgimento ma con pallone a diversi metri di distanza, con una gomitata al volto, provocandogli un forte dolore; al termine della gara, rispondeva in modo ingiurioso ed aggressivo al saluto del direttore di gara, era necessario l’intervento dell’allenatore per calmare il giocatore e permettere l’ingresso dell’arbitro nel suo spogliatoio.”

La società reclamante ritiene eccessiva la squalifica inflitta osservando che il giocatore si è avvicinato al direttore di gara soltanto per ottenere il suo documento di identità rapidamente, poiché doveva allontanarsi subito per ragioni personali, senza aver mai avuto l’intenzione di ostacolarne l’ingresso nello spogliatoio, tanto è vero che l’episodio non sarebbe durato che una manciata di secondi e non avrebbe avuto alcuno strascico; il giocatore avversario colpito inoltre non avrebbe riportato alcuna ferita ed in ogni caso il giocatore produce lettera in cui porge le sue scuse sia al direttore di gara che al giocatore avversario colpito rammaricandosi ripetutamente per l’accaduto.

La Corte osserva che il Direttore di gara ha descritto il comportamento del giocatore che ha colpito l’avversario con il pallone a distanza dandogli una gomitata all’altezza dell’attaccatura dei capelli e che, al rientro negli spogliatoi, rispondeva sgarbatamente e ingiuriosamente al direttore di gara che lo salutava e lo invitava ad attendere, rendendo necessario l’intervento dell’allenatore per calmarlo.

La Corte ritiene che dal referto arbitrale emerga la gravità del comportamento tenuto dal giocatore sia nei confronti del giocatore avversario che del direttore di gara, estrinsecatosi in condotte aggressive ed ingiuriose, sia pure di breve durata, in relazione alle quali, tenuto conto anche del ripetuto ravvedimento espresso, reputa equa l’applicazione della squalifica per tre gare effettive.

Per questi motivi

ACCOGLIE

il reclamo proposto da ASD CASALNOCETO, rideterminando la sanzione inflitta a carico del suo calciatore signor MANNEH SAIKOU TIJAN, nella squalifica per tre gare effettive.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Componente Estensore Il Presidente

(Avv. Anna Mattioli) (Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

d) Ricorso della Società CNH INDUSTRIAL CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 80 della Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 28.4.2022 in riferimento alla gara IVREA BANCHETTE – CNH INDUSTRIAL CALCIO del 21.4.2022 valida per il Campionato Under 19 Regionali – Girone B

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta all’allenatore Somma Pierluigi la squalifica sino al 30.09.2022.

Si contesta il contenuto del rapporto del direttore di gara, sostenendo che i fatti non si sarebbero svolti come descritti dall’arbitro.

Si portano a conforto le dichiarazioni di altri tre tesserati della reclamante. All’esito della lettura degli atti di gare, del reclamo e della documentazione allegata si può convenire con la reclamante che i fatti addebitati all’allenatore non siano di gravità tale da meritare la sanzione inflitta che, pertanto, va ridotta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il presente ricorso e per l’effetto riduce la sanzione, applicando a SOMMA Pierluigi la squalifica sino al 31.8.2022.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove versata.

Il Componente Estensore Il Presidente

(Avv. Flavio Campagna) (Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

e) Reclamo della A.S.D. VENARIA REALE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 84 del 05.05.2022, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 05.05.2023 all’allenatore sig.

ERMANNI Marco (gara VENARIA REALE/ALPIGNANO disputata il 30.04.2022 nell’ambito del Campionato Under 19 Regionale girone C)

Con il reclamo in oggetto, la società A.S.D. VENARIA REALE contesta le risultanze del rapporto arbitrale e richiede l’annullamento della squalifica comminata dal giudice sportivo al sig. Ermanni Marco, adducendo che il proprio tesserato in alcun modo avrebbe colpito il direttore di gara; tale circostanza risulterebbe comprovata dalle riprese video effettuate da una telecamera che riprende tutte le gare della squadra.

Codesta Corte d’Appello Federale Territoriale, letto il reclamo, la documentazione ufficiale dell’incontro e le precisazioni fornite dal direttore di gara, presa visione del filmato in possesso della ricorrente, esprime le seguenti considerazioni.

Risulta evidente che il sig. Ermanni non possa essere ritenuto responsabile di una condotta violenta ai danni del direttore di gara; dall’esame delle riprese visionate, infatti, si evince chiaramente come il contatto in questione sia stato di modestissima entità e che certamente il sig. Ermanni non abbia colpito l’arbitro con un pugno. Peraltro anche il direttore di gara, nelle precisazioni fornite, rettifica quanto riportato nel suo referto e chiarisce di avere ricevuto unicamente una stretta di mano eccessivamente vigorosa ed un contestuale e repentino spintone.

E’ evidente pertanto che, sulla base dei fatti così come riscostruiti, l’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo debba essere sensibilmente ridotta, potendo il gesto compiuto dal sig. Ermanni al più essere ricondotto nel novero degli atteggiamenti poco rispettosi e di protesta per l’operato del direttore di gara, ma non certo in una condotta violenta.

Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento del reclamo di cui trattasi

RIDUCE

al 30.5.2022 la squalifica comminata al sig. ERMANNI Marco. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.

Il Componente Estensore Il Presidente

(Avv. Alfredo Repetti) (Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

f) Reclamo proposto da ASD NICHELINO HESPERIA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 84 del 5.5.2022 in riferimento alla gara SAN GIACOMO CHIERI – ASD NICHELINO HESPERIA disputata il 1.5.2022 - Campionato Under 17 Regionale

L’ASD NICHELINO HESPERIA ha presentato tempestivo reclamo avverso le seguenti decisioni assunte dal Giudice Sportivo: 1)inibizione a svolgere ogni attività fino al 5.8.2022 a carico del dirigente Raso Giuseppe poiché “espulso nel corso del secondo tempo per avere ripetutamente insultato l’arbitro, al termine della gara lo accerchiava insieme ai giocatori per protestare; inoltre, accompagnato dall’allenatore, si recava presso lo spogliatoio dell’arbitro, continuando a protestare,

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minacciandolo, insinuando di essere stato da lui insultato e minacciato, insultandolo nuovamente e proferendo bestemmie: inoltre, quando l’arbitro legittimamente chiudeva la sua porta, la riapriva con forza e gli intimava con fare minaccioso di stare attento”; 2) squalifica fino al 17.5.2022 nei confronti dell’allenatore Bagnato Marcello poiché “al termine della gara partecipava alle proteste di tutta la Società Nichelino Hesperia nei confronti dell’arbitro, accompagnandolo al suo spogliatoio il dirigente Raso Giuseppe già espulso ed assistendo passivamente alla condotta insultante e minacciosa del suddetto dirigente”; 3) ammenda di € 100,00 a carico della Società “per condotta dei propri tesserati e dirigenti che al termine della gara accerchiavano l’arbitro per protestare e tenevano nei suoi riguardi un atteggiamento aggressivo minaccioso e gravemente irriguardoso, rendendo necessario l’intervento dei dirigenti della società di casa e la minaccia di chiamare i carabinieri per consentire al direttore di gara di lasciare l’impianto”.

Osserva la reclamante che effettivamente ci sono state, soprattutto a fine gara, conclusasi con il risultato di quattro reti a zero in favore del Chieri, discussioni e proteste da parte dei dirigenti e componenti della società, sfociate in comportamenti non corretti, in ragione della concitazione del momento, per i quali porge le proprie scuse, allegando altresì lettera di scuse del dirigente signor Raso Giuseppe il quale, ribadendo il proprio rammarico per l’accaduto, esclude tuttavia di avere proferito bestemmie; la società chiede pertanto l’applicazione delle attenuanti del caso e la riduzione delle sanzioni applicate.

Il Collegio rileva, preliminarmente all’esame del merito, la non impugnabilità della sanzione inflitta nei confronti dell’allenatore Bagnato Marcello (squalifica fino al 17.5.2022).

Si osserva infatti che l’art. 137, comma 3, lett. b) del C.G.S. dichiara non impugnabili, per tecnici e massaggiatori, i provvedimenti di inibizione e squalifica “fino ad un mese”.

In relazione alla sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 5.8.2022 a carico del dirigente Raso Giuseppe, il Collegio rileva che dal referto arbitrale emerge che il dirigente, al termine dell’incontro, abbia insultato il direttore di gara con espressioni quali “buffone, ladro, ci hai fatto perdere”; riferisce inoltre il direttore di gara che, raggiunto dal medesimo nello spogliatoio, questi abbia affermato “di aver sentito insulti verso la sua persona da parte mia, insinuando bestemmie a mio carico e dandomi del bugiardo arrogante alla mia negazione di tali calunnie verso la mia persona.”; (…) “ al mio chiudere la porta, quest’ultima viene riaperta senza il mio consenso dal signor Raso che con fare minaccioso e indice alzato mi riferisce< non mi faccio chiudere la porta in faccia da un ragazzino stai ben attento> (….) “L’intera società del Nichelino inoltre rimane nel parcheggio del centro sportivo per avere un confronto con me.. e accenna ad andarsene solo dopo i richiami della società di casa..”

La Corte, rilevata l’efficacia privilegiata di cui il referto arbitrale gode quanto alle circostanze di fatto narrate, ritiene che sussista la gravità del comportamento del dirigente Raso Giuseppe, consistente in condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, con il quale risulta esservi stata discussione circa l’avvenuta espressione di insulti e bestemmie da parte del direttore di gara, da questi negata ( il signor Raso Giuseppe pertanto non risulta avere proferito bestemmie); dal referto emerge inoltre come tutta la società abbia stazionato nel parcheggio per avere un confronto con il direttore di gara, allontanandosi soltanto dopo i richiami della società di casa, con atteggiamento minaccioso ed irriguardoso .

Tenuto conto delle espressioni di rammarico per l’accaduto espresse sia nel reclamo che nella allegata lettera a firma del signor Raso Giuseppe, in relazione alle condotte accertate la Corte ritiene equa l’applicazione della sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 27.5.2022 quanto al signor Raso Giuseppe e dell’ammenda di € 50,00 quanto alla società.

Per quanto sopra la Corte

DICHIARA INAMMISSIBILE

il reclamo proposto in relazione alla sanzione inflitta nei confronti dell’allenatore Bagnato Marcello (squalifica fino al 17.5.2022);

ACCOGLIE

Il reclamo proposto avverso la sanzione inflitta al dirigente RASO GIUSEPPE rideterminando la sanzione nella inibizione a svolgere ogni attività fino al 27.5.2022; accoglie altresì il reclamo avverso la sanzione inflitta alla società ASD NICHELINO HESPERIA reclamante, rideterminandola nell’ammenda di € 50,00 .

Dispone per l’effetto la restituzione della tassa di reclamo versata.

Il Componente Estensore Il Presidente

(Avv. Anna Mattioli) (Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

6.TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 13.5.2022. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore); Avv.

Anna Mattioli (componente relatore) Avv. Flavio Campagna (Componente);

Deferimento della Procura Federale nei confronti di OFKIR Mhedi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. TORINESE 1894; RHIMI Mohamed Aymen, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. G.A.R. REBAUDENGO e delle società A.S.D. F.C. TORINESE 1894 e U.S.D. G.A.R. REBAUDENGO, per rispondere i calciatori delle violazioni di cui agli artt. 4 comma 1, 38 e 39 C.G.S.; le Società della violazione di cui all’art. 6 comma 2 C.G.S.:

Con atto del 9.3.2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig.

OFKIR per avere lo stesso, al termine della gara REBAUDENGO - TORINESE disputata in data 10.10.2021 (valevole per il Campionato Regionale Allievi Under 18 Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della stagione sportiva 2021-2022) nel mentre si accingeva a lasciare l'impianto sportivo nel quale si era appena disputato l'incontro, colpito il sig. RHIMI Mohammed Aymen, calciatore tesserato per la REBAUDENGO sul braccio sinistro con un corpo contundente (piccola asta di metallo) che nell'occasione aveva sottratto proprio dalle mani dello stesso, cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in 5 giorni come da certificazione medica acquisita agli atti del procedimento; il sig. RHIMI per avere lo stesso, al termine della gara REBAUDENGO - TORINESE disputata in data 10.10.2021 (valevole per il Campionato Regionale Allievi Under 18 Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della stagione sportiva 2021/2022), nel mentre si accingeva a lasciare l'impianto sportivo nel quale si era appena disputato l'incontro, minacciato e tentato di colpire con una piccola asta di metallo il sig. OFKIR Mhedi, calciatore tesserato per la TORINESE;

le società F.C. TORINESE 1894 e G.A.R. REBAUDENGO a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati

Il procedimento trae origine da una segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Piemonte che inoltrava alla Procura Federale due comunicazioni pervenute a mezzo e mail rispettivamente in data 10.10.2021 dal Presidente della TORINESE 1894 e in data 11.10.2021 dalla segreteria della GAR REBAUDENGO in cui, in buona sostanza, entrambe le Società lamentavano l’aggressione patita da propri giocatori ad opera di calciatori avversari in zona limitrofa all’impianto sportivo ove si era in precedenza disputata la gara tra le due società valevole per il Campionato Regionale Under 18 in data 10.10.2021.

Nel corso delle indagini, ai fini della ricostruzione dell’accaduto, venivano innanzi tutto escussi adulti informati sui fatti ovverosia i sig.ri Roberto ROSSI dirigente della TORINESE e Roberto MARANGON dirigente del REBAUDENGO. Successivamente, sulla base delle dichiarazioni di costoro, sono stati interrogati i calciatori presenti e i protagonisti della vicenda cioè ELHASSANI Wassin, BELALLAM Mouad e OFKIR Mhedi tesserati per la TORINESE nonché ARDILES BONAVIDES Renato e RHIMI Mohamed Aymen tesserati per il REBAUDENGO. Veniva altresì

Nel corso delle indagini, ai fini della ricostruzione dell’accaduto, venivano innanzi tutto escussi adulti informati sui fatti ovverosia i sig.ri Roberto ROSSI dirigente della TORINESE e Roberto MARANGON dirigente del REBAUDENGO. Successivamente, sulla base delle dichiarazioni di costoro, sono stati interrogati i calciatori presenti e i protagonisti della vicenda cioè ELHASSANI Wassin, BELALLAM Mouad e OFKIR Mhedi tesserati per la TORINESE nonché ARDILES BONAVIDES Renato e RHIMI Mohamed Aymen tesserati per il REBAUDENGO. Veniva altresì

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