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- COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 46

CP14 “DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA O DA RIGURGITO DI FOGNATURE”

A parziale deroga dell’art. 45, lettera c) delle Norme che regolano la SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, l’assicurazione comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua, purché conse-guenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fognature.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ART. 47

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

ART. 48

GESTIONE DELLE VERTENZE DEI DANNI – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa desi-gnati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 49

VALORE DEL FABBRICATO ED ASSICURAZIONE PARZIALE

Il valore del fabbricato deve corrispondere al suo valore di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’a-rea, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 10%

il valore dichiarato dal Contraente o dall’Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIA DOVE

Responsabilità civile Italia

Stato Città del Vaticano Repubblica di San Marino

CONDIZIONI PARTICOLARI

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NORME COMUNI ALLA SEZIONE I – INCENDIO E SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 50

CP15 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO PER GLI IMPIANTI”

Relativamente agli impianti, a parziale deroga del comma b) dell’art. 42 , la determinazione del danno viene eseguita stimando il valore di rimpiazzo degli impianti assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento vetustà, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

ART. 51

CP16 “LIMITAZIONE DELL’INDENNIZZO IN CASO DI ESISTENZA DI ALTE ASSICURAZIONI”

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per suo conto sullo stesso fabbricato e per gli stessi rischi la presenta polizza é operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

ART. 52

CP17 “INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA”

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimita-zione generale o particolare, dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell’Assicurato, il quale intende far valere un diritto all’indennizzo.

ART. 53

CP18 “VINCOLO”

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Assicurato o di chi indicato in polizza quale Vincolatario, pertanto la Società si obbliga a:

a) riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;

b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;

c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;

d) pagare esclusivamente al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indenniz-zo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;

e) comunicare tempestivamente al Vincolatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione sino a quando siano trascorsi 30 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;

f) accettare l’eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell’Assicurato o del Vin-colatario;

g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto del Vincolatario nonché co-municare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell’assicurazione.

NORME COMUNI

Mod. 1708 - Ed. 07/2020

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