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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 39 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro In caso di Sinistro, l’Assicurato deve fornire denuncia telefonica alla Compagnia entro 3 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e successivamente inviare:

• in caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologi-co generale rilasciato dal P.R.A.; tutte le chiavi rila-sciate dalla casa madre del veicolo. Qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l’anno precedente il veicolo era stato assicurato contro il furto, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura; Procura a vendere in caso di furto totale.

Qualora il furto o la rapina si verifichi all’estero la de-nuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche all’Autorità Italiana;

• in caso di incendio: originale o copia autentica del-la denuncia inoltrata all’Autorità competente o, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l’anno precedente il veicolo era stato assicurato contro l’incendio, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura;

• in caso di copertura “Kasko”: denuncia sottoscritta, anche in carta semplice, completa di tutti gli ele-menti utili alla corretta registrazione (testimoni, intervento delle autorità e riferimento della società che ha effettuato il soccorso). Qualora in fase assun-tiva si sia dichiarato che l’anno precedente il veicolo era stato assicurato contro i danni Kasko, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura;

• in caso di collisione: Modulo di Constatazione Ami-chevole di Incidente (“Modulo CAI”) con l’indicazione di tutti gli elementi identificativi del veicolo di con-troparte. Qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l’anno precedente il veicolo era stato assicurato contro i danni collisione, copia del precedente con-tratto di assicurazione che attesti la copertura.

• in caso di copertura “No Assicurati”: in aggiunta alla documentazione standard richiesta in caso di sini-stro di responsabilità civile, un verbale delle forze dell’ordine che attesti la scopertura assicurativa del veicolo responsabile dell’evento.

L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

ART. 40 Determinazione dei danni indennizzabili In linea generale, l’ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo o le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione della rivista Quattroruote, ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Si precisa, altresì, che l’anzianità del veicolo sarà calcolata dalla data di prima immatricolazione, considerando come tale la data di immatricolazione estera per i veicoli poi reimmatricolati in Italia e che per danno totale si intende il caso in cui il valore del danno raggiunga o superi l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. In via esemplificativa, sebbene non esaustiva si riportano

le percentuali di deprezzamento che saranno applicate dalla Compagnia in base alla vetustà del veicolo:

• per 6 mesi dalla data di prima immatricolazione nes-sun deprezzamento

In caso di più sinistri per la medesima garanzia occorsi durante lo stesso anno assicurativo l’indennizzo non potrà superare cumulativamente il valore commerciale del mezzo come sopra definito. L’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile, previa consegna della copia della fattura d’acquisto,esclusivamente nella misura in cui l’Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 41 Regola proporzionale

Se al momento del Sinistro le cose assicurate risultano avere un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del precedente articolo verrà indennizzato in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell’Assicurato la differenza, ai sensi dell’art. 1907 del C.C..

ART. 42 Deroga all’applicazione del degrado

La Compagnia, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo in caso di danno totale, se il Sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; in caso di danno parziale, se il Sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente ai pezzi di ricambio inerenti la sola carrozzeria (la selleria è esclusa). La Compagnia si riserva la facoltà di integrare la documentazione di cui sopra alla luce di eventuali interventi normativi o di particolari esigenze di carattere tecnico. Inoltre, in tutti I casi in cui siano prestate garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la perizia del veicolo ed ogni altro ulteriore documento che si ritenga necessario.

Si precisa, infine, che è una facoltà della Compagnia accettare l’autoceritificazione.

sinistri 18 18 18 18 18

N.B. Per Sinistri si intende ogni Sinistro pagato anche parzialmente con Responsabilità principale.

Tabella delle regole di assegnazione della classe CU per i veicoli che ne sono sprovvisti

(ex allegato 2 Regolamento ISVAP 4/2006)

PROVENIENZA ASSICURATIVA DOCUMENTI DA INVIARE CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE

Veicolo già assicurato in qualsiasi forma

tariffaria. Contratto di leasing/finanziamento se

presenti.

Classe risultante dall’attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.

Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria con ATR scaduto da meno di 5 anni.

Contratto di leasing/finanziamento se presenti.

Classe risultante dall’attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.

Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria con ATR scaduto da più di 5 anni.

Contratto di leasing/finanziamento se presenti. Dichiarazione di mancata circolazione.

18 Veicolo di prima immatricolazione o

di prima assicurazione dopo voltura al P.R.A.

Copia della fattura di acquisto.

Contratto di leasing/finanziamento se presenti.

14

Veicolo oggetto di contratto ceduto. Copia dell’appendice di cessione del contratto. Contratto di leasing/

finanziamento se presenti. 14

Veicolo già assicurato presso Compagnia estera.

Dichiarazione della Compagnia estera con indicazione del numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa.

Classe risultante dall’attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.

In assenza di dichiarazione: classe 14.

Veicolo di prima immatricolazione o di prima immatricolazione dopo voltura al P.R.A. con riconoscimento classe precedente veicolo cessato.

Documento comprovante l’avvenuta cessazione del rischio. Copia della fattura di acquisto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.

Classe risultante dall’attestato di rischio.

Agevolazione per ulteriore veicolo ex legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani)

Copia della fattura di acquisto. Stato di famiglia (se l’ulteriore veicolo è intestato ad un familiare dello stesso nucleo familiare).

Classe risultante dall’attestato di rischio del veicolo già assicurato e che cede il beneficio.

Veicolo riscattato in seguito a full

leasing o leasing operativo. Documentazione comprovante il

riscatto del leasing. Classe risultante dall’attestato di rischio.

Veicolo proveniente da polizza

temporanea. Copia della polizza temporanea. Classe risultante dalla polizza temporanea, in assenza: classe 14.

Recesso per ripensamento. Dichiarazione attestante l’esercizio del

diritto di ripensamento. Classe derivante dall’attestato di rischio o dalla dichiarazione.

Risoluzione consensuale. Dichiarazione attestante l’esercizio

della risoluzione consensuale. Classe derivante dall’attestato di rischio o dalla dichiarazione.

Veicolo assicurato con Compagnia cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa qualora la banca dati degli Attestati di rischio non sia aggiornata.

- Se è stata completata l’annualità assicurativa: autocertificazione ex articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione.

Se è il contratto si è risolto prima della scadenza annuale:

autocertificazione ex articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione.

Classe risultante dalla dichiarazione.

Appendice “A” (autovetture, ciclomotori e motocicli ad uso privato)

In aggiunta a quanto previsto dalla Nota Operativa dovranno essere inoltrati i seguenti documenti

SEZIONE 4

INFORTUNI DEL CONDUCENTE CHE COSA È ASSICURATO

Art. 43 - Definizione di infortunio oggetto dell’assi-curazione

È considerato infortunio ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali alla persona che, in qualità di conducente, si trovi a bordo del veicolo identificato in polizza. Tali lesioni devono essere obiettivamente constatabili e avere per conseguenza morte o invalidità permanente.

L’assicurazione vale, nei limiti previsti dalla combinazione scelta dal Contraente, in conseguenza di un incidente di circolazione occorso al veicolo identificato in polizza. L’assicurazione inoltre è estesa anche agli infortuni:

• sofferti in conseguenza di malore o in stato di in-coscienza, sempre che non determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefa-centi o di allucinogeni;

• subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligen-za anche gravi;

• derivanti da aggressione, atti violenti e tumulti po- polari aventi movente politico, sociale o sindacale, purché non vi sia stata partecipazione attiva e vo-lontaria dell’assicurato;

• subiti durante lo svolgimento di attività di fortuna sull’autoveicolo identificato in polizza, per la ri-presa della marcia a seguito di fermata per rotture o guasti improvvisi verificatisi durante la circola-zione.

CHE COSA NON È ASSICURATO