L’erogazione del servizio prevede un costo a carico dell’utente secondo quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all’allegato VII del de-creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e successive modificazioni.
33 5. Apparecchi di sollevamento
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni individua le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secon-do le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011. È bene precisa-re che le macchine soggette al precisa-regime di verifica periodica sono esclusivamente quelle che si configurano come attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 69 del già richiamato decreto ovvero “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’at-tuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro”.
Di seguito l’estratto dell’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni riportante le attrezzature di lavoro afferenti ai gruppi SC (sollevamento cose) e SP (sollevamento persone) e la relativa periodicità di verifica.
Attrezzature di lavoro afferenti al gruppo sollevamento cose (SC)5: Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del
anie-re x numero di giri > 450 (m x giri/min.)6
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscon-trabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo rego-lare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
5 L’elenco non è completo, dal momento che talune attrezzature non sono riportate (carrelli semoventi a braccio telescopico, mac-chine agricole raccoglifrutta, piattaforme autosollevanti su colonne, ponti sospesi, ascensori e montacarichi da cantiere), perché trattate separatamente in altre schede.
6 Per gli idroestrattori occorre fare una precisazione: queste attrezzature di lavoro, infatti, erano già sottoposte a regime di verifica periodica prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, tuttavia i parametri introdotti dall’allegato VII per discriminare quali tra questi vadano sottoposti a verifica periodica ha allargato il panorama rispetto al pregresso. Originariamente il decreto ministeriale 12 settembre 1959 prescriveva la verifica periodica esclusivamente per gli idroestrattori con diametro esterno del paniere superiore a 500 mm.
35 Come evidente dall’estratto sopra riportato, per gli apparecchi di sollevamento materiali il legislatore ha prescritto che la periodicità di verifica varii in base alla vetustà dell’attrezzatura di lavoro e al settore di impiego.
Attrezzature di lavoro afferenti al gruppo sollevamento persone (SP):
Per tutte queste attrezzature il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro provveda a inoltrare:
1. comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente7 all’atto della messa in servizio;
2. richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.
Per le attrezzature sopra elencate, prive di marcatura CE8 e non oggetto di mo-difiche sostanziali, gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 si ritengono assolti con la procedura omologativa; pertanto le attrezzature in questione, una volta ultimato l’iter omologativo, rimangono soggette al regime di verifica periodica successiva.
La comunicazione di messa in servizio può essere predisposta secondo la mo-dulistica disponibile sul portale dell’Inail, allegando, ove possibile, copia della di-chiarazione CE di conformità; tale documento non risulta obbligatorio, ma può essere di ausilio agli uffici preposti per verificare l’appartenenza dell’attrezzatura al regime di verifica periodica, cercando di evitare ulteriori oneri per il datore di lavoro e per le altre strutture coinvolte.
Attrezzatura Intervento/Periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale
7 Le indicazioni per l’individuazione della Struttura dell’Inail territorialmente competente sono reperibili oltre che nel portale istitu-zionale, anche in allegato alla guida. Si precisa che nel caso di attrezzature di lavoro mobili o trasferibili, l’Unità operativa territo-riale dell’Inail alla quale avanzare la richiesta di prima verifica periodica deve essere quella presso la quale si trova l’attrezzatura di lavoro, per l’effettuazione del sopralluogo.
8 La mancanza della marcatura CE è determinata dal fatto che le macchine sono state immesse sul mercato o messe in servizio in data antecedente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recepimento italiano della prima direttiva macchine (21 settembre 1996 per tutte le macchine, a esclusione delle macchine destinate al sollevamento persone per le quali il termine è il 31 dicembre 1996).
Almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore il datore di lavo-ro deve plavo-rovvedere alla richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente, adottando la modulistica disponibile sul portale istituzionale https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/
prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html; tale richiesta deve in ogni caso riportare obbligatoriamente:
- indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferi-menti telefonici;
- dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavo-ro, matricola Enpi/Ancc/Ispesl/Inail/Mlps);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui al comma 4 dell’art.
2 del decreto ministeriale 11 aprile 2011;
- data della richiesta.
La prima verifica periodica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, può essere condotta da personale dell’Inail ovvero su incarico dell’Inail dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta; decorsi i 45 giorni dalla richiesta completa di prima verifica perio-dica9, il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l’attrezzatura di lavoro.
La prima verifica periodica prevede un sopralluogo da parte di un tecnico con la redazione e la consegna di una scheda tecnica e di un verbale di verifica, ri-lasciato a valle di una serie di controlli e prove volti a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Scheda tecnica e verbale devono accompagnare l’attrezzatura di lavoro fino alla dismissione.
9 Qualora l’Unità operativa territoriale dell’Inail comunichi la mancanza di alcune delle informazioni obbligatorie nella richiesta, i ter-mini di decorrenza dei 45 giorni devono ritenersi interrotti, finché il datore di lavoro non provvede a fornire le indicazioni previste.
37 5.1 TIPOLOGIA DI VERIFICA
Prima verifica periodica di apparecchi di sollevamento cose e apparecchi di sol-levamento persone.
UTENTI DESTINATARI Datori di lavoro, noleggiatori.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Esame della documentazione fornita a corredo dell’attrezzatura di lavoro (dichia-razione CE di conformità e istruzioni), per la redazione della relativa scheda tecni-ca ed esame e prove dell’attrezzatura e dei relativi dispositivi di sicurezza, per la stesura del verbale di verifica periodica.
FINALITÀ
Valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza dell’at-trezzatura di lavoro.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata anticipatamente ri-spetto alle scadenze prescritte dall’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per le specifiche attrezzature, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze.
Il modulo deve essere presentato da parte del datore di lavoro o suo delegato10, all’Unità operativa territoriale competente in base al luogo di utilizzo/installazio-ne dell’attrezzatura, tramite Pec (o attraverso i servizi onliutilizzo/installazio-ne prossimamente di-sponibili sul portale dell’Inail).
La modulistica da adottare può essere reperita sul portale istituzionale al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/
ricerca-e-tecnologia.html, onde assicurare tutte le informazioni indispensabili alla richiesta.
Entro 45 giorni dalla richiesta completa, l’Inail inoltra al datore di lavoro comu-nicazione per l’effettuazione del pagamento della prestazione; l’importo dovuto all’Inail sarà pari al 100% di quanto previsto dal tariffario di cui al decreto
diri-10 La delega deve essere accompagnata da copia del documento d’identità del datore di lavoro.
genziale del 23 novembre 2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all’allegato VII del al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e successive modificazioni (se la prima verifica periodica viene condotta dal perso-nale dell’Inail) ovvero pari al 15% (se la prima verifica periodica viene eseguita dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e delegato dall’Inail).
Il pagamento può essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, in entrambi i casi è necessario riportare il numero di cro-nologico esplicitato nella comunicazione inviata dall’Unità operativa territoriale dell’Inail.
Laddove trascorrano inutilmente i 45 giorni dalla richiesta completa, il datore di lavoro può richiedere l’intervento di un soggetto pubblico o privato abilitato nella regione di utilizzo/installazione dell’attrezzatura.
MODALITÀ PER LA VERIFICA
La prima verifica periodica prevede una prima fase di esame documentale (di-chiarazione CE di conformità e istruzioni), per la redazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e una successiva di effettuazione di controlli e prove direttamen-te sull’attrezzatura, al fine di valutare lo stato di manudirettamen-tenzione e conservazione dell’attrezzatura e dei suoi dispositivi di sicurezza.
COSTI A CARICO DELL’UTENTE
L’erogazione del servizio prevede un costo a carico dell’utente secondo quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all’allegato VII del de-creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e successive modificazioni.
39 6. Ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, prevede che ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta11 rientrino nel regime di verifica periodica con periodicità biennale.
Ai fini di tale verifica, il datore di lavoro deve inoltrare:
1. la comunicazione di messa in servizio, all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente12 all’atto della messa in servizio;
2. la richiesta di prima verifica periodica, all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
3. la richiesta di verifica periodica successiva, ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.
I ponti sospesi e le macchine agricole raccoglifrutta non marcati CE e non oggetto di modifiche sostanziali, solo dopo aver ottemperato alle procedure di omolo-gazione e collaudo (prescritte dal decreto ministeriale 4 marzo 1982), sono sot-toposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima; in ogni caso, anche per le suddette macchine, il datore di lavoro deve inoltrare comunicazione di messa in servizio per l’assegnazione della matricola.
Per ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta la comunicazione di messa in servizio può essere predisposta secondo la modulistica disponibile sul portale istituzionale (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/
prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html), allegando copia della dichiarazione CE di conformità13, ove disponibile.
Almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore, il datore di la-voro deve provvedere alla richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente, adottando la modulistica disponibile sul portale istituzionale (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/
prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html).
11 Le macchine agricole raccoglifrutta non sono espressamente indicate nell’allegato VII al decreto legislativo 4 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ma vanno verificate in quanto impianti speciali di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1982.
12 Le indicazioni per l’individuazione della Struttura dell’Inail territorialmente competente sono reperibili oltre che nel portale istitu-zionale, anche in allegato alla guida. Si precisa che nel caso di attrezzature di lavoro mobili o trasferibili, l’Unità operativa territo-riale dell’Inail alla quale avanzare la richiesta di prima verifica periodica deve essere quella presso la quale si trova l’attrezzatura di lavoro, per l’effettuazione del sopralluogo.
13 Tali documenti non risultano obbligatori, ma possono essere di ausilio agli uffici preposti per verificare l’appartenenza dell’attrez-zatura al regime di verifica periodica, evitando, ove possibile, ulteriori oneri per il datore di lavoro e le altre strutture coinvolte.
Tale richiesta deve in ogni caso riportare obbligatoriamente:
- indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferi-menti telefonici;
- dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavo-ro, matricola Enpi/Ancc/Ispesl/Inail/Mlps);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui al comma 4 dell’art.
2 del decreto ministeriale 11 aprile 2011 (https://www.inail.it/cs/internet/atti- vita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/verifica/prima-verifica-periodica-gvr_sc-sp.html);
- data della richiesta.
La prima verifica periodica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa; può essere condotta da personale dell’Inail ovvero, su incarico dell’Inail, dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta; decorsi i 45 giorni dalla richiesta completa di prima verifica perio-dica14, il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l’attrezzatura di lavoro.
14 Qualora l’Unità operativa territoriale dell’Inail comunichi la mancanza di alcune delle informazioni obbligatorie nella richiesta, i termini di decorrenza dei 45 giorni devono ritenersi interrotti, finché il datore di lavoro non provvede a fornire le indicazioni previste.
41 6.1 TIPOLOGIA DI VERIFICA
Prima verifica periodica di ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta.
UTENTI DESTINATARI Datori di lavoro, noleggiatori.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Esame della documentazione fornita a corredo dell’attrezzatura di lavoro (dichia-razione CE di conformità15, istruzioni, ecc.) per la redazione della relativa scheda tecnica ed esame e prove dell’attrezzatura e dei relativi dispositivi di sicurezza per la stesura del verbale di verifica periodica. Scheda tecnica e verbale devono accompagnare l’attrezzatura di lavoro fino alla dismissione.
FINALITÀ
Valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza dell’at-trezzatura di lavoro.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata anticipatamente ri-spetto alle scadenze prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc-cessive modificazioni al fine di assicurare il rispetto delle scadenze.
Il modulo deve essere presentato da parte del datore di lavoro, o suo delegato16, all’Unità operativa territoriale competente in base al luogo di utilizzo/installazio-ne dell’attrezzatura, tramite Pec (o attraverso i servizi onliutilizzo/installazio-ne prossimamente di-sponibili sul portale dell’Inail).
Entro 45 giorni dalla richiesta completa, l’Inail inoltra al datore di lavoro comu-nicazione per l’effettuazione del pagamento della prestazione; l’importo dovuto all’Inail sarà pari al 100% di quanto previsto dal tariffario di cui al decreto diri-genziale del 23 novembre 2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (se la prima verifica periodica viene condotta da personale dell’Inail) ovvero pari al 15%
(se la prima verifica periodica viene eseguita dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e delegato dall’Inail).
15 Tale documento non risulta obbligatorio, ma può essere di ausilio agli uffici preposti per verificare l’appartenenza dell’attrezza-tura al regime di verifica periodica, evitando, ove possibile, ulteriori oneri per il datore di lavoro e le altre strutture coinvolte.
16 La delega deve essere accompagnata da copia del documento d’identità del datore di lavoro.
Il pagamento può essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, in entrambi i casi è necessario riportare il numero di cro-nologico esplicitato nella comunicazione inviata dall’Unità operativa territoriale dell’Inail.
Laddove trascorrano inutilmente i 45 giorni dalla richiesta completa, il datore di lavoro può richiedere l’intervento di un soggetto pubblico o privato abilitato nella regione di utilizzo/installazione dell’attrezzatura.
MODALITÀ PER LA VERIFICA
La prima verifica periodica prevede una prima fase di esame documentale (di-chiarazione CE di conformità e istruzioni) per la redazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e una successiva di effettuazione di controlli e prove direttamen-te sull’attrezzatura al fine di valutare lo stato di manudirettamen-tenzione e conservazione dell’attrezzatura e dei suoi dispositivi di sicurezza.
COSTI A CARICO DELL’UTENTE
L’erogazione del servizio prevede un costo a carico dell’utente secondo quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all’allegato VII del de-creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
43 7. Ponti sollevatori per veicoli
L’Inail provvede al riconoscimento d’idoneità dei ponti sollevatori per veicoli leg-geri (di massa non superiore a 3.5 t) destinati alle officine autorizzate dalla Moto-rizzazione civile e trasporti in concessione (Mctc) per la revisione dei veicoli e al riconoscimento d’idoneità di ponti sollevatori destinati alla revisione di veicoli di massa superiore a 3.5 t (pesanti).
Nello specifico si tratta di rilevare, attraverso un primo esame documentale del-le istruzioni a corredo del ponte e un successivo accertamento tecnico tramite sopralluogo, una serie di caratteristiche dimensionali e predisposizioni ritenute indispensabili per riconoscere l’attrezzattura idonea all’effettuazione dell’attività di revisione dei veicoli.
A seguito di esito positivo delle operazioni di riconoscimento l’Inail rilascia il cer-tificato di riconoscimento d’idoneità al richiedente (fabbricante del ponte solle-vatore o utilizzatore), inviandone copia al Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti.
L’attività di riconoscimento, infatti, può consistere nell’esame del prototipo pres-so il fabbricante, nei casi in cui è il costruttore a richiedere il riconoscimento d’ido-neità, che si estende in questo caso all’intera serie, oppure nell’esame del singolo esemplare presso l’utilizzatore non estendibile in questo caso ad altri esemplari della serie.
Nel primo caso il fabbricante provvederà poi a rilasciare a tutti gli utenti un certi-ficato di conformità del singolo esemplare al prototipo riconosciuto idoneo dall’I-nail. La stessa dichiarazione di conformità al prototipo può essere fornita dal fabbricante agli utilizzatori di esemplari già consegnati, purché venga appurato dallo stesso fabbricante che l’esemplare sia in tutto identico a quello riconosciuto idoneo o vengano apportate le modifiche necessarie a renderlo tale.
La richiesta di riconoscimento d’idoneità di ponti sollevatori per veicoli si effettua tramite l’apposita modulistica disponibile sul portale istituzionale https://www.
inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tec-nologia.html
7.1 TIPOLOGIA DI VERIFICA
Riconoscimento di idoneità del ponte destinato a svolgere l’attività di revisione dei veicoli.
UTENTI DESTINATARI
Fabbricanti di ponti sollevatori per veicoli, officine autorizzate dalla Motorizzazio-ne civile e trasporti in concessioMotorizzazio-ne (Mctc) per la revisioMotorizzazio-ne dei veicoli.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato alla revisione dei vei-coli leggeri (di massa non superiore a 3.5 t) alle disposizioni del decreto ministe-riale 23 ottobre 1996, n. 628 e alle prescrizioni del decreto direttoministe-riale, prot. R.D.
202 del 21 maggio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
202 del 21 maggio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -