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Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario

assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di effi cienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fi ne il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento:

a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobi-lità attiva extraregionale;

b) è depurato della quota di spesa fi nanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fi ni della de-terminazione del fi nanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;

c) è depurato della quota di spesa che fi nanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;

d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriori rispetto al fi nanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifi ca.

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei ri-sultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fi ni della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il fabbisogno sanitario standard regionale è dato dalle risorse corrispon-denti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale stan-dard.

9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale defi nito ai sensi dell’articolo 21.

9-bis. La quota percentuale assicurata alla migliore Regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l’anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione.

11. Qualora nella sele zione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5 del presente articolo, si trovi nella condizione di equilibrio economico come defi nito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo con-to del miglior risultacon-to economico registracon-to nell’anno di riferimencon-to, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire 1’equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro.

12. Resta in ogni caso fermo per le regioni l’obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programma-zione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

13. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effet-tuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.

Art. 22-bis

(Interventi strutturali straordinari in materia di sanità).

1. In sede di attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzio-ne, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, sono previsti specifi ci interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle pre-stazioni. Le carenze strutturali sono individuate sulla base di specifi ci indicatori socio-economici e ambientali, tenendo conto della comple-mentarietà con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 23

(Revisione a regime dei fabbisogni standard).

1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009, a decorrere dal 2013, al fi ne di garantire continuità ed effi cacia al processo di effi cientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all’articolo 22 possono essere

rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale come defi nito all’articolo 21.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua isti-tuzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della fi nanza pubblica di cui all’articolo 5 della citata n. 42 del 2009.

Art. 24

(Disposizioni relative alla prima applicazione).

1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario na-zionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al fi nanziamento della mobilità sanitaria;

b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di fi nanzia-mento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

2. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, im-plementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell’uniformità dell’assistenza in tutte le Regioni ed effettua un moni-toraggio costante dell’effi cienza e dell’effi cacia dei servizi, anche al fi ne degli adempimenti di cui all’articolo 22, comma 10.

Art. 24-bis

(Disposizioni particolari per Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l’applicazione dell’articolo 1, com-ma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.

2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all’attuazione del presente decreto nel rispetto dei prin-cipi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del prinprin-cipio di leale collaborazione.

2-bis. È estesa sulla base della procedura prevista dall’articolo 27, comma 2, della legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai terri-tori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione, a fi ni esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di defi nizione dei fabbisogni standard, da far confl uire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n, 216.

Art. 24-ter

(Misure in materia di fi nanza pubblica).

1. L’autonomia fi nanziaria delle regioni, delle province e delle città metro-politane deve essere compatibile con gli impegni fi nanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della fi nanza pubblica prende parte alla defi nizione del patto di convergenza di cui all’articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla defi nizione degli obiettivi di fi nanza pubblica per comparto, con specifi co riguardo al limite massimo di pressione fi scale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della fi nanza pubblica con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle pro-vince e alle città metropolitane, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti del comparto l’integrale fi -nanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al fi nanziamento e al trasferimento.

3-bis. A decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasfe-rimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fi scalizzazione degli stessi trasferimenti.

Un cammino lu

L’idea di un’Europa unita è pressoché

contempora-nea a quella dell’unità d’Italia: è stato, infatti, un

italiano, Giuseppe Mazzini ad istituire in Svizzera nel

1834 la Giovine Europa, allo scopo di riunire i

po-poli europei che aspiravano all’indipendenza

naziona-le... come tutti abbiamo studiato a scuola! La Giovine

Europa rappresentò l’interessante esperimento di

un’associazione internazionale, che si proponeva di

abbattere i governi reazionari, affi nché le nazioni

euro-pee potessero collaborare in piena unità d’intenti.

d’interesse comune. Nel 1977 si tenne il primo degli incontri uffi ciali, che sarebbe-ro continuati fi no al 2002, anno in cui il Consiglio sanità venne inglobato nel Con-siglio Occupazione, politiche sociali, sa-nità e consumatori. Un cammino non le-gislativo, sollecitato dall’importanza delle questioni sanitarie, ha preparato, dunque, i passi successivi.

Negli anni ’80 questa tendenza veniva con-fermata nel Consiglio europeo del 1985, in cui i Capi di stato e di governo sottoli-nearono l’importanza del lancio di un pro-gramma di azione contro il cancro, che fu adottato con una Risoluzione nel 1986 e ricevette adeguata attuazione da parte del-la Commissione e degli Stati membri. Nel-lo stesso periodo, il Parlamento europeo cominciò a preoccuparsi concretamente delle problematiche collegate alla sanità ed alla salute pubblica.

Finalmente si poté registrare un primo so-stanziale progresso nell’Atto Unico Eu-ropeo, fi rmato nel 1987, che segnò la nascita dell’Europa dei cittadini, inse-rendo, tra l’altro, la libertà di circolazione nel quadro della tutela dell’ambiente, della salute e della protezione dei consumatori.

Si trattava ancora di spunti indiretti, che costituivano però il primo passo verso una più ampia assunzione di competenze, con particolare riferimento alla costituzione del mercato unico (art. 100a) ed al raffor-zamento della coesione economico-sociale (art.130). Più in particolare, all’art. 118a del testo si prevedeva l’impegno degli Stati membri “per promuovere il miglioramen-to dell’ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Non fu, però, discusso un mandato generale alle istituzioni comunitarie per sviluppare

S

arebbe stato necessario però atten-dere più di cento anni e attraver-sare due guerre mondiali perché quell’idea profetica prendesse forma. Sto-ricamente, le radici più direttamente col-legabili all’integrazione europea risalgono, infatti, alla fi ne della seconda guerra mon-diale in un’Europa, che tuttavia era desti-nata a restare divisa in due blocchi ancora per quarant’anni.

Nel 1949, le nazioni dell’Europa occi-dentale crearono il Consiglio d’Europa, un primo passo verso la cooperazione fra Stati. Il 9 maggio 1950, il ministro degli esteri francese Robert Schuman presentò un piano di cooperazione più stretta e il 18 aprile 1951 sei paesi fi rmarono un trat-tato per gestire in comune le rispettive in-dustrie siderurgiche e del carbone. In tal modo nessuno Stato avrebbe potuto fab-bricare armi proprie da rivolgere contro gli altri. Questi primi sei Stati membri erano Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussem-burgo e Paesi Bassi. Tra i “padri fondato-ri” fi guravano due italiani: Alcide De Ga-speri e Altiero Spinelli.

Nel Trattato CECA (che istituiva la Co-munità europea del carbone e dell’accia-io) del 1951 e nel Trattato di Roma del 1957 che ha fondato la CEE (Comunità economica europea) la protezione della sa-lute e l’assistenza non comparivano come obiettivi dichiarati e ci si limitava ad allu-dere alle condizioni sanitarie in ambito oc-cupazionale. Se il cammino verso questi primi passi è stato molto lungo, altrettan-to si può dire di quello che ha condotaltrettan-to all’inserimento della sanità tra le politiche comunitarie, il quale ha richiesto altri qua-rant’anni e viene tuttora rallentato dagli Stati membri, gelosi dei loro poteri nazio-nali in campo sanitario.

Alla fi ne degli anni ’70 cominciava, tutta-via, a manifestarsi un crescente coinvolgi-mento dei Ministri della sanità dei Paesi membri, decisi ad incontrarsi nel Consi-glio europeo per affrontare le questioni

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