Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali:
1. i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
2. i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
BENI MATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO ALLA L. 232/2016 BENI 4.0
Dovrebbe essere sempre possibile richiedere parere al Mise inviando una richiesta all’indirizzo
1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento I suddetti beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche:
1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Ambito Oggettivo
-Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
2. Sistemi per l’assicurazione della qualità̀ e della sostenibilità̀
Sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, sistemi ibridi, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.
Altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, diretta o indiretta;
Sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification).
Esempi mutuati dalla Circolare dell’ Agenzia delle Entrate e del MISE 30.3.2017 n. 4:
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3. Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0
• Banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
• Sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
• Dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
• Interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l'operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;
Esempi mutuati dalla Circolare dell’ Agenzia delle Entrate e del MISE 30.3.2017 n. 4:
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
• Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
• Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica interna ed esterna e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
• Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali.
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-Cloud Computing
Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all’ Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Software in licenza d'uso
Rientrano tra gli investimenti agevolabili anche i software acquistati a titolo di licenza d'uso, sempreché siano iscrivibili, secondo l'OIC 24, nella voce B.I.3 "Immobilizzazioni immateriali" dello Stato patrimoniale (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 6.2.2).
Software integrato
Se un bene "Industria 4.0" viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, il software "embedded" (vale a dire integrato) era da considerarsi agevolabile con l'iper-ammortamento.
Ciò in quanto l'elenco dell'Allegato B include software stand alone, quindi non necessari al funzionamento del bene (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 4/2017, § 6.2).
Si ritiene che tale chiarimento possa considerarsi valido anche con riferimento alla nuova agevolazione, per cui nel suddetto caso il software integrato potrebbe essere agevolabile nell'ambito del credito d'imposta per i beni materiali "Industria 4.0".
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
L’agevolazione spetta, analogamente ai super e iper-ammortamenti, per i beni:
• acquistati a titolo di proprietà;
• in leasing;
• realizzati in economia;
• realizzati mediante appalto.
L’accesso al beneficio per i beni acquisi in leasing è, peraltro, indirettamente confermato dall’art. 1 co. 1054 della L.
30.12.2020 n. 178, secondo la quale per questa pologia di inves men il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di leasing per il relativo acquisto.
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La Risposta 7.1 contiene una importante indicazione: se non si riscatta il bene entro due anni dall’entrata in funzione, ovvero dall’interconnessione, scatta il meccanismo di recapture. Il mancato riscatto nel periodo di sorveglianza è equiparato alla vendita, ovvero alla delocalizzazione al di fuori del territorio nazionale.
L’Agenzia precisa che in ipotesi di sale and lease back del cespite originariamente oggetto di agevolazione, non si determina una situazione di ricalcolo del credito di imposta.
In pratica il beneficiario, per non incorrere nel recapture, entro due anni dall’entrata in funzione del bene, ovvero dalla sua interconnessione, deve esercitare l’opzione per il riscatto, oppure deve stipulare un nuovo contratto di leasing avente ad oggetto il medesimo bene oggetto di agevolazione (sale and lease back).