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Credito di imposta per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri

Al fine di favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50%, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto

beneficiario e comunque nei limiti di spesa di 10,715 milioni di euro per l’anno 2021, delle spese per l’acquisto e il noleggio, nel 2021, di apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all’articolo 3, D.M. 16 dicembre 2010.

Le prestazioni di telemedicina possono essere erogate presso le farmacie previo accordo con l’azienda sanitaria.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 25 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.

Il credito d’imposta è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

Articolo 22 Misure per la famiglia

Sono state apportate modifiche all’articolo 21-bis inserito dal 14 ottobre in sede di conversione del D.L. 104/2020, in conseguenza delle quali, dal 29 ottobre 2020:

- un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16 (prima era 14), disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16 (l’ipotesi della sospensione dell’attività didattica non era prima prevista);

- è altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (come prima);

- nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura sopra evidenziata, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico (fina a qui nulla è mutato), nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 16 (prima 14) avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure.

Articolo 22-bis Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività

didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Articolo 27 Misure urgenti per il processo tributario

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel caso sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della CTP o CTR da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Articolo 31-novies Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati

Viene introdotta la possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

L'adozione della proroga straordinaria richiede l'approvazione dell’assemblea dei partecipanti del fondo.

Durante il periodo di proroga la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di 2/3 ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. Il comma 3 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall’articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, D.L. 91/2014.

Articolo 31-decies Fondo per la filiera della ristorazione

Il comma 1 novella l’articolo 58, D.L. 104/2020, rimodulando la dotazione finanziaria che passa da 600 milioni di euro per il 2020 a 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021.

Sempre il comma 1 aggiunge all’elenco di attività già previste per le quali è prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto a valere sulle risorse del Fondo per la filiera della ristorazione quella individuata con codice Ateco 55.20.52, che è relativa alle attività di alloggio connesse alle aziende agricole e precisa che gli ittiturismi, ai soli fini della procedura connessa all’accesso a tale Fondo, indicano il codice Ateco 56.10.12 relativo alle attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

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