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I criteri di determinazione della tariffa e il metodo normalizzato

Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)

2.4. I criteri di determinazione della tariffa e il metodo normalizzato

Per quanto concerne i criteri di determinazione della tariffa Ronchi – che, come detto, deve coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – questa presenta una struttura “binomia”, caratterizzata da una quota fissa e da una variabile, articolata per fasce di utenza (domestica e non domestica) e territoriali, e deve essere elaborata secondo il metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999.

La quota fissa è determinata in relazione alle “componenti essenziali del costo del servizio”, è cioè diretta a comprendere le spese in conto capitale.

Questa serve quindi a coprire i costi di esercizio, come i costi dello spazzamento delle strade e gli investimenti in opere.

La quota fissa delle utenze domestiche si ottiene dividendo i costi fissi totali, imputabili a tale categoria, per la superficie totale occupata e moltiplicando la

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tariffa unitaria così ricavata per la superficie dell’abitazione e per un coefficiente di adattamento al numero dei componenti del nucleo familiare.

La quota fissa relativa agli operatori economici, invece, è ottenuta dividendo il totale dei costi fissi per la superficie complessiva occupata dagli operatori e moltiplicando il costo unitario così conteggiato per la superficie utilizzata dal singolo utente, il tutto corretto da un coefficiente che tiene conto della produttività media potenziale della specifica attività.

Pertanto, con riferimento alle utenze domestiche, ai fini della quantificazione della quota fissa della tariffa, ha considerato, quali fattori variabili, la superficie dell’alloggio nonché il numero dei componenti del nucleo familiare, privilegiando, tuttavia, i nuclei più numerosi (cfr. all. 1, punto 4.1, al D.P.R. n. 158/1999).

La quota variabile è, invece, destinata a coprire i costi di gestione in relazione alle “quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione”, ai sensi del suddetto art. 49, comma 4; concerne pertanto, le spese in conto esercizio.

Questa è desunta dividendo i costi complessivi variabili assegnabili alle medesime utenze per la quantità totale di rifiuti ad esse riferibili e moltiplicando il costo unitario per chilogrammo così calcolato:

a. per la quantità di rifiuti prodotta dalla specifica utenza, a sua volta derivante dalla ripartizione della quantità totale per il numero totale delle utenze domestiche;

b. per il coefficiente di ponderazione del numero dei componenti il nucleo

familiare.

La quota variabile è quindi il risultato della suddivisione delle spese variabili per i chilogrammi complessivi formati sia dalla moltiplicazione di tale costo unitario per la superficie occupata che per il coefficiente di produzione di rifiuti per metro quadro riferito alla categoria economica.

Quindi per calcolare la quota variabile si determina, innanzitutto il costo totale dello smaltimento (per unità di peso) delle varie tipologie di rifiuti e

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successivamente si divide i costi sulla base dei rifiuti prodotti da ciascun individuo: a questo scopo esistono diversi metodi:

Tariffa puntuale - E’ il metodo ideale poiché raggiunge la perfezione e il massimo dell’efficienza: consiste infatti nel pesare esattamente i rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza domestica. Ovviamente la sua applicazione è di difficile attuazione ed è inoltre un procedimento altamente costoso per questo in Italia solo il 20% dei comuni lo applica. • Tariffa volumetrica – Prende in considerazione il volume, valutato in base

al numero dei sacchi ritirati o dal numero di svuotamento dei contenitori. • Tariffa presuntiva – Questa non richiede nessuna modifica del sistema di

gestione ed è quindi il metodo più semplice da applicare. Consiste nello stabilire la suddivisione dei costi variabili fra gli utenti attraverso l’applicazione degli indici del D.P.R. 158/99, i quali sono calcolati tramite delle indagini statistiche e sono quindi diversi per ogni categoria di utenza. Tali coefficienti (che sono oltre 30), vengono successivamente moltiplicati per la superficie occupata. Al fine di migliorare l’attendibilità della tariffa i singoli comuni possono, in seguito ad un’indagine statistica sulla produzione di rifiuti, rendere più precisi tali coefficienti.

Metodo indiretto – E’ una combinazione tra il sistema puntuale e quello presuntivo poiché consiste nel dividere (fra tutti gli utenti di quella zona), secondo i consueti sistemi presuntivi la quantità di rifiuti prodotti.

Il D.P.R. n. 158/1999 quindi, nel disciplinare la tariffa di riferimento, pur ribadendo il suddetto principio, nella consapevolezza delle difficoltà per la sua attuazione, ha previsto realisticamente che “gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro-capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti” (cfr. art. 5, comma 2, con riferimento alle utenze domestiche nonché analogamente l’art. 6, comma 2, per le utenze non domestiche).

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Con riguardo alla quota variabile, il D.P.R. n. 158/1999 prevede un sistema basato su criteri presuntivi, il cui unico fattore variabile è il numero dei componenti del nucleo familiare (cfr. all. 1, punto 4.2, al D.P.R. n. 158/1999). Sono previste alcune agevolazioni per le utenze domestiche (art. 49, comma 10, del decreto Ronchi) e per produttori che dimostrino di aver avviato, in tutto o in parte, al recupero i rifiuti assimilati; in quest’ultimo caso è, infatti, contemplata l’applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti recuperati (art. 49, comma 14, del decreto Ronchi).

I Comuni che non sono in grado di approntare sistemi di misurazione attendibili delle quantità di rifiuti prodotti da ciascun utente sono coadiuvati dalle tabelle allegate al regolamento di attuazione, contenenti i dati medi rilevati sul territorio nazionale, articolati per macro aree (nord, centro e sud).

Infine, per quanto concerne la gestione della tariffa, il decreto Ronchi (art. 49,

comma 9 e 13) dispone che questa sia applicata e riscossa dal “soggetto gestore” del servizio di gestione dei rifiuti urbani.