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Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateazione

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

5. Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateazione

5.1

Versamenti

Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:

• entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle persone fisiche e delle società o associa-zioni di cui all’articolo 5 del Tuir;

• entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.

Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effet-tuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della di-chiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’e-sercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiu-sura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesi-mo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cen-to a ticen-tolo di interesse corrispettivo.

In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensil-mente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determi-nati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. ac-conti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa eu-ro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Ai sensi dell’articolo 30, l’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24. Ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pa-gamento telematiche delle imposte dovute. Per i versamenti effettuati dagli organi e le amministrazioni dello Stato e dagli enti pub-blici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir si rinvia alle istruzioni della sezione III del quadro IR.

Al riguardo si precisa che ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. l) del D.L. n. 70 del 2011, gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

5.2 Acconti

Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è dovuto:

• per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100 per cento (comma 18 dell’art.

11 del decreto-legge n. 76 del 2013) dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale impor-to sia superiore a euro 51,65;

• per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis), nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indica-to di seguiindica-to), sempreché tale imporindica-to sia superiore a euro 20,66.

In base all’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, l’acconto va versato in due rate:

• la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente di-chiarazione. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la mag-giorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

• la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2022 ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle so-cietà o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’ar-ticolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabili-to, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (soggetti di cui all’art. 12-quin-quies, comma 3,del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versa-menti di acconto dell’IRAP sono effettuati, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, in due ra-te ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

ATTENZIONE Per le Regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non indicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Mi-nistero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell’area “Fiscalità regionale e locale – IRAP”, l’acconto dell’IRAP dovrà es-sere determinato:

• con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l’importo di rigo IR21);

• con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione pre-visto l’aliquota d’imposta maggiorata.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, i soggetti che determinano la base imponibile secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell’arti-colo 10-bis) sono tenuti al versamento dell’acconto mensile IRAP secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 2 novembre 1998, n. 421.

Si ricorda che in base all’articolo 32-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, gli enti e gli organismi pubblici di cui al comma 1 del citato articolo 32-ter che utilizzano il modello “F24 enti pubblici” effettuano i versamenti degli acconti IRAP, pre-visti dal comma 5 dell’articolo 30, entro il giorno 16 del mese di scadenza.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

5.3

Compensazione

In base all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Re-gioni, Inail) la compensazione tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando il modello di pagamento F24.

I crediti risultanti dalla dichiarazione IRAP 2022 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti.

In base all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019, la compensazione del credito relativo all’IRAP, per un importo superio-re a 5.000 euro annui può essesuperio-re effettuata a partisuperio-re dal decimo giorno successivo a quello di psuperio-resentazione della dichiarazione da cui il credito emerge (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRAP può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, IRES, IRPEF, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRAP.

Si precisa che i crediti IRAP esposti nella sezione III del quadro IR non possono essere utilizzati in compensazione c.d. “orizzontale”

ai sensi dell’articolo 17 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

• in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diver-sa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in as-senza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono veni-re a conoscenza delle compensazioni operate e veni-regolaveni-re le veni-reciproche partite di debito e cveni-redito;

• in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la com-pensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credi-to annuale IRAP sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto legge n. 223 del 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019).

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusi-vamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs.

n. 241 del 1997, è pari a 2.000.000 di euro (art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021).

Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ov-vero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.

Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro 2.000.000 di euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

5.4

Rateazione

Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è possibile rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di ac-conto. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenen-do conto del periotenen-do decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescin-dere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 30 giugno 2022 la seconda scade il successivo 18 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,18 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento sca-da 22 agosto 2022 (il 30 luglio 2022 cade di sabato), la seconsca-da scade il medesimo 22 agosto 2022 (il 20 agosto 2022 cade di sa-bato) senza l’applicazione degli interessi (l’articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, prevede che gli adem-pimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scaden-za dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senscaden-za alcuna maggiorazione).

Si ricorda che in forza della disposizione di cui all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modifica-zioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 30 giugno 2022 al 22 agosto 2022, ai fini della rateazione, può fare rife-rimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento. Si ri-corda che gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente.

Al riguardo, si vedano a titolo di esempio i seguenti prospetti:

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Nel caso, invece, di un soggetto non titolare di partita IVA, il pagamento della prima rata può essere effettuato entro il 30 giugno 2022 ovvero, per chi fruisce del differimento, entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio 2022 cade di sabato). La seconda rata deve essere ver-sata entro il 22 agosto 2022 (il 31 luglio 2022 cade di domenica) con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento, ovvero, per chi fruisce del differimento, entro il 31 agosto 2022, con l’applicazione degli interessi dello 0,09 per cento.

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %

1ª 30 giugno 0,00 22 agosto 0,00

2ª 18 luglio 0,18 22 agosto 0,00

3ª 22 agosto 0,51 16 settembre 0,33

4ª 16 settembre 0,84 17 ottobre 0,66

5ª 17 ottobre 1,17 16 novembre 0,99

6ª 16 novembre 1,50

Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %

1ª 30 giugno 0,00 22 agosto 0,00

2ª 22 agosto 0,33 31 agosto 0,09

3ª 31 agosto 0,66 30 settembre 0,42

4ª 30 settembre 0,99 31 ottobre 0,75

5ª 31 ottobre 1,32 30 novembre 1,08

6ª 30 novembre 1,65