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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all’art 2, afferma al primo comma che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, seguendo in

Nel documento La Tutela penale dei beni culturali (pagine 30-32)

tal modo l’unitarietà dell’ordinamento di settore per il patrimonio storico artistico

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e per

il paesaggio costituzionalizzata dall’art. 9, co. 2, cost.

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SANTORO PASSARELLI F., “I beni della cultura secondo la costituzione”, in Studi in memoria di Carlo Esposito, Milano, 1973, vol. III, p. 1424.

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cfr. supra par. 1.2.

104

Cfr. SEVERINI G., La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali, cit., p. 7, secondo il quale l’eliminazione dell’aggettivo «materiale» rendeva la definizione di cui all’art. 148 d. lgs. 112/98 suscettibile di essere interpretata come comprensiva dei c.d. beni culturali immateriali e dei beni culturali minori, «cioè, di quelle testimonianze materiali di civiltà che, pur meritevoli di protezione e conservazione, sono prive di un corpo materiale o comunque sono disponibili in quantità non unica o particolarmente rara».

105

CABIDDU M. A., GRASSO N., (a cura di), Diritto dei beni culturali e del paesaggio, seconda edizione, Torino, Giappichelli, 2007, p. 8.

106

Art. 4 t.u. 490/1999 Nuove categorie di beni culturali: «Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà».

107 Si veda SEVERINI G., La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali, cit., p. 6-7, che ricorda

come, durante l’iter di esercizio della delega, era sorto un dibattito sulla definizione di bene culturale che vedeva contrapporsi due accezioni: la c.d. concezione reale e normativa (sono beni culturali solo le

categorie di cose espressamente individuabili in base alla legge) - fatta propria dal t.u. - e la concezione c.d. unitaria e omnicomprensiva (sono bene culturale tutte le testimonianze aventi valore di civiltà).

108

La nozione di patrimonio storico artistico di cui all’art. 9 cost. corrisponde, nel linguaggio del codice, ai soli beni culturali e non a quella di patrimonio culturale.

109 Cfr. SEVERINI G., Artt. 1-2, cit., p. 16, che sottolinea che la concezione unitaria, già propria alle leggi del

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Paola Bussu, La tutela penale dei beni culturali, Tesi di dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2 del Codice, sono beni culturali «le cose

immobili e mobili che, ai sensi degli arti 10 e 11

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, presentano interesse artistico, storico,

normativamente evidente dall’art. 1 della legge 352/1997 e dal conseguente t.u. del 1999. Si veda anche VACCARO GIANCOTTI W., Il patrimonio culturale nella legislazione costituzionale e ordinaria: analisi,

proposte e prospettive di riforma, Torino, Giappichelli, 2008, p. 9, secondo la quale «Ciò che in pratica

unisce i due concetti di bene culturale e di bene paesaggistico in un’unica definizione di patrimonio culturale è quel quid pluris che racchiude in sé la duplice esigenza della conservazione e della pubblica fruizione».

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Articolo 10 d. lgs. 42/2004 Beni culturali: «1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle

biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione

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archeologico, etnoantropologico

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, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate

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