La norma prevede una serie di misure volte a favore la capitalizzazione delle società di capitali
237aventi sede legale in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo
238,
235 Cfr. Guida operativa al “Contributo a fondo perduto”, Giugno 2020, pag. 18.
236 In particolare, tale articolo stabilisce che, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
237 Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperative, società europee e cooperative europee.
qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese soddisfi le seguenti
condizioni di cui al comma 1:
a) abbia conseguito un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del
TUIR relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a 5 milioni (10 milioni in caso del Fondo
Patrimonio PMI
239) e fino a 50 milioni; se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento
al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo
conto dei ricavi infragruppo
240;
b) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione complessiva
di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR non inferiore al 33% nei mesi di
marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; se la società
appartiene ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più
elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato,
dopo il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”) ed entro il 31
dicembre 2020.
Al fine di poter fruire delle misure di cui ai commi 8 e 12 dell’articolo in esame, la società deve rispettare
anche i seguenti requisiti di cui al comma 2:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai
sensi della normativa unionale in materia
241;
b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
c) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione
europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;
f) non è intervenuta nei confronti di amministratori, soci e titolare effettivo, condanna
definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la
repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui
sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000.
L'efficacia delle misure previste dall’articolo in esame è subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
238 In particolare, sono escluse le società di cui all’articolo 162-bis del Tuir (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati, ivi comprese le “vecchie” holding industriali) e quelle che esercitano attività assicurative.
239 V. infra nel testo.
240 Così se una società con ricavi nel 2019 di 10 milioni di euro fosse controllata al 100% da una società con ricavi di 100 milioni, le agevolazioni non spetterebbero. Al contrario, sembrerebbe poterne beneficiare la società con ricavi pari, ad esempio, a 1 milione (esclusa, quindi, se considerata isolatamente) qualora sia controllata al 100% da una società con ricavi pari a 5 milioni, in quanto il gruppo, nella sua totalità, supera la soglia dimensionale minima prevista dalla legge.
Credito d’imposta per gli aumenti di capitale (commi da 4 a 7)
Una prima agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta del 20% in capo ai soggetti che
effettuano conferimenti in denaro in una o più società, in esecuzione degli aumenti del capitale
sociale di cui alla richiamata lett. c) del comma 1 (aumento di capitale a pagamento integralmente
versato, deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020).
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale è calcolato il credito d’imposta non
può eccedere 2 milioni di euro; il credito d’imposta massimo ammonta, quindi, a 400 mila euro.
La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La
distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del
conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire
l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L’investitore deve ottenere una certificazione
dalla società conferitaria che attesti di non avere superato il limite dell’importo complessivo
agevolabile fissato per ciascuna società, salvo eccezioni, in 800 mila euro ovvero, se superato,
l‘importo del credito spettante.
Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o
indirettamente la società conferitaria in cui è effettuato l’investimento, sono sottoposte a comune
controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, il credito d’imposta si applica anche agli investimenti
effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o
in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nonché quando l’investimento avviene
attraverso quote o azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) residenti in
Italia o altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui all’articolo
in commento.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo
nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della predetta
dichiarazione, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997. A tal fine, non
si applicano il limite annuo relativo ai crediti compensabili tramite modello F24 di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388
242e quello relativo ai crediti d’imposta da indicare nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244
243.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti
negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa ai sensi degli articoli, rispettivamente, 61 e 109,
comma 5, del Tuir.
242 Si segnala che, per l’anno 2020, l’articolo 147 del Decreto “Rilancio” ha incrementato tale limite a 1 milione di euro.