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Il danno vs la messa in pericolo nella frode agroalimentare

Nell’ampio genus dei reati, tra le varie distinzioni/ripartizioni, cui vanno soggetti, particolarmente rilevante ai nostri fini, è quella inerente la differenziazione tra reati di danno e reati di pericolo.

Nell’ambito delle frodi nel comparto agroalimentare, come già innanzi, e come peraltro più approfonditamente in appresso, la problematica centrale, rileva proprio in merito alla messa in pericolo, od al danno, nei quali potrebbe incorrere il consumatore, a seguito dell’assunzione di quei cibi “viziati”, o più in generale compromessi dalle condotte fraudolente.

Mentre i primi, i reati di danno, risultano offensivi di un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, e quindi “protetto” dalle relative norme poste a presidio, i reati di pericolo, rispetto a tal beni, non sono collegati ad un’offesa diretta, costituendo per questi, una fonte, un elemento, appunto, di pericolo.

Nell’ambito di tal ultimi 46, s’assiste ad un’anticipazione della tutela penale, vuoi per la tipologia dei beni giuridici che potrebbero risultarne compromessi, vuoi per la necessità di evitare l’effettività di un danno, diversamente non evitabile.

Tal tipologia di reati, incorre peraltro in un ulteriore distinzione, relativa al pericolo concreto 47, pericolo astratto e pericolo presunto.

46 In tema di “pericolo”, SALCUNI, Esiguità e reati di pericolo astratto: intorno

all'applicabilità dell'art. 34 d. lg. n. 274 del 2000 al reato di guida in stato di ebbrezza, in Cass. Pen., 2007, fasc. 7-8, pp. 2901-2911; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990.

47ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura

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Innanzitutto, mentre nell’ipotesi di reati di pericolo concreto, occorrerà verificare, appunto in concreto nel singolo caso, la corrispondenza al tipo legale descritto dalla norma come offensivo del bene giuridico da questa protetto, per cui, sarà compito del giudice procedere a tal opera di verifica, diversamente, nell’ipotesi di reato di pericolo astratto, tale verificazione dell’offensività in concreto non sussiste, laddove risulta del tutto sufficiente, la mera corrispondenza (del caso) della fattispecie concreta con la fattispecie astratta.

Il reato di pericolo presunto 48, invece, è caratterizzato dal fatto che diviene oggetto di sanzione, la disobbedienza ad un precetto.

Mentre nelle ipotesi di pericolo concreto, il pericolo rappresenta elemento costitutivo, della condotta incriminata, nei reati di pericolo astratto e presunto 49, tal elemento non rileva in rapporto al fatto tipico di reato.

Congiuntamente a tal ripartizione, quella rappresentata dal pericolo astratto-concreto, caratterizzata “ per un’ astrazione di una parte della base del giudizio, che il legislatore riserva a se stesso e, quindi, sottrae alla dimostrazione da parte del giudice nel caso concreto” 50.

Entrando nel merito delle fattispecie incriminatrici precedentemente esaminate, secondo taluna dottrina, l’art. 439 c.p. “Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”, rappresenta un esempio tipico di reato di pericolo astratto 51, poiché, in virtù di quanto innanzi, non vi è

48 CATENACCI, I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale, in Studi in

onore di Marinucci, II, a cura di DOLCINI-PALIERO, Milano, 2006, pp. 1415 e ss.

49 In merito ai reati di pericolo astratto e presunto, MANNA, I reati di pericolo

astratto e presunto e i modelli di diritto penale, in Diritto penale minimo, a cura di CURI-PALOMBARINI, Roma, pp. 45 e ss.

50 MANNA, Corso di diritto penale, cit., pp. 211-212. L’autore precisa altresì come

rientrino in tal categoria “i c.d. Eignungsdelitke, ovverosia, quei reati, utilizzati soprattutto in materia ambientale, ove il legislatore incentra la fattispecie sull’astratta pericolosità della condotta criminosa”.

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l’accertamento in concreto dell’offesa arrecata al bene giuridico, risultando sufficiente la condotta di avvelenamento.

Di diverso avviso, chi invece ritiene trattasi di reato di pericolo concreto, “poiché in ragione della incisività semantica della nomenclatura adottata e della inequivocabilità della nozione di “veleno” sussiste la necessità di una prova concreta della pericolosità della condotta, il che significa procedere all’accertamento della natura venefica della sostanza e della sua pericolosità” 52.

Mentre per quel che concerne il reato di cui all’art. 440 c.p., che sanziona le condotte di adulterazione, corrompimento o contraffazione, di sostanze destinate all’alimentazione, si da renderle pericolose per la salute pubblica, prima che queste vengano attinte o distribuite per il consumo, si ritiene che la pericolosità per la salute pubblica di tali sostanze, sia “un requisito da accertare in concreto” 53.

Parimenti, nel medesimo senso, altra dottrina, ritiene che l’articolo de

quo, rientri nel novero dei reati di pericolo concreto 54.

Peraltro, in merito, s’è sostenuto che “l’accertamento della pericolosità si può fare anche senza analisi di laboratorio (se il giudice si convince della attitudine alla pericolosità)” 55.

52 FRESA, Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, in Trattato di diritto

penale, Parte speciale IV, I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, cit., p. 398.

53FRESA, Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, in Trattato di diritto

penale, Parte speciale IV, I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, cit., p. 405.

54MANNA, Corso di diritto penale, p. 212.

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TIRRO’, Le frodi alimentari: concetti di adulterazione, sofisticazione, alterazione, contraffazione, pericolosità, nocività e genuinità, Comando Carabinieri per la tutela della salute, in www.salute.gov.it, cit., p. 42

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In merito alle ipotesi di reato previste dagli artt. 442 e 444 c.p., rispettivamente, “Commercio di sostanze alimentari contraffatte” e “Commercio di sostanze alimentari nocive”, risultano riconducibili all’alveo dei reati di pericolo concreto.

Certamente, sussistono come noto, numerosissime altre ed ulteriori ipotesi di frodi agroalimentari, oltre alle fattispecie incriminatrici previste dal codice penale, di cui sopra, nelle quali, concreta od astratta che risulti, vi è una reale pericolosità del prodotto alimentare.

Talune di tal ulteriori ipotesi fraudolente, risultano ovviamente rinvenibili nella legislazione speciale di settore, pertanto, pur non potendo riscontrarle con precisione nella loro completezza, tutte sono comunque unite dal medesimo comune denominatore, l’attitudine alla pericolosità, non la pericolosità , giacché vi potrebbero essere ipotesi in cui ad esempio, il prodotto alimentare, potrebbe non rappresentare forma alcuna di pericolo per il consumatore, rappresentando in tal senso, (eccezion fatta per i reati innanzi, espressamente disciplinati ed esaminati) detta attitudine alla pericolosità, l’ elemento minimo, la base, in chiave di progressione, di una sorta di gerarchia del pericolo.

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