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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, i flussi per la pubblicazione dei dati e l’individuazione dei responsabili dell’elaborazione/trasmissione e pubblicazione dei dati sono rappresentati nella tabella di cui all’Allegato 4.

Nella tabella sono indicati anche i nuovi dati la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal D.Lgs. n.

33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. Rimane anche il riferimento ai dati che, in virtù del citato decreto legislativo, non sono più da pubblicare obbligatoriamente. La situazione rappresentata tiene conto della nuova organizzazione dell’Agenzia come risulta dal POAS 2016/2018.

Le responsabilità sono indicate con riferimento agli uffici dirigenziali, la cui titolarità è definita nell’organigramma e risulta anche dai dati pubblicati sui dirigenti alla pagina apposita della Sezione

“Amministrazione Trasparente”.

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell’Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 si basa, ancor più a seguito delle modifiche del D.Lgs. n. 33/2013, sulla responsabilizzazione di ogni singola struttura e dei relativi dirigenti cui compete:

 l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;

 la pubblicazione dei dati e delle informazioni

Il Responsabile della Trasparenza ha un ruolo di stimolo, di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell’Allegato 4, nell’elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.

Le strutture cui compete l’elaborazione dei dati e delle informazioni sono stati chiaramente individuati nella tabella anche su indicazioni ricevute dalla Direzione Strategica che, al momento della predisposizione della presente sezione del PTPCT, ha garantito il raccordo fra le misure di prevenzione della corruzione, ivi incluse quelle della trasparenza.

Tali strutture di norma coincidono con quelli tenuti alla trasmissione dei dati per la pubblicazione. Ci possono essere, tuttavia, casi in cui la coincidenza non è presente, specie laddove i dati non siano previamente prodotti dalla stessa ATS (si consideri il caso degli atti normativi reperibili sul sito della Regione Lombardia e sul sito “Normattiva”), ovvero quando sia stato ritenuto necessario affidare ad un unico ufficio il coordinamento della trasmissione per la pubblicazione (come nel caso dell’accesso agli atti ex Legge n.

241/1990).

La struttura competente che pubblica i dati e che eventualmente autorizza le singole strutture alla pubblicazione dei dati di loro competenza è la struttura Sistemi Informativi Aziendali.

Preliminarmente alla pubblicazione è necessario considerare la normativa inerente la protezione dei dati personali, al fine di realizzare un giusto contemperamento tra i due valori costituzionalmente garantiti:

trasparenza e riservatezza.

Pertanto i dati pubblicati dall’ATS saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità della Legge. Per quanto concerne i dati sensibili e quelli giudiziari, verrà prestata particolare attenzione alla modalità di pubblicazione, fermo restando l’assoluto divieto di pubblicare i dati inerenti lo stato di salute e le disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di segreto statistico.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, rimangono pubblicati per cinque anni, decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, salvo termini diversi, previsti dalla normativa.

I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati sul portale web dell’Agenzia in modo da rispettare i seguenti requisiti: integrità; completezza; aggiornamento; tempestività; forma “aperta” dei file pubblicati (ex articolo 68 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

In merito alla forma dei dati da pubblicare preme precisare che per “aperta” deve intendersi che gli stessi sono resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, per permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

I file inseriti sono tutti in formato aperto: PDF oppure , ODT oppure , OTS.

Per maggiore comodità per gli utenti che utilizzano applicativi Microsoft come WORD oppure EXCEL sono stati inseriti, talvolta, accanto ai formati precedenti anche i formati DOC, oppure XLS.

In generale con riferimento al repertorio dei formati aperti utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni, è richiesto l'uso dei formati aperti di seguito descritti e standardizzati per i documenti che l'Amministrazione intende pubblicare o comunque divulgare elettronicamente:

 HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;

 PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1 :2008);

 XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;

 ODF e OOXML per documenti di testo;

 PNG per le immagini;

 OGG per i file audio;

 Theora per file video;

 Epub per libri.

Il Dirigente della struttura deputato alla produzione della informazione / dato è responsabile:

 della qualità del dato / informazione;

 della tempestiva e regolare comunicazione alla UO relazioni con il pubblico e Comunicazione per la relativa pubblicazione;

Il Responsabile per la trasparenza e l’integrità:

1. svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza..

3. controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

4. segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

5. segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, al NVP ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.