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(151) Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità si ritiene che si dovrebbero adottare misure antidumping per impedire che l’industria comunitaria continui a subire un pregiudizio a causa di importazioni in dumping dall’Australia, dall’Indonesia e dalla Thailandia.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(152) Come indicato nel considerando 108 del regolamento provvisorio, è stato stabilito un livello di prezzo non pregiudizievole corrispondente al costo di produzione dell’industria comunitaria maggiorato di un adeguato margine di profitto, che si otterrebbe in assenza di importazioni in dumping dai paesi in questione.

(153) Il governo thailandese e alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che mentre secondo il regolamento provvisorio nel presente procedi-mento la redditività del 6,7 % raggiunta dall’industria comunitaria durante il PI era ancora inadeguata, in procedimenti precedenti (1) relativi a FPF e PTY (filati testurizzati di poliesteri) essa si considerava adeguata. Su tale base contestavano il livello del margine di profitto del 10 % indicato come necessario nel presente procedimento, a loro avviso senza giustificazione da parte della Commissione.

(154) Altri produttori esportatori hanno sostenuto che la giustificazione fornita dalla Commissione nel regolamento provvisorio, ossia che il margine di profitto necessario dovesse assicurare l’efficienza a lungo termine dell’industria comunitaria, non era valida in base alla più recente giurisprudenza del Tribunale di primo grado in materia.

(155) Per quanto riguarda il profitto necessario, occorre notare che nel considerando 79 del regolamento provvisorio la Commissione indicava un margine del 10 % come il margine minimo necessario per garantire l’efficienza dell’industria in questione. Questa affermazione si dovrebbe considerare alla luce del considerando 101 del regolamento provvisorio, nel quale si rilevava che da un decennio l’industria comunitaria risentiva di importazioni in dumping a basso prezzo da diversi paesi e registrava perdite. In tale contesto il profitto realizzato dall’industria comunitaria prima della comparsa delle importazioni in dumping dall’Australia, dall’Indonesia e dalla Thailandia non è una base valida per la determinazione del profitto necessario.

(156) Occorre inoltre notare che, come riconosciuto dagli stessi produttori esportatori, l’industria dei PTY è completamente diversa da quella delle FPF. Si ritiene pertanto che il profitto relativo ai PTY non sia pertinente ai fini della determinazione del profitto per le FPF.

(157) Si ritiene altresì che il livello di profitto ritenuto adeguato per l’industria comunitaria nel 1994 non debba necessariamente determi-nare il margine da usare più di quattro anni dopo. Infatti, in primo luogo, dopo il 1994 l’industria comunitaria ha continuato a subire perdite finanziarie e, in secondo luogo, il profitto adeguato nel 1994 è stato determinato tenendo conto degli investimenti a lungo termine allora necessari, mentre nella fattispecie si è tenuto debitamente conto delle perdite a lungo termine subite dall’industria comunitaria e, come evidenziato da alcuni produttori esportatori, del livello di profitto che

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(1) FPF dalla Bielorussia, PTY (filati testurizzati di poliesteri) dall’Indonesia e dalla Thailandia.

si sarebbe potuto realizzare in assenza di importazioni in dumping. In ogni caso, anche utilizzando il margine di profitto suggerito del 6 %, il livello delle misure proposte non cambierebbe in quanto queste sarebbero comunque basate sui margini di dumping.

(158) Infine occorre sottolineare che i suddetti produttori esportatori non hanno fornito prove del fatto che l’impostazione della Commissione riguardo al livello di profitto adeguato non fosse corretta né hanno effettuato un’analisi della questione per dimostrare quale dovesse essere il margine adeguato.

(159) Pertanto, sulla base di quanto precede, si conferma quanto esposto nel considerando 108 del regolamento provvisorio.

7.2. Forma e livello del dazio

(160) Conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, le aliquote del dazio antidumping corrispondono ai margini di dumping in quanto i margini di pregiudizio risultano più elevati per tutti gli esportatori dei paesi interessati.

(161) Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento antisovvenzioni parallelo, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 (1) (in appresso «regolamento antisovvenzioni di base») e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. Nella presente inchiesta è risultato opportuno imporre un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in questione originario dell’Australia, dell’Indonesia e della Thailandia e quindi occorre determinare se e in che misura i margini di dumping e di sovvenzione risultino dalla stessa situazione.

(162) Nel procedimento antisovvenzioni parallelo si è accertato che, tra altri paesi, in Thailandia (tutte le società) e in Indonesia (solo le società che hanno collaborato) il livello di sovvenzione era inferiore al livello minimo; non sono stati quindi imposti dazi compensativi.

(163) Quanto all’Australia, è stato proposto, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio compensativo definitivo corrispondente all’importo della sovvenzione compensabile, risultato inferiore al margine di pregiudizio. Tutti i sistemi di sovvenzione esaminati in Australia costituivano sovvenzioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. In quanto tali, potevano soltanto influire sul prezzo all’esportazione del produttore esportatore austra-liano, determinando in tal modo un più alto margine di dumping. In altri termini, il margine di dumping definitivo accertato per l’unico produttore australiano che ha collaborato è in parte dovuto all’esi-stenza delle sovvenzioni all’esportazione. Pertanto non si ritiene appropriato imporre un dazio compensativo e un dazio antidumping entrambi interamente corrispondenti ai margini di sovvenzione e di dumping stabiliti a titolo definitivo. Il dazio antidumping definitivo dovrebbe quindi essere adeguato in modo da riflettere l’effettivo margine di dumping restante dopo l’imposizione del dazio compen-sativo definitivo che compensa l’effetto delle sovvenzioni all’espor-tazione.

(164) Per i produttori esportatori indonesiani che non hanno collaborato, è stato proposto, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio compensativo definitivo corrispon-dente all’importo della sovvenzione compensabile, risultato inferiore al margine di pregiudizio. Si è stabilito che metà dei sistemi di sovvenzione applicati in Indonesia costituivano sovvenzioni all’espor-tazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. In quanto tali, potevano soltanto influire sul prezzo all’esportazione dei produttori esportatori indonesiani che non hanno collaborato, determinando in tal modo un più alto margine di dumping. In altri termini, il margine di dumping definitivo accertato per i produttori esportatori indonesiani che non hanno collaborato è in parte dovuto all’esistenza delle sovvenzioni all’esportazione. Pertanto non si ritiene appropriato imporre un dazio compensativo e un dazio

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(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

antidumping entrambi interamente corrispondenti ai margini di sovvenzione e di dumping stabiliti a titolo definitivo. Il dazio antidumping definitivo per i produttori esportatori indonesiani che non hanno collaborato dovrebbe quindi essere adeguato in modo da riflettere l’effettivo margine di dumping restante dopo l’imposizione del dazio compensativo definitivo che compensa l’effetto delle sovvenzioni all’esportazione.

(165) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, tenuto conto dei risultati del procedimento antisovvenzio-ni, sono le seguenti:

Paese Società Aliquota del dazio

anti-dumping

Australia Tutte le società 12,0 %

Indonesia PT Indorama Synthetics Tbk, 8,4 %

PT Panasia Indosyntec, 14,8 %

PT GT Petrochem Industries Tbk, 14,0 %

PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries, 14,0 % PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk, 14,0 %

Tutte le altre società 15,8 %

Thailandia Indo Poly (Thailand) Ltd, 15,5 %

Teijin Polyester (Thailand) Ltd, 26,9 %

Teijin (Thailand) Ltd, 26,9 %

Tutte le altre società 27,7 %

(166) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse quindi riflettono la situazione delle società in questione accertata durante l’inchiesta.

Queste aliquote (a differenza del dazio istituito per il paese, applicabile a «tutte le altre società ») sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società in questione e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel disposto del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare delle aliquote in questione e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società ».

(167) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (1) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. La Commissione, se del caso, procederà, sentito il comitato consultivo, a modificare debitamente il regolamen-to, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

(168) Poiché nell’inchiesta relativa al dumping in Indonesia si è fatto ricorso al campionamento, non è possibile nel presente procedimento iniziare per l’Indonesia un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base per accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento per eventuali produttori esportatori indonesiani

effettiva-!B

(1) Commissione europea, Direzione generale del Commercio, direzione C, DM 24 -8/38, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

mente nuovi e per le società non inserite nel campione che hanno collaborato, si ritiene opportuno prevedere l’applicazione del dazio medio ponderato imposto nei confronti di queste ultime società agli eventuali nuovi produttori esportatori indonesiani per i quali altrimenti dovrebbe essere svolto un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

8. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

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