• Non ci sono risultati.

DEL DECRETO-LEGGE Articolo 2

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro » sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11ottobre 2021.

ORDINI DEL GIORNO G2.100 (Già em. 2.0.4)

Di Girolamo, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento e alla capienza, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto;

considerato che:

il presente decreto consente la capienza del 100% di quella massima autorizzata per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale

49

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto; nelle strutture museali è stata anche eliminata la distanza interpersonale di un metro;

per gli autobus turistici permangono invece le disposizioni previste nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, approvate lo scorso 29 agosto, che prevedono il limite di capienza massima all'80% e il distanziamento di un metro (non è necessario quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili), con l'obbligo del Green Pass.

Questa disciplina stringente appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19,

impegna il Governo:

a prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento, con accesso esclusivo per i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

G2.100 (testo 2)

Di Girolamo, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, D'Arienzo (*) Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento e alla capienza, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto;

considerato che:

il presente decreto consente la capienza del 100% di quella massima autorizzata per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto; nelle strutture museali è stata anche eliminata la distanza interpersonale di un metro;

per gli autobus turistici permangono invece le disposizioni previste nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, approvate lo scorso 29 agosto, che prevedono il limite di capienza massima all'80% e il distanziamento di un metro (non è necessario quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili), con l'obbligo del Green Pass;

questa disciplina stringente deve essere opportunamente raccordata con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento, con accesso esclusivo per i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

________________

50 (*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.101 (Già em. 2.0.10)

Mautone, Romano, Castellone, Pirro, Croatti, Mantovani, Perilli, Garruti, Santangelo, Toninelli V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

premesso che:

il presente decreto contiene disposizioni volte a garantire la ripartenza di alcuni settori che più di tutti hanno sofferto la pandemia, come quello artistico- culturale, attraverso il graduale ampliamento della capienza dei luoghi ove si svolgono le attività;

l'ampliamento della capienza è legato all'utilizzo delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 52/2021;

considerato che:

in ambito scolastico non è richiesto il green pass per l'accesso alle attività scolastiche;

molto spesso accade che i pediatri per riammettere i bambini alla frequentazione in presenza, a seguito di un periodo di assenza a causa di sintomi influenzali, richiedano alle famiglie l'esecuzione dei tamponi antigenici o molecolari prima di procedere alla visita del bambino;

ciò comporta un aggravio economico per le famiglie, data l'elevata frequenza con la quale i bambini presentano sintomi influenzali o da raffreddamento durante il periodo scolastico,

impegna il Governo:

a specificare, mediante apposita circolare che, la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87.

G2.101 (testo 2)

Mautone, Romano, Castellone, Pirro, Croatti, Mantovani, Perilli, Garruti, Santangelo, Toninelli Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

premesso che:

il presente decreto contiene disposizioni volte a garantire la ripartenza di alcuni settori che più di tutti hanno sofferto la pandemia, come quello artistico- culturale, attraverso il graduale ampliamento della capienza dei luoghi ove si svolgono le attività;

l'ampliamento della capienza è legato all'utilizzo delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 52/2021;

considerato che:

in ambito scolastico non è richiesto il green pass per l'accesso alle attività scolastiche;

molto spesso accade che i pediatri per riammettere i bambini alla frequentazione in presenza, a seguito di un periodo di assenza a causa di sintomi influenzali, richiedano alle famiglie l'esecuzione dei tamponi antigenici o molecolari prima di procedere alla visita del bambino;

51

ciò comporta un aggravio economico per le famiglie, data l'elevata frequenza con la quale i bambini presentano sintomi influenzali o da raffreddamento durante il periodo scolastico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

specificare, mediante apposita circolare che, la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 2.0.1

Grimani Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino capienza massima per i mezzi di trasporto di persone)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti al trasporto di persone, quali il trasporto pubblico locale e il trasporto commerciale di linea e di noleggio non soggetto ad obblighi di servizio pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.».

2.0.2

Vono, Grimani Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. In zona bianca, la capienza consentita con riguardo ai mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché al trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è pari a quella massima autorizzata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.0.3 Berutti

Id. em. 2.0.2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. In zona bianca, la capienza consentita con riguardo ai mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché al trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è pari a quella massima autorizzata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

52 2.0.4

Di Girolamo, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

2.0.5

Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Grassi, Riccardi, Calderoli Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.6

Mallegni, Vitali, Pagano, Gallone Id. em. 2.0.5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.7 Margiotta Id. em. 2.0.5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

53

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

2.0.8

Conzatti, Grimani Assorbito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.».

2.0.9

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure relative agli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-ter. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."»

2.0.10

Mautone, Romano, Castellone, Pirro, Croatti, Mantovani, Perilli, Garruti, Santangelo, Toninelli Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche) 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

"c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87.".»

54 2.0.11

Mautone, Castellone, Pirro, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni) 1. Fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.12 Boldrini

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga della validità della certificazione verde Covid-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione verde Covid-19 può essere prorogata, al termine della sua durata, in presenza di un risultato positivo di un test sierologico che rilevi la presenza di anticorpi neutralizzanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo."»

Documenti correlati