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Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,32)

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale) 1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole:

«alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ’ndrangheta».

2. All’articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le pa-role: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ’ndrangheta».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 6

6.0.1

Lumia, Della Monica, Armato, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Garraffa, Latorre, Maritati, Serra

Ritirato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono so-stituite dalle seguenti: "da venti a venticinque anni";

2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da ventitre a ventotto anni";

3) al quarto comma, le parole: "da sette a quindici" sono sosti-tuite dalle seguenti: "da ventitre a ventinove" e le parole: "da dieci a ven-tiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "da venticinque a trenta";

b) all’articolo 416-ter del codice penale, dopo le parole: "di de-naro" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero della prestazione di altra utilita`";

c) all’articolo 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "da venti a venticinque anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro";

2) al secondo comma, le parole: "da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da ven-ticinque a trenta anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000";

d) all’articolo 644, le parole: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a ven-ticinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 60.000"».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Disciplina transitoria)

1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente de-creto:

a) la dotazione organica dell’Agenzia e` determinata, con provvedi-mento del Direttore, in trenta unita`, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche am-ministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, e` assegnato all’Agen-zia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appar-tenenza;

b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, e`

autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operativita` dell’Agenzia.

2. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’at-tivita` del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente tra-sferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie gia` attribuite allo stesso Commissario, nonche´, nell’ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posi-zione gia` occupata presso il Commissario. L’Agenzia subentra nelle con-venzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal

Com-missario straordinario. L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui al-l’articolo 10, puo` avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando piu` di uno, dell’ultimo dei regolamenti previsti dall’articolo 4, ai procedi-menti di cui all’articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposi-zioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente de-creto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.

3-bis. Al fine di programmare l’assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ov-vero il giudice che procede comunica tempestivamente all’Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all’amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L’Agenzia puo` avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

3-ter. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano gia` presentato una manifestazione d’interesse al prefetto per le fi-nalita` di cui all’articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l’Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a fa-vore degli stessi enti richiedenti. Qualora non si sia rilevata possibile la cessione dell’intera azienda e gli enti territoriali di cui all’articolo 2-unde-cies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e succes-sive modificazioni, manifestino interesse all’assegnazione dei soli beni im-mobili dell’azienda e ne facciano richiesta, l’Agenzia puo` procedere, va-lutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l’e-stromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all’e-stromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un at-tivo, questo e` versato direttamente allo Stato.

EMENDAMENTI

7.1 D’Alia Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino all’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 1:

a) la dotazione organica dell’Agenzia e` determinata, con provvedi-mento del Direttore, in ottanta unita`, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, che non possono superare il quindici per

cento della complessiva dotazione organica. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, e` asse-gnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministra-zione di appartenenza;

b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, e`

autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operativita` dell’Agenzia, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di co-mando o di distacco».

7.2 D’Alia Ritirato

Al comma 1., dopo le parole: «puo` avvalersi di esperti e collaboratori esterni» sono aggiunte le parole: «quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di co-mando o di distacco».

7.200 (gia` 5.13)

Della Monica, Adamo, Armato, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D’Ambrosio, De Sena, Galperti, Garraffa, Incostante, Latorre, Lumia, Maritati, Serra

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «puo` avvalersi di esperti e collaboratori esterni» aggiungere le seguenti: «quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di co-mando o di distacco».

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