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La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche:

b) Spese per intrattenimento legato a ricorrenze

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) € c) Spese per intrattenimento legato ad inaugurazioni

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) € d) Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) € e) Altre spese di rappresentanza

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) € TOTALE VOCE CONTABILE € l’Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l’azienda.

q barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE € TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (A) €

DATI CONTO ECONOMICO RIPARTIRE IL VALORE DI (B)

è

TOTALE PLAFOND DEDUCIBILITÀ(C) €

RACCORDO CON IL

Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del plafond.

INDIVIDUAZIONE DELLA TERZA CLASSE DI SPESE

03

PER TUTTE LE IMPRESE

le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

PER LE IMPRESE CHE ORGANIZZANO

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili

PER LE SOLE DITTE INDIVIDUALI

le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

TOTALE VOCE CONTABILE

l’Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l’azienda.

q barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE

TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE

La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche:

1. le generalità dei soggetti ospitati,

2. la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione,

3. la natura dei costi sostenuti.

q barrare la casella per attestare che l’azienda è in grado di dimostrare i suddetti requisiti della documentazione

PROSPETTO FINALE RIEPILOGATIVO

01 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA PRIMA CLASSE €

02 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA SECONDA CLASSE (solo importo deducibile) €

03 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA TERZA CLASSE €

TOTALE SPESE AMMESSE IN DEDUZIONE

RACCORDO CON LA CONTABILITÀ:

Di cui imputate al conto

………. €

Di cui imputate al conto

……….. €

Di cui imputate al conto

……….. €

Di cui imputate al conto

……….. €

TOTALE € A QUADRATURA €

RACCORDO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

A decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio son deducibili nella misura del 75%, tranne se riferite a trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale.

Nel caso in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza, inoltre, soggiacciono agli ulteriori limiti di deducibilità di cui alla precedente scheda.

Appare allora opportuno fornire, se non già presente, una distinzione della voce contabile come segue 01 Spese per vitto e alloggio relative a trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal Comune € 02 Spese per vitto e alloggio relative a dipendenti e collaboratori nel Comune €

03

Spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza €

• sostenute per organizzazione di viaggi di promozione

• sostenute per intrattenimento legato a ricorrenze

• sostenute per intrattenimento legato ad inaugurazioni

• sostenute per intrattenimento in occasione di fiere ed esposizioni

• sostenute in altre occasioni qualificabili come di rappresentanza

04 Spese per vitto e alloggio non qualificabili come di rappresentanza: €

• sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa

• sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa

• sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa

05

Sostenute in altre occasioni o per altre motivazioni: specificare €

TOTALE SPESE IMPUTATE IN CONTABILITÀ

SCHEDA 17

– CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DA ENTI PUBBLICI

A decorrere dall’esercizio 2018, le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria devono indicare in nota integrativa – ai sensi della L. 124/2017 – le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di quelli di importo inferiore a 10.000 (ad oggi, mai è stato chiarito il dubbio se tale importo sia da considerare sulla singola erogazione, ovvero sul totale delle somme ricevute).

Analogo obbligo, da assolvere mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito aziendale, va assolto dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata o delle microimprese.

Soggetti della Pubblica Amministrazione

I soggetti che erogano le somme o attribuiscono i beni e/o servizi in natura debbono essere residenti (quindi sono esclusi i soggetti stranieri, comprese le istituzioni europee) e possono essere (a titolo esemplificativo):

q aziende a amministrazioni dello Stato

q regioni, province, comuni, comunità montane e loro associazioni e consorzi q istituti, istituzioni educative ed università

q camere di commercio e loro associazioni q enti pubblici non economici

q amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale

q ARAN, agenzie ministeriali, attività portuali, autorità amministrative di garanzia, vigilanza e regolazione q enti pubblici economici e ordini professionali

q società in controllo pubblico, escluse le società quotate

q associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, con attività finanziata in modo maggioritario dalle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi finanziaria consecutivi nell’ultimo triennio, con organi di amministrazione nominati dalle stesse PA

q società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, produzione e di beni e servizi a favore delle PA o gestione di servizi pubblici.

Precisazione in merito alle esclusioni

Si precisa che non debbono essere indicate le somme e/o i valori nel caso in cui:

q gli stessi abbiano carattere generale

q gli stessi abbiano natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria Precisazioni in merito alle casistiche di segnalazione “soft”

Nel caso in cui le somme da evidenziare fossero già state registrate sul Registro nazionale degli aiuti di stato, la menzione nel bilancio (o sul sito) può limitarsi alla sola citazione con rinvio alle informazioni presenti nel predetto Registro.

Conseguenze dell’omissione

Si porta a conoscenza dei gentili clienti che, in caso di mancato adempimento alle prescritte richieste, potrà essere comminata:

q una sanzione pari all’1% delle somme non indicate, con un minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria della pubblicazione (nel bilancio o sul sito, a seconda dei casi);

q ove non si provveda al pagamento ed alla pubblicazione nel termine di 90 giorni dalla contestazione, si subirà la sanzione dell’integrale restituzione ai soggetti eroganti delle somme percepite.

Ente erogante Importo Descrizione

SOTTOSCRIZIONE PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto ……… in qualità di legale rappresentante della società

………, con la sottoscrizione della presente scheda conferma di avere bene inteso le conseguenze derivanti da una omissione degli oneri di pubblicazione delle sovvenzioni pubbliche, esonerando lo Studio da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Data ………. Firma ……….

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