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Definizioni e compiti istituzionali del servizio di soccorso sa- sa-nitario in elicottero

1.1 È tra i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, ed in parti-colare del Sistema di Urgenza Emergenza Sanitaria “118”, garantire Il trat-tamento intensivo (Team Medico-Infermieristico) di pazienti ad elevata

complessità clinica, assicurando la centralizzazione (primaria o seconda-ria) mirata e veloce verso gli ospedali HUB specifici, in condizioni di piena sicurezza. Uno degli strumenti fondamentali per il raggiungimento di que-sto obiettivo è l’utilizzo del Servizio di Elisoccorso 118 con eliambulanza.

In particolare, obiettivo primario del Servizio di Elisoccorso 118 è interveni-re per “soccorinterveni-reinterveni-re” (ed in alcune situazioni prioritariamente per “salvainterveni-re”) chiunque abbia necessità di un intervento sanitario in ambiente ostile/di-sagiato/montano anche con impiego di operazioni speciali di sbarco/im-barco che risenta sensibilmente dei vantaggi dell’intervento di tali mezzi rispetto ad altre alternative.

1.2 Gli aeromobili, che devono risultare ad uso esclusivo delle Centrali Opera-tive “118”, devono rispondere perfettamente ai requisiti ed ai presupposti operativi stabiliti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

1.3 Il coordinamento del servizio di Soccorso Sanitario con elicottero con il si-stema dell’emergenza/urgenza è assicurato dalla Centrale Operativa “118”.

1.3.1 Le Centrali operative gestiscono con procedure condivise le postazioni di elisoccorso.

1.3.2 La regione stabilisce quali centrali operative mantengono funzioni ope-rative sovrazonali per l’elisoccorso, trasporto organo, farmaci ed equipe sanitarie, considerando la organizzazione comune con regioni viciniori, per basso volume di attività (D.M. 70/2015)

1.3.3 Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le pro-vince autonome provvedono all’attivazione di centrali operative regionali che svolgono le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedi-cina (D.M. 34/2020 coordinato con legge di conversione n. 77/2020 articolo 1 comma 8);

1.4 La dotazione di personale sanitario è composta (*) da un medico, specia-lista in anestesia e rianimazione e/o in medicina di emergenza-urgenza

e/o in possesso del titolo di idoneità all’emergenza ex-art. 96 ACN MMG, o di altro specialista intensivista che possieda documentata e comprovata formazione ed esperienza nel campo della terapia intensiva in emergenza territoriale, con competenze tali da attuare le procedure indicate nell’al-legato 2, da un infermiere con documentata e comprovata formazione ed esperienza in assistenza intensiva emergenza territoriale e/o o altra spe-cialista che possieda comunque comprovata esperienza e formazione nel campo dell’emergenza con competenze tali da attuare le procedure indica-te nell’allegato 2, sis 118 .

1.5 L’eliambulanza, in particolari contesti, può essere straordinariamente utilizzata su disposizione dell’Autorità competente. In ogni caso, anche in questi peculiari contesti, il Servizio di Elisoccorso 118 rimane sotto il con-trollo diretto della Centrale Operativa “118” che ne gestisce unilateralmen-te l’impiego in funzione dei propri compiti istituzionali, stabilendo le varie priorità di intervento anche in relazione alle estemporanee esigenze ed in funzione del complesso dei supporti logistici e dei mezzi alternativi a di-sposizione.

1.6 Per la realizzazione del servizio di elisoccorso 118 possono concorrere, a livello regionale, Enti ed Organizzazioni pubbliche e private oltre alle Società di Lavoro Aereo in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia aeronautica, purché garantiscano una completa e to-tale disponibilità ed osservanza dei protocolli di impiego dei mezzi ed equipaggi.

1.7 Nell’ambito degli interventi sanitari di soccorso - ferma restando l’esclusi-va competenza della Centrale Operatil’esclusi-va “118” titolare dell’area interessata all’evento nel gestire i risvolti prettamente riferibili al soccorso sanitario - per un proficuo e razionale utilizzo dei mezzi di soccorso, anche aerei, nel rispetto delle specifiche competenze, si conviene che a livello regionale o di Provincia Autonoma, vengano predisposti appositi protocolli con altri Enti ed Istituzioni dello Stato (Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Aeronauti-ca, Capitanerie di Porto, Forze Armate, Corpo Forestale dello Stato, etc.).

1.8 Allo scopo di ridurre i tempi di intervento di soccorso e di trasporto a mez-zo elicottero, nonché di poter disporre di maggiori risorse immediatamen-te attivabili in caso di calamità o di maxi-emergenze per ottimizzare l’uti-lizzo dei mezzi, razionalizzandone l’impiego ed i costi relativi, si conviene di poter stipulare tra Regioni limitrofe confinanti, e comunque nelle zone interessate dalle possibilità operative dei mezzi aerei, convenzioni che as-sicurino il reciproco intervento degli elicotteri disponibili per operazioni di soccorso.

1.9 Gli atti amministrativi sopra enunciati devono esplicitare l’oggetto della Convenzione, le condizioni tecnico operative che ne sostengono la vali-dità, le modalità di attivazione dei mezzi, i contenuti del protocollo ope-rativo e l’accettazione dello stesso, i responsabili dell’applicazione, della verifica e delle eventuali proposte di variazioni, le modalità di compensa-zione delle spese relativa agli interventi, la durata dell’atto convenziona-le stesso.

1.10 Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, C.N.S.A.S., per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 1, comma 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 come modificato dall’art. 37-sexies del Decreto-legge 14 agosto 2020, viene individuato come soggetto di riferimento esclu-sivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo. Le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sa-nitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regio-nali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Vanno comunque rispettata la normativa aeronautica di settore. Al riguardo va considerato che la previsione di una certificazione ENAC dei tecnici di elisoccorso, inserita nel 2009 nel Regolamento Tecnico ENAC, è stata superata dal Regolamento UE 965/2012.

1.11 I voli HEMS non sono da considerare per definizione Voli di Stato. Qualora sorga tale necessità va considerato che l’’Art. 746 del Codice della

Naviga-li che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale. L’equiparazione avviene attraverso provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell’equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce. Ancora l’Art. 746 del Codice della Navigazione prevede che, con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri, può essere equiparata all’attività svol-ta dagli aeromobili di Ssvol-tato, l’attività di volo esercisvol-tasvol-ta nell’interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.

2. Parametri per l’identificazione del numero delle basi

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