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radiazioni sull’uomo

ESPOSIZIONE POPOLAZIONE:

8.3 Definizioni Ricorrenti

Si adottano, nel presente documento le definizioni seguenti:

• Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per es. materiali o strumentazione, metodi e pratiche di lavoro) avente la potenzialità di causare danni;

• Danno: lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni;

• Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore;

8.3 Definizioni Ricorrenti

• Rischio residuo: rischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure per ridurlo;

• Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, della possibile entità del danno, qua-le conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalla circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro;

• Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci la-voratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le lo-ro scelte plo-rofessionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione pro-fessionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro. I soggetti di cui al precedente periodo non vengo-no computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

• Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il la-voratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita in seguito alla voce unità produttiva, in quan-to tiquan-tolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministra-zioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

• RSPP1:persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali

DVR

di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

• RLS2: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il la-voro;

• SPP3: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azien-da finalizzati all’attività di prevenzione e protezione all’azien-dai rischi professio-nali nell’azienda, ovvero unità produttiva;

• Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; • Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

– specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale;

– in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clini-ca del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

– docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina pre-ventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

• sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici,finalizzati alla tute-la dello stato di salute e sicurezza dei tute-lavoratori, in retute-lazione all’am-biente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

• salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consi-stente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

2RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

8.3 Definizioni Ricorrenti

• sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei sog-getti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti socia-li, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

• norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’orga-nizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; • buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la

nor-mativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamen-te e finalizzavolontariamen-te a promuovere la saluvolontariamen-te e sicurezza sui luoghi di lavoro at-traverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di la-voro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la pre-venzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

• linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dal-le regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

– formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e pro-tezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

– informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscen-ze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

DVR

– addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,impianti, so-stanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

– modello di organizzazione e di gestione : modello organizza-tivo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codi-ce penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

– Corrente di contatto (IC):La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo elettro-magnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A); – Corrente indotta attraverso gli arti (IL) : La corrente indotta

attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A);

– Densità di corrente (J): è definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro (A/m2);

– Intensità di campo elettrico: è una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipen-dentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m);

– Intensità di campo magnetico: è una grandezza vettoriale (H) che, assieme all’induzione magnetica, specifica un campo magne-tico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m);

– Induzione magnetica è una grandezza vettoriale (B) che deter-mina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T);

8.4 Sorveglianza sanitaria

– Densità di potenza (S) Questa grandezza si impiega nel caso del-le frequenze molto alte per del-le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpen-dicolarmente a una superficie, divisa per l’area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m(elevato)2); – Assorbimento specifico di energia (SA): Si definisce come l’e-nergia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si espri-me in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate;

– Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR): Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è accettato per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell’e-sposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per va-lutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell’ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un’antenna.

8.4 Sorveglianza sanitaria

Dato che la valutazione dei rischi definisce la necessità di provvedere o meno alla sorveglianza sanitaria, il documento di valutazione dei rischi deve descrivere per quali rischi e per quali mansioni è prevista. Di se-guito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l’obbligo di sorveglianza sanitaria:

– utilizzo di videoterminale: è obbligatorio sottoporre a controllo sanitario i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di video-terminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,

DVR

dedotte le interruzioni di legge (art. 21 L. 422/00). La periodicità della visita medica è quinquennale, salvo indicazioni individuali da parte del medico competente; per i lavoratori di età superiore ai 50 anni è biennale (D. Lgs. 81/08, art. 176).

– strumentazione di laboratorio: l’ utilizzo simultaneo delle at-trezzature non deve comportare un’esposizione professionale del corpo intero superiore ad un valore massimo dell’induzione magne-tica di 2T, anche se possono essere consentite esposizioni fino a 5T (limitate alle estremità). Mentre non si deve superare un’induzio-ne magun’induzio-netica di 40mT di esposizioun’induzio-ne continua per individui della popolazione. È obbligatorio sottoporre a controllo sanitario i lavora-tori che occupano il laboralavora-torio durante queste operazioni in modo sistematico o abituale.

∗ La saldatrice4 al plasma supera i valori limite per la popola-zione, valori superiori 40mT di induzione magnetica. Il mac-chinario deve essere posizionato nella zona nord della stanza e tale zona deve essere opportunamente segnalata mediante segnaletica orizzontale (linee colorate) o mediante cartelli mo-nitori o catenelle. Durante l’utilizzo della saldatrice, nel labo-ratorio devono essere presenti solo il personale addetto. Per esposizioni inferiori al livello d’azione per i lavoratori e mag-giori o uguali al limite derivato ICNIRP per la popolazione (0,5 mTesla per campi statici), il personale dovrà essere considera-to professionalmente esposconsidera-to e dovrà essere formaconsidera-to sulle ap-propriate misure di sicurezza da adottare all’interno dell’area. All’ingresso delle aree ove si verifichino tali esposizioni dovrà essere esposta segnalazione atta ad avvertire della presenza di campi EM. Dovrà essere interdetto l’accesso a personale non autorizzato, possibilmente mediante barriere fisiche.Dovranno essere inoltre affissi cartelli con le seguenti informazioni: Zona a rischio di esposizione a campi elettromagnetici

(speci-4

parte delle situazioni di rischio più frequenti, riportate in questo DVR, sono state puramente inventate, per poter analizzare i vari casi.

8.4 Sorveglianza sanitaria

ficare tipo). SOGGETTI CON DIVIETO ASSOLUTO DI AC-CESSO (L’ACAC-CESSO POTRA’ ESSERE CONSENTITO SOLO A SEGUITO VISITA IDONEITA’ DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE) Elenco a titolo indicativo:

· Portatori di pace-makers o altre protesi e dispositivi dotati di circuiti elettronici

· Portatori di clips vascolari, dispositivi e protesi endovasco-lari o schegge metalliche ferromagnetiche;

· Portatori di protesi interne; · Donne in gravidanza;

· Infarto recente del miocardio; · Portatrici di dispositivi intrauterini; · Soggetti operati di cataratta.

∗ Il gruppo di antenne emettenti superano i limiti d’esposizione del lavoratore professionalmente esposto. Il Datore di lavoro deve intervenire immediatamente. Il personale deve indossare indumenti di protezione, con guanti e stivali appositi per tali valori di campi. I lavoratori devono essere dotati di dispositi-vi portatili di allarme che segnalino il superamento del livel-lo d’azione. Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2, vedi suddivisione sotto, devono essere marcate. La marcatura deve comprendere:

· Segnale di sicurezza rappresentante il tipo di emissione di radiazione;

· Il numero di categoria (categoria 1 o categoria 2); · Il riferimento alla norma EN 12198.

1. Categoria 0:

∗ Restrizioni e misure di protezione : nessuna restrizio-ne

∗ Informazioni ed addestramento : nessuna informazione necessaria

DVR

∗ Restrizioni e misure di protezione : restrizioni: può es-sere necessaria la limitazione dell’accesso e misura si pro-tezione

∗ Informazioni ed addestramento : informazioni sui peri-coli, rischi ed effetti secondari

3. Categoria 2:

∗ Restrizioni e misure di protezione : restrizioni speciali e misure di protezione sono essenziali

∗ Informazioni ed addestramento : informazioni sui peri-coli, rischi ed effetti secondari; l’addestramento può essere necessario

Capitolo 9

Dati generali dell’azienda

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