• Non ci sono risultati.

Art. 50 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di interventi economici da parte del Comune di Dervio a persone con disabilità e/o anziane inserite in servizi residenziali.

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone adulte e anziane con un livello di compromissione tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Art. 51 - Campo di intervento

Il Comune, nell’ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane ed in via eccezionale gli adulti in difficoltà che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale sanitaria-assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell’ambito familiare, prevede, quale ultima risposta possibile e in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L’Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, anche attraverso le informazioni rilasciate dai medici che hanno in carico la persona, l’effettiva impossibilità del mantenimento dell’anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

Art. 52 - Caratteristiche dell’intervento

L’intervento del Comune, qualora venga chiesta l’integrazione della retta, si concretizza nelle seguenti azioni:

α. informare i richiedenti sulle modalità di accesso alle strutture residenziali. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l’Assistente sociale comunale, in riferimento al bisogno socio-sanitario, dando priorità ai posti accreditati/convenzionati con la Regione Lombardia e di minore impatto economico, tenuto conto di una distanza dal comune di provenienza che consenta il mantenimento dei legami sociali;

β. contribuire, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di farvi fronte autonomamente, alla copertura della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M.

159/2013 e relative Linee Guida sulle modalità di esecuzione dei controlli e secondo i criteri di seguito specificati;

χ. supportare, se necessario, i richiedenti ad attivare la procedura prevista per la nomina dell’Amministratore di Sostegno;

δ. attivare, in caso di decesso e in assenza di eredi, la richiesta di nomina del Curatore di Eredità Giacente con le modalità definite con successivo atto di Giunta Comunale.

35

Art. 53 - Il contratto per l’inserimento residenziale

Fermo restando l’intervento del Servizio sociale per dare informazioni sulle risorse esistenti e sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell’anziano o del disabile, il vero e proprio contratto per l’inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l’Amministratore di Sostegno (in nome e per conto dell’interessato) e la struttura stessa.

Art. 54 - Contribuzione comunale

È previsto un parziale intervento economico comunale a copertura della retta per l’inserimento o permanenza in struttura, quando la capacità economica della persona non sia in grado di fare fronte interamente alla retta.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa.

Le modalità di erogazione del contributo sono declinate nel protocollo operativo per l’accesso alle RSA/Strutture per Disabili che dovrà essere firmato per accettazione dal beneficiario o dal suo delegato.

La Giunta approverà con apposito atto l’istanza presentata dal richiedente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per accedere all’integrazione.

Art. 55 - Valutazione della capacità economica della persona

La valutazione sulla capacità economica del beneficiario non può prescindere dall’analisi della sua situazione familiare (viva solo, conviva con familiari) e dalla sua partecipazione al mantenimento della famiglia convivente.

Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, incluse le entrate per pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento etc., al costo della retta.

Qualora conviva con familiari (si considerano i soli parenti e affini tenuti agli alimenti) senza reddito o con reddito inadeguato, gli stessi potranno accedere agli interventi economici previsti dal presente regolamento.

Il beneficiario è tenuto altresì a dichiarare la sua situazione patrimoniale relativa ai 3 anni precedenti la richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall’utente e che lo abbiano conseguentemente ridotto in uno stato di bisogno.

Verranno attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal vigente Regolamento per i Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione e di Atti di Notorietà.

Art. 56 - Accesso al contributo e quantificazione dello stesso

Il Comune di Dervio assume quale indice di bisogno il valore ISEE per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo inferiore o uguale a € 10.000,00

Questo criterio si applica solo agli ingressi in strutture successivi alla data di approvazione del presente regolamento.

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta a carico dell’utente e la quota complessivamente sostenibile dall’utente, comprensiva di tredicesima e di rimborso IRPEF, dedotti fino a un massimo di € 50,00 mensili destinati a piccole autonome spese personali.

In caso di urgenza sanitaria o sociale, accertata con relazione dell’Assistente Sociale e documentazione sanitaria, possono accedere al beneficio anche soggetti proprietari di immobili in cui non sono residenti purché venga accettata dal beneficiario, o da chi presenta la domanda, la rivalsa da parte dell’Amministrazione Comunale sul valore dell’immobile fino a concorrenza delle spese sostenute per il pagamento della retta.

Art. 57 - Aggiornamento annuale

L’intervento comunale ai fini dell’integrazione della retta ha la validità dell’anno solare di presentazione della domanda.

Alla scadenza dell’anno, l’Assistente Sociale comunale verifica il permanere delle condizioni - personali, familiari ed economiche - che hanno dato luogo all’intervento di integrazione da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione necessaria.

Nella rivalutazione della situazione economica, il Comune dovrà ricalcolare l’ISEE ai sensi dell’Art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013.

I familiari o l’Amministratore di Sostegno del beneficiario sono obbligati a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica suddetta.

Le situazioni che già usufruiscono di contributo comunale saranno oggetto del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua approvazione.

Art. 58 - Intervento comunale prioritario

In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all’intervento economico a sostegno della residenzialità di disabili ed anziani, l’Amministrazione Comunale garantisce l’intervento secondo le seguenti priorità:

a) persone sole (senza nessun familiare esistente);

b) persone con rete familiare esistente, ma fragile,

stilando, in caso di necessità, una graduatoria sulla base dei “Criteri di valutazione bisogno sociale” definiti nella Tabella di cui all’allegato “A”.

Art. 59 - Recupero intervento comunale

Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc..) a favore dell’utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale a parziale copertura della spesa di ricovero (e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell’utente a coprire la retta di ricovero/collocamento), tali maggiori entrate concorreranno a pagare la retta dell’utente.

In tal caso il Comune di Dervio valuta, in relazione all’entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l’intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l’entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Dervio, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

L’utente (o suo legale rappresentante) viene preventivamente informato di tali obblighi.

Art. 60 - Contributo in deroga

Nel caso in cui il ricoverato sia in possesso di beni immobili o mobili per i quali è prevista l’esclusione dal beneficio, può comunque ottenere la partecipazione contributiva da parte del Comune, solo ed esclusivamente se

37 procede alla stipula di un contratto privatistico con terzo che si impegna, al decesso del beneficiario, a riversare al Comune la quota di contributo concessa in deroga al presente Regolamento.

In questo caso il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte nel momento in cui l’immobile, per qualsiasi motivo, si renda disponibile.

Art. 61 - Interventi urgenti

Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzi dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l’immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l’istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell’istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari), fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dal Comune e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell’intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

Nella medesima ipotesi, qualora la persona stessa non accetti il collocamento residenziale, il Servizio sociale pone in essere tutto quanto necessario per attivare gli strumenti che consentano la tutela della persona in situazione di bisogno o difficoltà di provvedervi da sé (misure di protezione).

PARTE NONA

Documenti correlati